Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3854 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 17/02/2020), n.3854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 27784/’15) proposto da:

B.N., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in forza

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giandomenico Di

Pisa e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro-tempore, e AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentati e difesi “ex lege”

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la sua

sede in Roma, v. dei Portoghesi, 12;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 290/2015,

depositata il 17 luglio 2015 (notificata il 10 settembre 2015);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

ottobre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Celentano Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avv. Massimo Nucaro Amici (per delega) nell’interesse del

ricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del dicembre 2001 il sig. B.N. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Potenza, il Ministero dell’economia e delle finanze unitamente all’Agenzia del Demanio esponendo che:

– egli era proprietario, dal 1977, di un terreno sito in (OMISSIS), iscritto in catasto alla partita n. (OMISSIS), confinante con l’alveo del fiume (OMISSIS);

– nel corso degli anni detto fiume aveva in parte ridotto e parzialmente spostato il proprio alveo, trasferendosi verso la sponda opposta ed abbandonando, perciò, un appezzamento di terreno confinante con le particelle del suo fondo;

– che il nuovo appezzamento era stato censito con intestazione al Demanio dello Stato e che, tuttavia, si sarebbe dovuto ritenere acquisito, per intervenuta accessione (ai sensi dell’art. 946 c.c.), alla sua proprietà, ma egli aveva inutilmente chiesto, sin dal 1980, al Catasto di Matera le conseguenti modifiche catastali;

– che era insorto contrasto con il Dipartimento del territorio di Matera, il quale aveva erroneamente ravvisato l’applicabilità della L. n. 37 del 1994 e l’appartenenza del suolo al demanio, laddove il mutamento dell’alveo si era verificato anteriormente all’entrata in vigore di tale legge.

Sulla base della rappresentazione dei riportati fatti il B. chiedeva l’accertamento del proprio diritto di proprietà sulle particelle del suddetto appezzamento intestate al Demanio dello Stato.

Le convenute Amministrazioni pubbliche si costituivano in giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza del giudice adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale regionale delle acque, e, in ogni caso, instavano per il rigetto della domanda.

Con sentenza pubblicata il 14 maggio 2004 il Tribunale di Matera respingeva la domanda.

2. Decidendo sull’appello interposto dal B. e nella costituzione del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia del Demanio (che formulavano, a loro volta, appello incidentale), la Corte di appello di Potenza, con sentenza n. 290 del 2015 (depositata il 17 luglio 2015), rigettava il gravame principale e dichiarava l’inammissibilità di quello incidentale, compensando le spese del grado, ad eccezione di quelle occorse per l’espletamento della c.t.u., le quali venivano poste a definitivo carico del B..

A fondamento dell’adottata decisione la Corte territoriale osservava che formatosi il giudicato sul rigetto dell’eccezione di incompetenza e rilevato che, effettivamente, come da suo chiarimento, la domanda proposta dal B. si riferiva propriamente alla fattispecie giuridica di cui all’art. 942 c.c. – la stessa dovesse essere ritenuta infondata, poichè, per quanto emergente dalla disposta c.t.u., le particelle oggetto di controversia si erano formate anteriormente alla novella introdotta con la L. n. 37 del 1994 (non retroattiva) per effetto del progressivo spostamento “in sponda destra” dell’alveo del fiume (OMISSIS), il quale, però, si era venuto a verificare per opere antropiche, ovvero a seguito dell’intensivo sfruttamento agricolo del suolo e non, quindi, per cause naturali.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il B.N., la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Gli intimati Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia del Demanio hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 947 c.c. in riferimento all’art. 942 c.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, nonchè dell’art. 12 cc.dd. preleggi, avuto riguardo all’individuazione – da parte della Corte territoriale – del concetto di “altre simili cause” impeditive dell’acquisto della proprietà per alluvione impropria in relazione al precedente testo dell’art. 947 c.c., “ratione temporis” applicabile (ovvero in quello precedente alla sostituzione operata con la L. n. 37 del 1994, art. 4).

1.1. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – un’ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 947 c.c. in riferimento all’art. 942 c.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, oltre che, ancora, dell’art. 12 cc.dd. preleggi, con riferimento alla valutazione compiuta nella sentenza impugnata sempre in ordine al predetto concetto, con specifico riguardo alla ravvisata rilevanza prevalente delle attività agricole rimaste accertate nel caso di specie compiute sulle cause naturali determinatrici dello spostamento dell’alveo del fiume (OMISSIS).

