Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3855 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3855 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 19377-2011 proposto da:
CASARINI MICHELE CSRMHL63L02D969T, CARBONE CARLA
CRB CRL67H 58D 969B,
FRNMDL64T41D969M,

FARINA

MARIA

GIANCASPRO

ADELINA
PAOLA

GNCPLA77A44D969L, PASQUALINO MARIA TERESA
PSQMTR49D69H281M,

FLORIS

FLRNMR54G207N,

GIANCASPRO

ANNA

MARIA
DANIELA

GNCDNL70H69D969X, CONDOMINIO DI VIA
SAMPIERDARENA 58 – GENOVA 080084370107 in persona
dell’amministratore, ERRERA ANTONINO
RRRNNN52A30E974K, ZURLO NICOLA ZRLNCL36D18G1870,
POZZUOLO BRUNA PZZBRN35T57I346Z, CONDOMINIO DI
VIA BOMBRINI 2 – GENOVA 93004840109 in persona
dell’amministratore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GUELI

Data pubblicazione: 18/02/2014

GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SBRANA FEDERICO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato DELFINI FRANCESCA,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIAROLINI
SERGIO, CARMELA CARBONARO, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente avverso il provvedimento R.G. 4069/2010 del TRIBUNALE di
GENOVA del 6.5.2011, depositata il 12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO
CAPASSO.

Ric. 2011 n. 19377 sez. M2 – ud. 12-11-2013
-2-

GENNARO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Svolgimento del processo
l) Con provvedimento depositato il 12 maggio 2011 il tribunale di
Genova ha rigettato l’opposizione proposta dagli odierni
ricorrenti avverso la liquidazione del compenso all’ing. Gennaro,
consulente d’ufficio per un accertamento tecnico preventivo in una

genovesi (via Bombrini 2 e via Sampiardarena 58) e alcuni
condòmini intervenuti
Gli odierni ricorrenti hanno proposto quattro motivi di ricorso
per cassazione, notificato il 15 luglio 2011.
Il consulente ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio, con la
proposta di accoglimento del primo motivo di ricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
2) La relazione preliminare reca:
«Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’integrità
del contraddittorio e conseguente nullità del provvedimento
impugnato, perché la srl Mantelli non è stata citata nel
precedente grado di giudizio. La censura è fondata.
Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a
favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 170
del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale e’
stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne
consegue che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del
decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullita’
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causa che aveva opposto, alla srl Mantelli 1948, due Condomini

del procedimento e della decisione, sicche’ quest’ultima deve
essere cassata con rinvio, affinche’ il giudice “a quo” riesamini
l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio.
Questo principio di diritto (Cass. 23192/12) non è scalfito dalla
circostanza che il debito sia stato posto a carico dei ricorrenti

Va infatti ricordato che l’obbligo di pagare la prestazione
eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l’ausiliare del
giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di
ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia
mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione, ma anche
quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto
inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere
l’attività svolta dal consulente finalizzata all’interesse comune
di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo
nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare
(Cass. n. 23586 del 15/09/2008; v. anche 28094/09; 15623/12 cui si
rinvia anche per l’applicabilità dei principi enucleati in materia
di opposizione ex lege 31/80, di cui dubita il controricorso).
Ne discende che in caso di inadempimento degli odierni ricorrenti,
la Mantelli srl, o il Fallimento di essa (in controricorso si
deduce infatti l’intervenuto fallimento della società), è esposto
a eventuali pretese del creditore.
Essa ha quindi interesse a partecipare al giudizio relativo alla
determinazione del compenso.

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e non della srl Mantelli.

La circostanza che gli odierni ricorrenti abbiano dato causa al
vizio del contraddittorio, per non avere notificato l’opposizione
ex art. 170 TU spese di giustizia, può avere rilevanza solo ai
fini delle spese di lite.>>
3) In memoria parte resistente torna a sottolineare che a

è stata la parte ricorrente,che aveva omesso di citare la società.
Il rilievo non può essere accolto, atteso che la necessità di
integrare il contraddittorio con i litisconsorti è, anche in
questa ipotesi, rilevabile di ufficio, per la natura pubblicistica
ed indisponibile dell’interesse protetto.
Essendo stata tenuta estranea dal giudizio, la parte pretermessa
non poteva infatti impugnare la decisione del tribunale.
Il giudice procedente avrebbe dovuto dar corso all’integrazione
del contraddittorio, necessariamente risultando dagli atti che il
consulente aveva prestato il proprio officio in una causa che
vedeva i ricorrenti contrapposti alla srl Mantelli.
3.1) Va pertanto confermato che la regola dettata dal terzo comma
dell’art. 157 cod. proc. civ., secondo cui la nullita’ non puo’
essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo
ai casi nei quali la nullita’ non possa pronunciarsi che su
istanza di parte, e non riguarda, percio’, le ipotesi in cui,
invece, questa debba essere rilevata d’ufficio, con la conseguenza
che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata
integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la
nullita’ si ricolleghi ad un difetto di attivita’ del giudice, al
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provocare la mancata partecipazione al giudizio della srl Mantelli

quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per
assicurare il regolare contraddittorio nel processo.
3.2) Va aggiunto che il vizio processuale derivante dall’omessa
citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere rilevato
perché gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio

nel giudizio di merito senza la necessità di svolgimento di
ulteriori attività istruttorie e perché sulla questione non si è
formato il giudicato.
Pertanto, rilevato anche che parte ricorrente ha impugnato la
decisione del tribunale con altri motivi di ricorso, relativi alla
determinazione del compenso, non può essere omesso il rilievo
d’ufficio sottolineato anche dal primo motivo.
Discende da quanto esposto che, pronunciando sul ricorso,
l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
La causa di opposizione ex art. 170 dpr 15/02

va rimessa al

tribunale di Genova per nuovo svolgimento del giudizio, previa
integrazione del contraddittorio. Sarà effettuata la liquidazione
anche delle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia al tribunale di Genova, che provvederà anche sulla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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emergono, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^
sezione civile tenuta il 12 novembre 2013

Il Presidente

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