Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3855 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 15/02/2021), n.3855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21283/2015 proposto da:

D.L.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via del

Tritone n. 102, presso lo studio dell’avvocato Nanna Vito,

rappresentato e difeso dall’avvocato Benegiamo Antonio, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.I.E., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della

Libertà n. 10, presso lo studio dell’avvocato Paternostro Gemma,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tinto Clemi,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 140 del 6.2.2015, ha rigettato l’appello proposto da D.L.F. avverso la sentenza n. 993/2012 con cui il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta da R.I.E. di accertamento giudiziale della paternità in capo al D.L..

La Corte d’Appello, previo rigetto dell’eccezione sollevata dal D.L. di formazione di un giudicato sul punto dell’assenza della paternità in relazione al decreto emesso dal Tribunale di Bari in data 6.2.2007, non impugnato, è pervenuto all’accertamento dello status richiesto dalla R. all’esito di una CTU sul DNA e sulla base della valutazione di altri elementi istruttori deponenti per l’invocato rapporto di filiazione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.L.F. affidandolo a sette motivi.

R.I.E. si è costituita in giudizio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. per violazione del principio del “ne bis in idem”.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Bari, con il decreto del 6.2.2007, non si era limitato a dichiarare inammissibile il procedimento ex art. 274 c.c. a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma avvenuta con sentenza della Consulta del 10.2.2006 n. 50, ma, pronunciandosi sulla domanda proposta dall’istante (che aveva chiesto, altresì, l’accertamento della paternità naturale), la aveva dichiarata “inammissibile e comunque infondata”, in considerazione del “difetto assoluto di prova”, così precludendo qualsiasi ulteriore pronuncia al riguardo, atteso che tale statuizione non era stata oggetto di specifica impugnazione sul punto.

La pronuncia del Tribunale di Bari, che aveva deciso anche nel merito, era quindi coperta dal giudicato sostanziale.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Va osservato che il giudice di secondo grado, in merito all’eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente anche nel giudizio d’appello, ha precisato che dalla lettura del decreto del Tribunale di Bari del 6.2.97 (trattasi di errore materiale, atteso che tale pronuncia è incontestabilmente del 2007), emergeva che tale giudice aveva dichiarato inammissibile non solo la domanda di ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale della paternità, ma anche le altre domande proposte dalla R., “affermando chiaramente che per ottenerne l’esame era necessario instaurare un ordinario giudizio di cognizione”, con la conseguenza che nessun giudicato si era formato sulla questione dell’invocato rapporto di filiazione naturale tra la R. medesima e il D.L..

Nel motivo sopra illustrato il ricorrente ha contestato tale affermazione, esponendo che il Tribunale di Bari aveva, invece, ritenuto infondata la domanda della R. “per difetto assoluto di prova”, ma senza indicare la pagina o il punto esatto del decreto del 6.2.2007 in cui tale affermazione sarebbe stata fatta, o comunque senza riportare un passaggio dello stesso decreto, se non integrale, quantomeno più ampio ed esteso, in modo tale da consentire di accertare che l’espressione “per difetto di prova” si riferisse inequivocabilmente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità svolta dalla R..

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che il ricorso soddisfa il requisito dell’autosufficienza quando presenti tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo. (Cass. n. 1926 del 03/02/2015).

Nel caso di specie, il semplice riferimento del ricorrente all’espressione (asseritamente presente nel decreto del 6.2.2007) dalla stessa virgolettata “per difetto assoluto di prova” – al cospetto della chiara ricostruzione della Corte d’Appello in ordine al mancato esame nel merito, da parte del decreto medesimo, di tutte le domande dell’istante (oltre a quella della di ammissibilità della dichiarazione giudiziale di paternità) – non consente di cogliere la portata della censura, se non accedendo direttamente all’atto processuale indicato, attività che, tuttavia, non è consentita a questa Corte.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le part, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, ai fini dell’accertamento del rapporto di filiazione naturale, ha valorizzato documentazione – come le foto asseritamente ritraenti insieme le due parti in causa – che era stata espressamente dallo stesso contestata e disconosciuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta e negli atti successivi nonchè ha illogicamente tratto come prova dello stesso rapporto l’avvenuta intestazione da parte del ricorrente, a favore della controricorrente, di una proprietà immobiliare.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Non vi è dubbio che il ricorrente, con la deduzione delle violazioni sopra indicate, svolga, in realtà delle censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dal giudice di merito, il quale non è incorso in alcuna violazione procedurale.

