Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3854 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 15/02/2021), n.3854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6441/2019 proposto da:

L.S., S.D., quali genitori dei minori

L.F. e L.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via G.

Palumbo n. 12, presso lo studio dell’avvocato Albanese Ginammi

Lorenzo, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicolaci Stefania,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Curatore Speciale P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

pubblicata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 28/2018 depositata il 7-8-2018 la Corte d’appello di Torino – Sezione Famiglia e Minorenni – ha rigettato l’appello proposto da L.S. e S.D. avverso la sentenza n. 615/2018 del Tribunale per i Minorenni di Torino, dichiarativa dello stato di adottabilità dei minori L.F., nato il (OMISSIS), e L.L., nato il (OMISSIS).

3. Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione L.S. e S.D., affidato ad un solo motivo, nei confronti del curatore speciale dei minori, rimasto intimato.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti, lamentando, con unico motivo, error in procedendo ed error in judicando, affermano che non erano veri i fatti riportati nella relazione dei Servizi Sociali di (OMISSIS) del (OMISSIS), in relazione agli episodi dell'(OMISSIS), poichè non vi erano riscontri degli asseriti maltrattamenti dei bambini da parte della madre, il figlio F. aveva dichiarato che la mamma li “picchiava piano perchè la facevano arrabbiare”, non risultava che i bambini avessero segni di percosse, lividi o ematomi e non risultava aperto alcun procedimento penale nei confronti della S.. Ad avviso dei ricorrenti, non era ravvisabile una situazione di abbandono dei minori quanto, piuttosto, la situazione di abbandono in cui era stata lasciata la loro famiglia, sia pure con innegabili problematiche, da parte delle istituzioni preposte, avendo, invece, i bambini mostrato grande sofferenza per il distacco dai genitori. Deducono che l’istanza di rinnovazione della C.T.U. era stata disattesa, nonostante la reiterata richiesta dei ricorrenti, e non era stato disposto l’esame tricologico, al fine di accertare se i ricorrenti facessero consumo di sostanze stupefacenti, anche se, formalmente, la Corte d’appello aveva affermato che l’allontanamento dei figli dai genitori non era stato disposto per quella ragione. Ad avviso dei ricorrenti, era mancato un fattivo intervento delle strutture pubbliche di sostegno per sopperire alle carenze dei genitori, che avevano manifestato fragilità e inadeguatezze nell’esercizio della funzione genitoriale, e non erano condivisibili le assertive conclusioni dei consulenti d’ufficio, in quanto gli spazi di recupero della genitorialità da parte dei ricorrenti sussistono ancora. Si dolgono della mancata audizione dei minori che, “anche se piccoli, hanno capacità di discernimento e di elaborare le proprie emozioni e desideri”, e ne rimarcano la necessità, in base a quanto previsto dalla convenzione di Strasburgo (art. 6), per avere i giudici l’obbligo di sentire il minore, anche (OMISSIS), che ha capacità di discernimento, da intendersi come consapevolezza e comprensione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, “in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte d’appello, effettuata ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1 (rectius comma 3), è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione di cui al successivo comma 2 (rectius comma 5) medesimo articolo, tenuto conto che la natura di lex specialis, da riconoscere alla previsione di detto termine, induce ad escludere l’applicabilità della norma generale di cui all’art. 133 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta mediante strumenti telematici, atteso il chiaro tenore del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, posto che il principio accelleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua ratio nella preminente esigenza di assicurare la più rapida definizione dello status del minore, senza sacrificare in misura apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggiore onere” (da ultimo Cass. n. 16857/2018 e Cass. n. 29302/2017).

2.2. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata è stata pubblicata il 7 agosto 2018 ed è stata notificata telematicamente nella stessa data dalla Cancelleria della Corte d’appello di Torino -sez. per i Minorenni- al difensore domiciliatario dei ricorrenti avvocato Mi. Pa., come risulta dall’attestazione telematica trasmessa dalla suddetta Cancelleria a quella di questa Corte.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 13/15 febbraio 2019 ed è stato, pertanto, proposto tardivamente, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza d’appello da parte della Cancelleria.

2.3. L’unico motivo di ricorso è inammissibile anche sotto ulteriore profilo, ossia perchè le censure si risolvono in una critica generica della sentenza impugnata e non presentano i caratteri della tassatività e della specificità, nè contengono una precisa enunciazione del vizio denunciato, sì da consentirne il collegamento con le categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., (tra le tante da ultimo Cass. n. 11603/2018; Cass. n. 26790/2018).

Nel caso di specie, i ricorrenti articolano in un solo motivo più profili di doglianza, senza indicare quale vizio sia denunciato e senza che sia possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, mentre le censure, anche se cumulate, devono essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. All’interno dell’unico motivo formulato in ricorso, si riscontra una confusa riproposizione delle stesse deduzioni, quasi esclusivamente in fatto, che, in base a quanto riportato nella sentenza impugnata, erano state svolte in appello e non è dato riscontrare dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie di vizi previste dall’art. 360 c.p.c., nè giova a tal fine il tenore della rubrica del motivo (error in procedendo ed error in judicando). In particolare i ricorrenti riferiscono, in modo non del tutto lineare, una serie di circostanze che assumono di avere illustrato bene nelle precedenti fasi di giudizio, nonchè si dolgono, del tutto genericamente, delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, dell’errata valutazione di vari episodi, del mancato fattivo supporto fornito dai servizi sociali, nonchè, in modo parimenti totalmente generico, della mancata audizione dei minori infradodicenni, senza minimamente confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, adeguatamente motivata anche su questo punto (cfr. pag.15 della sentenza).

3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e non va provveduto sulle spese di lite del presente giudizio in assenza di attività difensiva della parte intimata.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Infine va disposto che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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