Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3857 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 03/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21661-2011 proposto da:

R.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GIORDANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

STEFANO ZUNARELLI, AUGUSTO ASCARI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SAPI C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso

lo studio dell’avvocato LUDOVICA FRANZIN, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANNA BOTTI, MAURIZIO RIGUZZI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1263/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/09/2010 R.G.N. 618/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato ASCARI AUGUSTO e l’Avvocato ZUNARELLI STEFANO;

udito l’Avvocato FRANZIN LUDOVICA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La Corte d’appello di Bologna confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato le domande avanzate da R.A., titolare di una ditta di autotrasporti, nei confronti di SAPI s.p.a. al fine di ottenere la condanna della predetta società al pagamento di una somma a titolo di differenze dovute in relazione a corrispettivi versati in misura inferiore a quanto previsto dalla L. n. 298 del 1974, oltre alla condanna al pagamento delle somme relative a pedaggi autostradali anticipati, in relazione a trasporti effettuati nel periodo intercorrente tra il mese di luglio 1992 e il mese di novembre 1997.

2. Per quanto in questa sede interessa, la Corte d’appello ritenne fondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla società, sul rilievo che tra le parti era intercorso un unico contratto avente ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di trasporto, sorto in epoca anteriore all’emanazione del D.L. n. 463 del 1992e del D.L. n. 19 del 1993, con la conseguenza dell’inapplicabilità nella specie della L. n. 162 del 1993, art. 1 che aveva fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei richiamati decreti legge. Rilevò la Corte territoriale che non era applicabile il maggior termine prescrizionale quinquennale di cui al D.L. n. 82 del 1993, art. 2 convertito nella L. n. 162 del 1993, dovendosi lo stesso applicare esclusivamente ai contratti stipulati successivamente a tale legge, operando per i contratti antecedenti a tale data l’art. 2951 c.c.. Rilevò che la suddetta prescrizione decorreva durante l’esecuzione del contratto e non dal termine del rapporto. Osservò, altresì, che la L. n. 298 del 1974, istitutiva della c.d. tariffa a forcella, prevedeva all’art. 59 che le relative disposizioni non trovavano applicazione ai trasporti di rifiuti e, quindi, ai trasporti effettuati dal ricorrente, dovendo essere sussunte nella categoria dei rifiuti le merci (scarti di macellazione) oggetto del contratto di trasporto intercorso tra le parti, ancorchè le stesse venissero utilizzate da SAPI s.p.a. nella propria attività di trasformazione. Per tali merci, infatti, era stata richiesta autorizzazione alla Provincia di Modena, necessaria per il trasporto di rifiuti; le stesse, inoltre, rientravano nel dato testuale del D.Lgs. n. 508 del 1992, art. 2 tenuto conto che il Ministero dell’ambiente con propria circolare aveva precisato che i rifiuti di origine animale, ancorchè destinati al riutilizzo previo trattamento, fossero da considerare rifiuti speciali, non potendo trarsi elementi di segno opposto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, anche alla luce dell’interpretazione autentica fornita dal D.L. n. 18 del 2002, art. 14. Quanto ai pedaggi autostradali, rilevò la Corte territoriale che, premesso che non potevano trovare applicazione per le ragioni indicate le tariffe a forcella (per le quali la tariffa non è comprensiva delle spese accessorie di viaggio), non vi era alcun elemento in atti per poter affermare che il compenso pattuito non comprendesse anche il costo autostradale. Ritenne, inoltre, l’inammissibilità per novità della domanda articolata ai sensi dell’art. 2041 c.c..

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Rovinalti sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso SAPI s.p.a. Entrambe le parti hanno prodotto memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 59, lett. d). Applicabilità alle prestazioni di trasporto eseguite dal Rovina/ti in favore di SAPI s.p.a. nel corso del periodo luglio 1992-novembre 1997 della normativa tariffaria di cui al titolo 3^ della L. n. 298 del 1974. Esclusione delle suddette operazioni di trasporto dal novero dei trasporti esenti ai sensi della L. n. 298 del 1974, art. 59, lett. D). Rileva che la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità al caso di specie della disciplina in materia di tariffe obbligatorie per l’autotrasporto merci in ragione della qualificazione dei trasporti come aventi ad oggetto il trasferimento di rifiuti, pertanto riconducibili al novero dei trasporti esenti dal regime tariffario obbligatorio ai sensi della L. n. 298 del 1974, art. 59. Sostiene che la nozione di rifiuto debba essere interpretata restrittivamente, in forza delle ragioni sottese all’applicazione del regime tariffario obbligatorio e della finalità pubblicistica di tutela della concorrenza del mercato dell’autotrasporto e della sicurezza della circolazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 59, lett. D) sotto ulteriore profilo. Erronea applicazione, quale criterio interpretativo della suddetta disposizione, delle nozioni di rifiuto di cui al D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, art. 2 e di cui al D.Lgs. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2 in quanto contraddette dalla più recente normativa e giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia. Osserva che, quand’anche si dovesse condividere l’interpretazione della L. n. 298 del 1974, art. 59, lett. d) accolta dalla Corte territoriale, fondata sul richiamo della nozione di rifiuto ricavabile dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza nella gestione dei rifiuti di origine animale, la conclusione cui la stessa Corte è pervenuta, secondo la quale i trasporti per cui è causa dovrebbero ritenersi esenti dall’applicazione del regime tariffario obbligatorio, risulterebbe in ogni caso erronea in quanto fondata sul rinvio a norme e indirizzi interpretativi di elaborazione giurisprudenziale ormai superati a seguito dell’entrata in vigore di successive disposizioni nazionali e comunitarie, le quali hanno chiarito la portata della nozione di rifiuto in senso difforme da quanto statuito nell’impugnata pronuncia. Richiama l’art. 2 della direttiva 75/442/CEE, attuata nel nostro ordinamento attraverso il D.P.R. n. 915 del 1982, che ha inteso escludere dall’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti i residuati di origine animale di animali morti.

2.2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione dell’intima connessione. Gli stessi sono privi di fondamento. Ed invero appare corretto il ragionamento della Corte territoriale che riconduce alla categoria dei rifiuti i materiali trasportati (pacificamente “ossa, grasso, scarti di macellazione, carcasse suine etc.”) sulla base del tenore del disposto di cui alla L. n. 298 del 1974, art. 59, lett. D). La struttura testuale della norma, facendo riferimento alle distinte nozioni di “rifiuti e immondizie”, consente di far rientrare nell’alveo della richiamata disciplina non solo il trasporto di immondizie vere e proprie, intese come materiali destinati in sè all’eliminazione e smaltimento, ma anche gli scarti di lavorazione suscettibili, come quelli in oggetto, di riutilizzazione. Allo stesso modo correttamente la Corte territoriale ha posto in evidenza la circostanza che per provvedere al trasferimento delle merci il R. abbia dovuto ottenere apposita autorizzazione al trasporto di rifiuti da parte della Provincia di Modena, autorizzazione necessaria alla luce della disciplina interna e comunitaria, nell’ambito di un quadro normativo unitario.

Quanto, poi, al secondo motivo, si evidenzia che i trasporti di cui si discute sono stati compiuti in un arco temporale che va dal luglio 1992 al novembre 1997. Poichè la valutazione della riconducibilità o meno del materiale oggetto del trasporto alla nozione di rifiuto deve essere effettuata tenendo presente il tempo dell’esecuzione dei trasporti e, quindi, la normativa vigente a quel tempo, nessun rilievo può assumere la disciplina successiva invocata dal ricorrente. Ed invero nella materia il legislatore è più volte intervenuto nel tempo ad individuare categorie giuridiche differenti di rifiuti, non riconducibili all’epoca in cui i trasporti dei quali si discute furono effettuati.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, art. 1, comma 3 convertito in L. 27 maggio 1993, n. 162. Applicabilità ai contratti di trasporto per cui è causa del termine prescrizionale quinquennale di cui al D.L. 29 marzo 1993, n. 82, art. 2 convertito in L. 27 maggio 1993, n. 162. Rileva che, anche a voler ammettere che i rapporti commerciali intercorsi tra le parti nel periodo di riferimento abbiano avuto origine da un accordo qualificabile come unico contratto di trasporto a esecuzione continuata o periodica, il termine prescrizionale annuale di cui all’art. 2951 c.c. non potrebbe in ogni caso applicarsi, in quanto i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti rientrano nell’ambito di applicazione del D.L. n. 463 del 1992, art. 2 con conseguente applicabilità del diverso termine di durata quinquennale di cui al D.L. n. 82 del 1993, art. 2.

3.2. Il motivo è infondato. Premessa, infatti, l’inapplicabilità, per le ragioni indicate in precedenza, del regime delle tariffe a forcella, va rilevato che correttamente la Corte d’appello ha respinto il motivo di gravame evidenziando che il contratto, unico e avente ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di trasporto proseguite nel tempo, aveva avuto origine già nell’aprile 1990, in epoca antecedente, quindi, all’emanazione del D.L. n. 463 del 1992 e del D.L. n. 19 del 1993, entrambi non convertititi. Rispetto al rapporto dedotto in causa, già pendente al momento dell’emanazione dei predetti D.L., non poteva porsi alcun problema di effetti giuridici derivanti dai decreti non convertiti. A fronte di tale ineccepibile percorso argomentativo non riveste pregio alcuno la tesi del ricorrente, la quale, richiamando interpretazioni dottrinali inerenti a contratti ad esecuzione continuata e periodica, ai quali andrebbe riferito il trattamento giuridico previsto dalla normativa esistente al momento in cui sorge l’obbligo di eseguire le prestazioni, non tiene conto del momento del perfezionamento del contratto. Si deve considerare, d’altra parte, che l’espressa prescrizione normativa di cui al D.L. n. 82 del 1993, convertito nella L. n. 162 del 1993, ha limitato l’operatività della norma ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, facendo riferimento non all’esecuzione della singola prestazione di trasporto ma al diverso momento del perfezionamento dell’accordo contrattuale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5. Erronea qualificazione dell’accordo concluso verbalmente tra le parti nel luglio 1992 alla stregua di un contratto di trasporto ai sensi dell’art. 1678 c.c.. Inapplicabilità a detto accordo del termine prescrizionale annuale di cui all’art. 2951 c.c. Applicabilità ai contratti di trasporto per cui è causa del solo termine prescrizionale quinquennale di cui al D.L. 29 marzo 1993, n. 82, art. 2 convertito in L. 27 maggio 1993, n. 162. Rileva che doveva essere esclusa la natura di contratto di trasporto ad esecuzione continuata o periodica dell’accordo concluso tra il R. e la Sapi s.p.a. nel luglio 1992, atteso che lo stesso doveva essere ricondotto alla nozione di contratto normativo o accordo quadro, improduttivo di effetti sul piano sostanziale fino alla conclusione dei veri e propri contratti costitutivi di reciproci diritti ed obblighi.

4.2. Il motivo è inammissibile, poichè il ricorrente deduce solo in sede di legittimità la questione, prima mai prospettata, attinente alla presunta natura di contratto normativo o accordo quadro della pattuizione intercorsa tra le parti (sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 26/03/2012, Rv. 621718: “Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti”).

5.In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA