Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3857 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3857 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 2401-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

ricorrente

contro

CASTALDO MARIA PASQUALINA, CASTALDO GIOVANNI, CASTALDO
2017
3288

(2 ,2

MARIA CARMELA, LOMBARDO ANTONIETTA n.q. di procuratore
generale di CASTALDO GAETANA ROSA, nonché CASTALDO
PASQUALINA, CASTALDO CONCETTA, TIROCINIO PIERINA,
DAMIANO MARIA, DAMIANO PAOLA, DAMIANO CLAUDIA, DAMIANO
CAMILLO in proprio e n.q. di procuratore generale di
DAMIANO MARIA ROSARIA, nonché DAMIANO SARA, DAMIANO

Data pubblicazione: 16/02/2018

ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato
ITALO CASTALDI, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati DOMENICO PIZZILLO, CARMELO SANDOMENICO;
– controricorrenti –

di ROMA, depositato il 20/06/2016, R.G.V.G. n.
53061/2015, Cron.n. 4979/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO.

avverso il decreto n. 4979/2016 della CORTE D’APPELLO

Rilevato che :
è stato impugnato dal Ministero della Giustizia il decreto
della Corte di Appello di Roma depositato in data
20.6.2016, col quale veniva rigettata l’opposizione proposta
dal Ministero stesso avverso il precedente decreto, di cui in

aveva accolto il ricorso per la condanna della medesima
P.A. al pagamento di indennizzo in favore delle odierne
parti controricorrenti per la non ragionevole durata del
processo di cui in atti.
Il ricorso del Ministero è fondato su quattro ordini di motivi
ed è resistito con controricorso delle parti intimate.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso ( cui parte ricorrente “in
alternativa” subordina i rimanenti motivi di cui in seguito) si
censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4
L. n. 89/2001 in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.,
sotto il profilo -testualmente- di “eccezione della tardività
del ricorso per equa riparazione poiché sembra che alla
declaratoria di cessata materia del contendere di cui alla
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atti, emesso dal Consigliere designato di quella Corte e che

decisione conclusiva del procedimento presupposto sia da
ricollegare effetto estintivo”.
Il motivo è del tutto inammissibile atteso il suo carattere
espressamente “ipotetico” e non avendo la parte ricorrente
– in divieto del noto principio di autosufficienza – allegato

(come eccepito in controricorso) ovvero all’onere di riportare
quanto necessario per far ritenere sussistente il paventato
“effetto ricognitivo della sopravvenuta carenza di interesse”.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 89/2001
in relazione all’art. 360, co. I , n. 3 c.p.c. sostenendo A\

…quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in

contrario avviso”- l’inapplicabilità della sospensione ex L.
n. 74/”69 al termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 89/2001
in relazione all’art. 360, co. I , n. 4 c.p.c. per pretesa
inapplicabilità della sospensione dei termini feriali attesa la
prospettata natura monitoria del procedimento.
4.- Infine ( in via asseritamente alternativa, seocndo la prte
ricorrente) si adduce , nella sostanza, un ulteriore quarto
motivo di ricorso con cui

si deduce, in particolare,

l’inapplicabilità nella fattispecie del (nuovo) termine breve
semestrale.
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quanto era dovuto al fine di ritenere non uova la censura

5.- I motivi innanzi esposti possono essere trattati, per
ragioni di opportunità, congiuntamente.
Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte
prospettazioni, ma analogo fine- a far affermare la
decadenza dal termine per fa proposizione del ricorso ex L.

Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci
riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio su cui si fonda la decisione gravata;
e, quindi, sul fatto del “richiamato (daUa Corte territoriale)
univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità per il quale la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante
volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il
d i ritto”.
Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di
pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.

Il ricorso, con i suoi motivi qui congiuntamente in esame,
tende ad ottenere una pronuncia contraria all’orientamento,

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n. 89/2001.

ormai consolidato, cui faceva riferimento

il decreto

impugnato innanzi a questa Corte (e che, come detto,
risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla P.A.
ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del

riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la
questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata.
Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.
17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del
termine in questione e la sua sottoposizione al regime della
sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969
e succ. modif..
Del tutto infondate sono, poi, le prospettazioni di erroneità
del gravato provvedimento in conseguenza e per effetto
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principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di

della introduzione del termine semestrale , in luogo di quello
annuale, della sospensione dei termini feriali.
Il ricorso è, pertanto, del tutto inammissibile.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.

favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e,
quindi, di quanto dalla stessa previsto in ordine al
versamento di ulteriore importo.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile

il ricorso

e condanna

l’amministrazione ricorrente al pagamento in favore
delle parti controricorrenti delle spese del giudizio,
determinate in C 1.147,50, íoltre 200,00per esb6 -r-S1-2
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori
come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
15 dicembre 2017.

Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione in

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