In primo luogo, l’asserito “disconoscimento” della documentazione fotografica non ha alcun valore giuridico. Tale documentazione non è in alcun modo assimilabile ad una scrittura privata recante la firma di colui nei confronti viene fatta valere, il quale può provvedere al disconoscimento a norma dell’art. 214 c.p.c.. Tale documentazione può essere quindi liberamente valutata dal giudice, il quale, nel caso di specie, nel valutare le contestazioni del D.L. usando l’espressione “foto che a suo dire potevano essere il frutto di fotomontaggio a posteriori” ha implicitamente, ma inequivocabilmente, ritenuto meramente assertiva la contestazione del ricorrente in ordine alle stesse fotografie e quindi non rilevante.

Quanto alla dedotta illogicità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui poteva trarsi dall’intestazione, da parte del D.L. alla R., di un immobile la prova del vincolo di sangue esistente tra i due, tale considerazione del giudice di merito non si appalesa affatto illogica, fornendo anzi una spiegazione razionale di una condotta del ricorrente, non legato da nessun vincolo di parentela con la R., che diversamente sarebbe stata difficilmente comprensibile.

Peraltro, il ricorrente per contrastare tale prova logica – che nel nostro ordinamento trova il proprio fondamento nell’art. 2729 c.c., – è ricorso a deduzioni palesemente generiche (“innumerevoli” le ragioni che potrebbero indurre una persona ad effettuare un acquisto in favore di un terzo) o comunque assertive e di merito (le reiterazioni intimidazioni e ricatti cui sarebbe stato sottoposto dalla R.), svolgendo quindi critiche non consentite in sede di legittimità.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa valutazione delle prove, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 269,253 e 235 c.c..

Lamenta il ricorrente che tutte le sue richieste istruttorie sono state disattese dalla Corte d’Appello che non si è neppure pronunciata sulle medesime.

Inoltre, è stato trascurato un documento decisivo, quale la comunicazione della Casa Circondariale di Bari del 21.12.2009, attestante che il sig. A.L. – ex marito della madre della controricorrente e padre della stessa prima della sentenza di disconoscimento della paternità – si trovava in regime di semilibertà al momento del concepimento della stessa controricorrente, con la conseguenza che avrebbe potuto essere il padre della medesima.

6. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, con riferimento alle richieste di prova testimoniale formulate, il motivo difetta di autosufficienza.

Posto che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse (Cass. n. 19985/2017; Cass. n. 14107/2017), nel caso di specie, il ricorrente non ha minimamente precisato le prove di cui lamenta l’omessa valutazione, essendosi limitato ad effettuare un generico richiamo alle richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate in appello.

Con riferimento al documento asseritamente trascurato, va osservato che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della decisione della Corte d’Appello, la quale, a differenza della sentenza di primo grado, non ha minimamente fatto riferimento allo stato di detenzione del L. al momento del concepimento della controricorrente, come elemento rilevante ai fini dell’accertamento dello stato di filiazione, tanto è vero che nella sentenza impugnata non è contenuto alcun cenno a tale circostanza, essendo la decisione stata fondata su altri elementi (prova del DNA; rapporto affettivo tra la R. e il D.L. desunto dalla documentazione fotografica e dall’intestazione di un immobile).

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 352,189 e 190 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e del principio di giusto processo di cui all’art. 111 Cost. in relazione all’omesso invito alle parti alla precisazione delle conclusioni.

Lamenta il ricorrente che non fu mai fissata apposita udienza di precisazione delle conclusioni o formulato alcun invito alle parti di precisare le medesime a seguito dell’attività istruttoria svolta in appello.

La sentenza impugnata ha affermato erroneamente che le parti avrebbero precisato le conclusioni all’udienza del 24.10.2014, mentre ben altra attività ed altre richieste erano state effettuate rispetto a quelle travisate in sentenza.

8. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Non vi è dubbio che il ricorrente, allo scopo di contestare quanto affermato dalla sentenza impugnata, ovvero che “i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e chiedendo rispettivamente l’accoglimento ed il rigetto dell’appello, conclusioni precisate all’udienza del 24.10.20014, come da relativo verbale da intendersi integralmente riportato e trascritto”, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza e specificità del ricorso, trascrivere nel ricorso il contenuto integrale del verbale d’udienza del 24.10.2014, in modo da consentire a questo Collegio di cogliere la portata e le possibili implicazioni di questa censura, e non limitarsi a riportarne qualche frammento e a lamentare il mancato adempimento di un incombente processuale la cui esecuzione risulta, secondo la precisa ricostruzione della sentenza, da un atto pubblico come il verbale d’udienza.

9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione del contraddittorio nell’espletamento della CTU, l’inattendibilità delle risultanze della stessa consulenza, l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU, la violazione dell’art. 194 c.p.c..

Lamenta il ricorrente che nel corso della CTU si sono verificate rilevanti anomalie sia da un punto di vista tecnico che processuale. In particolare, in ordine a quest’ultimo profilo, l’ordinanza ammissiva era stata comunicata con modalità che avevano di fatto impedito al suo procuratore di partecipare alle operazioni tecniche.