1.2. Con la terza censura il ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – un’altra violazione e falsa applicazione dell’art. 947 c.c. in riferimento all’art. 942 c.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, nonchè dell’art. 12 cc.dd. preleggi, in ordine all’asserita illegittimità del ricorso al procedimento analogico stante l’univocità della previsione dei presupposti – desumibili dal combinato disposto degli artt. 942 e 947 (precedente testo) c.c. – per l’accertamento dell’acquisto della proprietà invocato da esso ricorrente.

1.3. Con il quarto mezzo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – un’ennesima violazione e falsa applicazione dell’art. 947 c.c. in riferimento all’art. 942 c.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, oltre che dell’art. 12 delle cc.dd. preleggi, sul presupposto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte lucana, la dizione della parte finale del precedente art. 947 c.c. – laddove si rinveniva il riferimento alla nozione di “altre simili cause” – non avrebbe potuto essere utilizzata in via analogica per impedire la produzione di effetti giuridici contemplati dall’art. 942 c.c. e cioè l’acquisto dei terreni emersi per alluvione indiretta, oggetto di causa.

2. Rileva il collegio che i formulati motivi – siccome tra loro strettamente connessi, riguardando la medesima questione giuridica sotto più profili possono essere esaminati congiuntamente.

Essi – in effetti ridondati – ruotano tutti intorno alla contestazione della ritenuta ricomprensione – nella sentenza impugnata – nel concetto di “altre simili cause” (presente nella precedente versione dell’art. 947 c.c., applicabile “ratione temporis” con riferimento alla fattispecie esaminata) anche degli interventi antropici (ritenuti dal giudice di appello effettivamente eseguiti dal B. nel caso dedotto in giudizio), che sono stati poi testualmente contemplati dalla stessa norma solo nel testo novellato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, art. 4 quale causa da comportare la persistenza dell’assoggettamento del terreno abbandonato al regime proprio del demanio pubblico (secondo la previsione dell’antecedente art. 946 c.c.).

2. Ritiene il collegio che le censure sono infondate e vanno, perciò, rigettate.

Il testo precedente (recante la stessa rubrica di quello attuale) dell’art. 947 c.c. così disponeva: le disposizioni degli artt. 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause.

E’ pacifico – come ritenuto dalla Corte lucana e senza che il ricorrente lo contesti – che le disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 37, artt. 3 e 4 (recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”), sostitutive degli artt. 946 e 947 c.c. – le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dall’attività antropica – sono prive di efficacia retroattiva, ragion per cui, con riferimento alla vicenda di cui trattasi, trova applicazione la versione precedente di detti articoli e, in particolare, quella di cui all’art. 947, come appena prima riportata (cfr., per tutte, Cass. n. 2608/2007).

Ciò premesso, osserva il collegio che la ricostruzione e la soluzione interpretativa prospettate dal ricorrente non sono accoglibili e, pertanto, meritano condivisione il percorso logico-giuridico e il conseguente risultato emergenti dalla sentenza di appello qui impugnata.

Occorre rilevare che le norme degli artt. 941, 942 (nel vecchio testo), 944 (nella versione antecedente), 946 e 947 (sempre con riguardo al vecchio testo), c.c., disciplinavano anche anteriormente alla L. n. 37 del 1994 (che – come già chiarito – non viene in rilievo nella presente controversia) i fenomeni dell’accessione, dell’alluvione, dell’avulsione e dell’insula in flumine nata, secondo il principio romanistico essenzialmente mirato di dirimere i conflitti tra titoli di acquisto originario.

In questa prospettiva i fenomeni naturali a seguito dei quali venivano ad aumentare le superfici dei terreni emersi, oppure emergevano terreni prima coperti dalle acque ovvero, ancora, si distaccavano dai terreni parti riconoscibili come tali, davano luogo a fattispecie acquisitive in favore di quel proprietario di fondi che, caso per caso, si trovava in una situazione ritenuta meritevole di rilevanza.

