Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3854 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3854 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 13319-2011 proposto da:
D’OFFIZI ROSARIA DFFRSR51R47G784Y, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avv. MASSA GIUNTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;

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AL

Data pubblicazione: 15/02/2013

- controrkorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 211/2010 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA del 15.10.2010, depositato il 15/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito per la ricorrente l’Avvocato Aldo Niccolini (per delega avv. Giunio Massa) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per raccoglimento del 1° motivo di ricorso,
assorbito il resto.

Svolgimento del processo
D’Offizi Rosaria ricorre per cassazione nei confronti del decreto della
Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che, liquidando Euro
6.000,00 per anni sei di ritardo, ha accolto parzialmente la domanda di
riconoscimento dell’ equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della Capital
Italia s.r.l. svoltosi avanti al Tribunale di Lucca e nell’ambito del quale
erano decorsi circa diciotto anni dalla data della presentazione da parte
del ricorrente della domanda di ammissione al passivo.
Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio ha deliberato la motivazione della decisione in forma semplificata.

Motivi della decisione
Con i primi sei motivi di ricorso la ricorrente censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni.

Ric, 2011 n. 13319 sez. M1 – ud. 18-10-2012
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18/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;

La censura è fondata, nei limiti di seguito precisati.
In tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo
conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a
sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente
complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero

zione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali
indipendenti.
Sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa
Corte in fattispecie identica (Cass. n. 23831 del 2011) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai sette anni.
L’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare,
insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo
e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi.
Ti ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, facendosi applicazione della giurisprudenza di
questa Corte (Cass. n. 21840 del 2009), a mente della quale l’importo
dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni
di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del
limitato paterna d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento,
mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro
di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo.
Pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 10.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di
Ric. 2011 n. 13319 sez. M1 – ud. 18-10-2012
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particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situa-

undici anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata
complessiva di anni diciotto quella, da ritenersi ragionevole, di anni
sette. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa
Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni.

soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il
decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere al ricorrente, la somma di Euro 10.250,00,
con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito,
in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro
600,00 per diritti), oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto al
giudizio di legittimità, nell’importo di Euro 700,00, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema i Ca •sazione, il 18 ottobi 2012.

Le spese di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo seguono la

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