Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3856 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Finanze ed Ufficio II.DD. di Monza, domiciliati in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano

n. 346/54/98, depositata il 15/12/1998.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21/1/2010 dal

Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Dott. LECCISI

Giampaolo, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità

del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che avendo ricevuto un avviso di accertamento di maggiori redditi IRPEF ed ILOR per l’anno 1989, i coniugi D.A. G. ed A.G. si sono rivolti alla Commissione Tributaria Provinciale di Monza, che in accoglimento del ricorso ha annullato l’atto impugnato;

che l’Ufficio ha interposto appello alla Commissione Regionale, che dopo avere confermato l’annullamento dell’accertamento per quel che riguardava la moglie e l’ILOR a carico del marito, ha diminuito l’IRPEF da quest’ultimo dovuta, riducendo il reddito imponibile a complessive L. 53.307.132;

che il D.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, con i quali ha lamentato l’illegittimità della riunione del suo procedimento a quello della moglie, la mancata instaurazione del contraddittorio nella fase precontenziosa, l’incompatibilità logica della conferma dell’accertamento nei suoi confronti dopo l’annullamento a carico della moglie e l’inidoneità delle movimentazioni bancarie a costituire, nel caso di specie, adeguata fonte di presunzione di reddito;

che anche il Ministero delle Finanze e l’Ufficio II.DD. di Monza hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo che la Commissione Regionale aveva escluso l’applicabilità dell’ILOR a causa della prevalenza del lavoro prestato dal D.A. sul capitale da lui impiegato e, dunque, sotto un profilo mai allegato dal contribuente;

che con il secondo motivo il Ministero e l’Ufficio hanno invece sostenuto che la Commissione Regionale aveva ridotto il reddito imponibile senza fornire la minima spiegazione del proprio convincimento;

che l’impugnazione del D.A. è già stata rigettata da questa Corte con sentenza n. 12182/2002;

che in considerazione di quanto sopra il PG ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso del Ministero;

che l’eccezione non può essere condivisa, perchè in caso di mancata riunione di due impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una di esse può pregiudicare lo scrutinio dell’altra soltanto nella ipotesi, non ricorrente nella fattispecie di cui si discute, in cui si sia formato il giudicato sulle questioni dalla medesima implicate (C. Cass. 2004/4617 e 2008/5846);

che passando perciò all’esame del ricorso del Ministero e dichiarato il difetto di legittimazione dell’Ufficio II.DD., devesi rilevare che nel contestare la debenza di ogni maggiore imposta, il D.A. ha implicitamente negato la sussistenza di tutti i necessari presupposti e, quindi, anche di quelli relativi all’inesistenza di un’organizzazione imprenditoriale;

che il primo motivo risulta perciò manifestamente infondato al pari, del resto, del secondo, a proposito del quale basta ricordare che i giudici a quo sono dichiaratamente partiti da un analitico conteggio in atti, alla luce del quale hanno poi deciso la controversia sulla base di considerazioni e presunzioni non sindacabili in questa sede perchè immuni da vizi logici o giuridici;

che non occorre provvedere sulle spese di lite, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso dell’Ufficio II.DD. e rigetta quello del Ministero delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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