Pertanto il precedente testo dell’art. 946 c.c. regolamentava una forma di accessione in base alla quale il conflitto possibile tra due rivieraschi opposti in ordine alla proprietà del terreno lasciato libero dalle acque del fiume per essersi questo naturalmente formato un nuovo alveo, veniva risolto con la divisione del medesimo tra i predetti. L’art. 947 c.c. (vecchio testo) stabiliva, quindi, che le norme di cui ai citati artt. 941,942,945 e 946 c.c. non si dovevano applicare “nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti del letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre consimili cause”.

La norma, pertanto, implicava, in via di principio ovvero per tutte le fattispecie previste dalla legge e perciò anche per l’accessione, che a tal fine si dovesse porre riferimento al presupposto della naturalità dell’evento causativo.

La giurisprudenza di questa Corte, già in epoca più risalente (cfr. Cass. n. 2140/1950 e Cass. n. 5454/1980), richiedeva, infatti, la naturalità dell’abbandono da parte del fiume del vecchio letto (v., più recentemente, Cass. n. 4753/2002).

Il precedente art. 947 c.c., dunque, proprio in quanto diretto a regolare l’intero regime delle acque correnti, non era portatore di una regola eccezionale bensì, sia pure nella forma della deroga, esprimeva il principio dell’esclusione dell’intervento antropico dal novero dei fatti costitutivi di una fattispecie acquisitiva a titolo originario (cfr. Cass. S.U. n. 11102/2002 e Cass. n. 2314/2008).

Il contenuto dispositivo di detta norma, in conclusione, poichè indicava accanto alle opere di regimentazione, “altre consimili cause”, intendeva per l’appunto rivolgersi – non già come sostiene il ricorrente – ad altre consimili opere, ma piuttosto ad altre ragioni dell’abbandono del letto da parte del fiume, consimili alle opere. Tali ragioni, perciò, avrebbero dovuto includere anche quelle riconducibili all’attività dell’uomo, potendosi ciò dedurre in via analogica, giacchè tale tecnica esegetica, non impedita dalla natura della norma, era tale da assicurare un risultato conforme alla ratio iuris. A riprova dell’esattezza della riferita soluzione la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato come solo tale lettura della norma avrebbe evitato il paradosso di premiare l’autore dell’intervento illecito con l’attribuzione alla sua attività del carattere di titolo acquisitivo della proprietà.

Quindi, deve trovare conferma in questa sede il principio – al quale ha aderito la Corte territoriale – secondo cui, in tema di accessione fluviale, il presupposto perchè possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell’alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942947 c.c. (nel testo precedente alla novella introdotta con L. 5 gennaio 1994, n. 37 e applicabile “ratione temporis” qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d’acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l’opera dell’uomo, ovvero che non sia stata determinata da attività antropica (v., da ultimo, Cass. S.U. n. 14645/2017).

Quanto, poi, alla contestazione delle risultanze e degli apprezzamenti emergenti dalla c.t.u. e alla loro influenza sulla decisione della Corte potentina, basta solo mettere in luce come quest’ultima, nello statuire correttamente sulla questione giuridica centrale nei termini prima specificati, si è avvalsa – proprio per confortare la soluzione giuridica adottata – della c.t.u. (peraltro conferita ad un collegio di periti) al solo fine di acquisire le conoscenze necessarie fattuali – sul piano della ricostruzione nel corso del tempo (in base alle conferenti documentazioni acquisite) e all’attualità – relative alla determinazione delle ragioni che avevano provocato lo spostamento dell’alveo del fiume.

A questo riguardo, perciò, il giudice di appello, valorizzando gli esiti della c.t.u., ha sì accertato che, per effetto del verificatosi spostamento, via era stata l’immissione in mappa delle particelle rivendicate dal B. (ancorchè rimaste catastalmente intestate al demanio), ma ha, altresì, appurato – con valutazione di merito sufficientemente motivata, insindacabile in questa sede di legittimità – che la modifica del corso era riconducibile anche agli effetti derivanti dall’azione antropica, ovvero allo sfruttamento intensivo a fini agricoli dei terreni costituenti il bacino imbrifero, che, nel caso di specie (v. pag. 9 dell’impugnata sentenza), si era sostanziato in rilevanti azioni di aratura e dissodamento, con la trasformazione dei siti interessati in seminativi, ancor più accentuatesi con gli interventi compiuti a seguito della meccanizzazione agricola, riguardanti anche il controverso appezzamento.

3. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in Euro 4.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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