Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3856 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3856 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 19742-2011 proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI
REGGIO CALABRIA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
VALENTE NICODEMO;
– intimato avverso la sentenza n. 529/2011 del TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA del 28.3.2010, depositata il 29/03/2011;

Data pubblicazione: 18/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

CAPASSO.

Ric. 2011 n. 19742 sez. M2 – ud. 12-11-2013
-2-

Fatto e diritto
1) Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2008 e
depositato in copia per l’iscrizione a ruolo in data 29 dicembre
2008, il Ministero dell’interno proponeva appello avverso la
sentenza n. 60 del 2008, con la quale il Giudice di Pace di Reggio

emesso in data 13 giugno 2002 dai Carabinieri della Stazione di
Locri e una connessa ordinanza di confisca per violazioni del
codice della strada.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 9
maggio 2011, dichiarava l’improcedibilità del gravame ex art. 348
cod. proc. civ. Secondo il giudice adito, l’appello era da
considerare improcedibile poiché il Ministero appellante si era
costituito in giudizio depositando una copia dell’atto di
citazione in appello priva di qualsiasi indicazione in ordine alla
avvenuta notifica alla controparte, provvedendo solo
successivamente, alla prima udienza di trattazione, al deposito
dell’originale con la prova della notifica, perfezionatasi il 31
dicembre 2008.
Per la cassazione della predetta sentenza, il Ministero
dell’interno ha proposto tempestivo ricorso, sulla base di un solo
motivo.
L’intimato Nicodemo Valente non ha svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il
rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

n. 19742-11

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.3

Calabria aveva annullato un verbale di contestazione n. 1970039

Preliminarmente il Collegio rileva che è stato prodotto l’avviso
di ricevimento della notificazione del ricorso, che risulta
ammissibile e fondato.
Viene infatti condivisa la parte motiva della relazione
preliminare, che di seguito si riporta:

deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 348, 347, 165 e
156 cod. proc. civ., dolendosi che il Tribunale di Reggio Calabria
abbia dichiarato improcedibile l’appello introdotto mediante il
deposito della sola copia, anziché dell’originale, dell’atto di
citazione. Invero, il deposito della sola copia dell’atto (c.d.
“velina”) integrerebbe non già una fattispecie di improcedibilità,
bensì un’ipotesi di mera irregolarità sanabile attraverso il
successivo deposito dell’originale notificato entro la prima
udienza di trattazione, momento in cui il giudice è chiamato a
controllare la regolare costituzione in giudizio delle parti.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale di Reggio
Calabria, la prevalente giurisprudenza di questa Corte è schierata
nel senso che l’accertamento dell’avvenuto deposito, al momento
della costituzione in giudizio dell’appellante, di una copia (o
velina) dell’atto di appello in luogo dell’originale contenente la
relata dell’avvenuta notificazione dello stesso atto, non comporta
la sanzione dell’improcedibilità del gravame (Cass. 9 dicembre
2004, n. 23027; Cass. 24 agosto 2007, n. 17958; Cass. 29 luglio

n. 19742-I I

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«2) Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero ricorrente

2009, n. 17666, ord.; Cass. 17 novembre 2010, n. 23192; Cass. 8
maggio 2012, n. 6912, Cass. 23 novembre 2012, n. 20789, ord.).
Questo orientamento è stato privilegiato anche dalla Seconda
sezione civile che di rceente ha deciso in tal senso più giudizi
(Cass.15715/2013; Cass. 21435/13), in quanto saldamente basato: a)

improcedibilità (tra le quali, per l’appunto, non è prevista
quella del deposito dell’originale dell’atto di appello notificato
all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa da parte
dell’appellante); b) sulla esclusività del richiamo, in detta
norma, ai soli termini di costituzione dell’appellante (da
intendersi riferiti a quelli contemplati dall’art. 165 cod. proc.
civ., per il giudizio di primo grado, in virtù del rinvio
formulato nel primo comma dell’art. 347 cod. proc. civ.) e non
anche alle forme; c) sulla non configurabilità di una lesione del
diritto di difesa e sul rilievo dell’instaurazione del
contraddittorio per effetto dell’avvenuta notificazione.
E’ stato affermato il seguente principio di diritto:
«l’improcedibilità dell’appello è comminata dall’art. 348, primo
comma, cod. proc. civ. per l’inosservanza del termine di
costituzione dell’appellante, ma non anche per il mancato rispetto
delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime
dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto
derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della
costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge
soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio
n. 19742-11

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sull’indiscusso principio di tassatività delle cause di

del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche
comportamenti successivi alla scadenza del termine di
costituzione; ne consegue che non può essere dichiarato
improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il
termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha

dell’atto d’appello in corso di notificazione – priva, quindi,
della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato,
successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale
dell’atto notificato, conforme alla “velina”».
3. Nel caso di specie, il Ministero dell’interno ha depositato,
in data 29 dicembre 2008, copia della citazione dell’atto di
appello priva di qualsiasi indicazione in ordine alla notifica in
corso. Alla prima udienza di trattazione, il Ministero appellante
ha poi provveduto a depositare l’originale dell’atto con la prova
della notifica, effettivamente perfezionatasi il 31 dicembre 2008.
Il Tribunale di Reggio Calabria sembra quindi aver violato il
principio ora affermato, sicché il ricorso dovrà essere accolto,
con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Reggio
Calabria.>>
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la cognizione rimessa
al tribunale di Reggio Calabria per lo svolgimento del giudizio di
appello erroneamente dichiarato improcedibile e la liquidazione
delle spese di questo giudizio.
PQM
n. 19742-11

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‘t

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depositato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, una c.d. “velina”

La Corte accoglie

il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

rinvia al tribunale di Reggio Calabria, che provvederà anche
sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^
sezione civile tenuta il 12 novembre 2013

Il Presidente

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