Inoltre, la relazione tecnica depositata dal CTU non aveva, in realtà, risposto al quesito. Era stato, infatti, del tutto trascurato il profilo genetico della madre, come era stato censurato dal CTP del ricorrente nelle osservazioni alla relazione depositata in data 8.10.2013 e come aveva dato lo stesso CTU facendo riferimento a presunte difficoltà economiche delle parti.

Ne consegue che la richiesta di rinnovazione della CTU era del tutto legittima.

10. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

In primo luogo, non è vero che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione della CTU, la quale è stata, invece, respinta (in quanto ritenuta irrilevante) dalla Corte sul rilievo che, avuto riguardo alla certezza della diagnosi, alla competenza professionale del perito e della struttura sanitaria in cui erano state compiute le indagini, non residuavano dubbi sui risultati peritali.

Infondata è la censura che vi sarebbero state irregolarità procedurali nello svolgimento della procedura. Lo stesso ricorrente non afferma che l’ordinanza ammissiva della CTU non sarebbe stata comunicata al suo procuratore, ma solo che “di fatto” quest’ultimo non sarebbe stato posto in condizione di partecipare alle operazioni tecniche.

In ogni caso, è orientamento consolidato di questa Corte che la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente. (Cass. n. 1744 del 24/01/2013).

Nel caso di specie, il ricorrente neppure deduce di aver dedotto alla prima udienza utile successiva al deposito della relazione peritale la nullità in cui si sarebbe incorso il CTU per non aver correttamente comunicato al suo procuratore la data in cui doveva avvenire il prelievo di saliva.

Infine, la doglianza secondo cui la consulenza non avrebbe tenuto conto del profilo genetico della madre non si è minimamente confrontata con il preciso rilievo contenuto nella sentenza impugnata (vedi pagg. 6 e 7) secondo cui, con ordinanza del 22.11.2013, la Corte d’Appello ha autorizzato ulteriori indagini basate sul prelievo ematologico ed estese alla madre della odierna controricorrente.

Non a caso, il ricorrente dà atto delle sole osservazioni svolte dal proprio ctp alla relazione dell’8.10.2013 – precedente quindi all’ordinanza con cui la Corte ha ordinato un supplemento di indagini nel senso dallo stesso auspicato – e nessun cenno fa, nel motivo, alla seconda relazione di ctu (cui si fa riferimento ad altri fini solo nella memoria conclusiva) o ad osservazioni eventualmente svolte nei confronti di questa da parte del proprio ctp.

In conclusione, tutte le doglianze si appalesano, in realtà, come di merito, essendo solo finalizzate a sollecitare una diversa valutazione rispetto a quella operata dal giudice di merito con il respingere la richiesta di rinnovazione della ctu.

11. Con il sesto motivo è stata contestata l’insussistenza dei presupposti per la configurabilità a suo carico della lite temeraria nonchè la violazione dell’art. 96 c.p.c..

Il ricorrente, contesta, in particolare, di aver tentato di porre in essere frode processuale e lamenta che non si è tenuto conto della sua condizione psicologica e familiare.

12. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che questa Corte ha già statuito che, in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo – per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11.9.2012 – il controllo di sufficienza della motivazione (Cass. n. 19298/2016).

Tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato in cassazione è ora ammesso solo in presenza di una grave anomalia della motivazione che non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, ovvero in caso di motivazione omessa o apparente o perplessa o frutto del contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili e come tali incomprensibili, nel caso di specie, il ricorrente neppure ha dedotto la grave anomalia motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi a lamentare apoditticamente la contraddittorietà ed erroneità della valutazione della Corte che non avrebbe tenuto conto della delicatezza della sua situazione psicologica.

13. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Lamenta il ricorrente che la sanzione introdotta dalla legge sopra citata non può applicarsi nel caso di specie, atteso che il giudizio di appello è stato introdotto con atto notificato il 13 giugno 2012 ed iscritto a ruolo il 20 giugno 2012, mentre la L. n. 228 del 2012 si applica solo ai giudizi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore (29.12.2012).

14. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che è pur vero che, che come si evince dalla intestazione della sentenza impugnata, il giudizio d’appello del procedimento di cui è causa è stato iscritto a ruolo nell’anno 2012, e quindi prima della entrata in vigore della norma che ha previsto il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, che si applica soltanto ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (vedi Cass. n. 11331/2014; Cass. n. 13636/2020). Tuttavia, questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l’erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato. Ciò in quanto tale rilevamento, essendo un atto dovuto collegato al fatto oggettivo della definizione del giudizio in senso sfavorevole all’impugnante, non ha un contenuto decisorio suscettibile di impugnazione, sicchè l’eventuale erroneità dell’indicazione sul punto potrà essere solo segnalata e fatta valere in sede di riscossione (Cass. n. 29424/2019; Cass. n. 15166/2008; Cass. n. 22867 del 09/11/2016).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA