Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3854 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.14/02/2017),  n. 3854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19161-2011 proposto da:

Z.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

F.C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato LORENZO

BIANCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Z.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

BUCCI, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8105/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2011 R.G.N. 7429/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato ARPINO MARIO per delega Avvocato BUCCI FEDERICO;

udito l’Avvocato BIANCHI LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma del 21.12.2006 Z.A. agiva nei confronti di F.C.A. per sentire accertare la esistenza tra le parti di un rapporto di subagenzia nel periodo dal gennaio 1994 al 10 ottobre 2005 e la giusta causa delle sue dimissioni nonchè per la condanna del F. al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto (di risoluzione, suppletiva di clientela, meritocratica, per complessivi Euro 26.520,05) e delle somme dovute al Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR) gestito da ENASARCO oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale presso ENASARCO. Esponeva che il F. era agente per la Regione Lazio di numerose società del settore dell’abbigliamento e che egli aveva operato come subagente; la ragione del recesso era consistita nella proposta immotivata del F. di una riduzione della percentuale provvigionale.

Il F. chiedeva in via riconvenzionale che l’attore fosse ritenuto responsabile o corresponsabile della omissione contributiva giacchè la mancata dichiarazione del rapporto presso ENASARCO era dipesa dalla sua mancata iscrizione presso la Camera di Commercio; chiedeva altresì condannarsi il ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.

Il Giudice del Lavoro, con sentenza 667/2008, rigettava le domande principale e riconvenzionale.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18.10.2010-19.1.2011, accoglieva parzialmente l’appello principale di Z.A., condannando F.C.A. al versamento dei contributi previdenziali ad ENASARCO, nei limiti della prescrizione; rigettava nel resto l’appello nonchè l’appello incidentale.

La Corte territoriale evidenziava che dalla valutazione complessiva dei fatti risultava che il F. non aveva operato una variazione unilaterale delle provvigioni ma aveva proposto una modifica consensuale, a fronte della quale il subagente, che ben avrebbe potuto rifiutare la proposta, aveva deciso di recedere dal rapporto.

La risoluzione del contratto derivava dunque dalla iniziativa del subagente; sul punto andava corretta la sentenza di primo grado, laddove parlava di una risoluzione consensuale dovendo piuttosto affermarsi che con la quietanza di non avere altro a pretendere, del 22.12.2005, il subagente rinunziava a far valere una pretesa giusta causa.

Doveva essere accolta la domanda di versamento dei contributi, rispetto alla quale la legittimazione attiva del lavoratore era confermata dalla previsione della L. n. 300 del 1970, art. 18 che prevedeva la condanna al versamento dei contributi nelle ipotesi di accoglimento della domanda di impugnazione del licenziamento.

Non rilevava la eccezione opposta dal F., che assumeva un concorso di colpa del creditore (art. 1227 cc), giacchè la domanda del subagente non era di natura risarcitoria ma di adempimento in forma specifica; in ogni caso la eccezione era sfornita di prova.

L’appello incidentale – con cui il F. lamentava il mancato accoglimento della domanda di condanna del subagente al pagamento della indennità di mancato preavviso – era infondato;

la condotta dell’agente, che aveva saldato al subagente quanto dovuto due mesi dopo la estinzione del rapporto di subagenzia, costituiva un comportamento univoco di rinunzia al proprio credito per il preavviso.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso Z.A., articolando cinque motivi.

Ha resistito con controricorso F.C.A., che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.

Z.A. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi del ricorso principale devono essere congiuntamente trattati in quanto relativi, rispettivamente sotto il profilo della violazione di norme di diritto e del vizio della motivazione, alla qualificazione dell’atto sottoscritto dallo Z. in data 22.12.2005 come atto di rinunzia a far valere la giusta causa delle sue dimissioni.

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 2113 c.c..

Ha dedotto che l’atto del 22.12.2005, quietanza a saldo relativa alle provvigioni maturate, costituiva mera dichiarazione di scienza e non già atto negoziale di rinunzia a far valere la giusta causa delle sue dimissioni, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, sicchè non precludeva la successiva azione in giudizio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ha lamentato che la corte di merito non aveva dato conto delle ragioni per le quali il documento del 22.12.2005 era stato interpretato come atto di rinunzia giacchè neppure aveva esaminato il contenuto della quietanza nè indicato eventuali circostanze esterne all’atto idonee ad accertare la sua pretesa volontà abdicativa.

I motivi sono inammissibili per difetto di decisività della ratio decidendi impugnata.

Il giudice dell’appello, come si evince dalla complessiva lettura della sentenza, ha statuito che:

– il rapporto di subagenzia era cessato per recesso del subagente;

– detto recesso era avvenuto in assenza di giusta causa;

– sussisteva una contraddizione nella motivazione della sentenza di primo grado laddove il Tribunale, pur dando atto del recesso del subagente, aveva poi ravvisato nella quietanza a saldo sottoscritta nel dicembre 2005 una risoluzione consensuale del rapporto di subagenzia; sul punto la motivazione doveva essere corretta e l’atto in questione andava qualificato non come risoluzione consensuale ma come negozio di rinunzia del subagente a far valere una pretesa giusta causa del proprio recesso.

Il giudice dell’appello ha dunque confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha fondato il rigetto della domanda del subagente di pagamento delle indennità di cessazione del rapporto sulla assenza di una giusta causa del recesso e non su di un atto di rinunzia al diritto; si legga in particolare a foglio 5:

“dalla valutazione complessiva dei fatti (sul tenore dei quali non vi è controversia tra le parti) si evince chiaramente che ciò che il F. ha fatto non è stata una riduzione della provvigioni (e ciò è stato ben evidenziato dal Tribunale) bensì la mera formulazione di una proposta di modifica, che per diventare giuridicamente efficace, avrebbe richiesto comunque l’accettazione dello Z., nella specie mancata. Dunque quest’ultimo ben avrebbe avuto diritto di continuare il rapporto di sub-agenzia alle precedenti condizioni se non avesse deciso di recedere unilateralmente dal rapporto…

Ai fini della integrazione della giusta causa nella nozione offerta dall’art. 2119 c.c., la circostanza che induce l’agente a recedere dal rapporto deve avere una valenza oggettiva, nella specie insussistente”.

In altri termini, la correzione della motivazione della sentenza di primo grado è stata operata dal giudice dell’appello al solo fine di risolvere una contraddizione nello sviluppo logico della decisone appellata; la puntualizzazione resta, comunque, esterna al fondamento della decisione, rappresentato dalla assenza della giusta causa del recesso.

Un eventuale accoglimento dei due motivi di gravame non potrebbe, dunque, condurre alla cassazione della sentenza; la inammissibilità discende pertanto dal difetto di interesse del ricorrente alla impugnazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo afferisce alla statuizione con cui il giudice dell’appello qualificava la condotta del F. diretta alla riduzione delle provvigioni di subagenzia come mera proposta di modifica consensuale; con il motivo si censura la mancata ammissione della prova testimoniale, richiesta anche in appello, sulle circostanze capitolate al numero 18 del ricorso di primo grado (trascritte nel presente ricorso).

Il motivo è infondato per difetto di decisività.

Il capitolo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione, lungi dal contraddire, riscontra l’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata.

Con il capitolo si vorrebbe dimostrare che il rapporto tra l’agente ed il subagente si era interrotto “per il disappunto di quest’ultimo di fronte all’offerta del signor F. di modificare in modo peggiorativo per il Z. gli accordi economici fra gli stessi…” sicchè l’oggetto della prova verte su di una “offerta di modifica” degli accordi economici (id est: proposta, richiedente la accettazione del subagente) e non sull’esercizio da parte dell’agente di una potestà unilaterale di variare i contenuti economici del rapporto di subagenzia.

Il quarto ed il quinto motivo devono essere trattati unitariamente, in quanto entrambi involgenti, rispettivamente sotto il profilo della violazione di norme diritto (art. 2119 c.c.) e del vizio di motivazione, la statuizione di assenza della giusta causa del recesso.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c..

Ha allegato che finanche una mera proposta di riduzione delle provvigioni avrebbe configurato giusta causa del proprio recesso; una proposta economicamente peggiorativa dopo undici anni di lavoro ed in assenza di ragioni obiettive, stante l’aumento del fatturato procurato con la propria attività di subagente, era gravemente lesiva della fiducia nella corretta esecuzione del rapporto da parte dell’agente.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il motivo si lamenta la inadeguatezza della motivazione nel punto in cui il giudice dell’appello statuiva che la riduzione delle provvigioni non integrasse la giusta causa del recesso.

Il ricorrente ha assunto che anche una mera proposta del F., se offensiva, poteva astrattamente configurare la giusta causa del recesso e che avrebbe dovuto essere ammessa la prova testimoniale ed escusso il teste presente al momento della proposta.

I due motivi sono infondati.

Correttamente il giudice del merito ha ritenuto che la giusta causa del recesso deve avere una valenza oggettiva e non può essere apprezzata in ragione della percezione soggettiva e della sensibilità del recedente.

Altrettanto correttamente il giudice dell’appello ha affermato che tale valenza oggettiva non sussisteva nella fattispecie di causa, in cui il fatto rilevante consisteva nella mera proposta dell’agente di ridurre l’importo delle provvigioni di subagenzia, proposta che per diventare giuridicamente efficace richiedeva l’accettazione del subagente.

Il giudizio di sussunzione del fatto accertato nella norma elastica di cui all’art. 2119 c.c. non è dunque affetto dal vizio di violazione di legge denunziato.

Nè si ravvisa la decisività del fatto non esaminato, rappresentato dal capitolo di prova non ammesso dal giudice del merito; la prova testimoniale tendeva a dimostrare il disappunto del subagente rispetto alla proposta di riduzione delle provvigioni, fatto non incidente sul giudizio di oggettiva inidoneità della mera proposta di revisione dei patti a minare la fiducia del subagente sulla correttezza del futuro svolgimento del rapporto.

1. Con il primo motivo di ricorso incidentale F.C.A. ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo attiene al rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancato preavviso, statuizione fondata sull’accertamento di una rinunzia tacita del F., che è stata ravvisata dal giudice del merito nella condotta di pagamento del saldo delle provvigioni maturate.

Il ricorrente incidentale ha assunto di avere correttamente – e doverosamente – pagato al subagente il saldo provvigionale in quanto relativo a crediti certi, liquidi ed esigibili mentre il suo credito risarcitorio non avrebbe potuto essere opposto in compensazione perchè privo di tali indispensabili requisiti.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, nell’esercizio del potere discrezionale di accertamento del fatto riservato al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ha accertato che l’agente aveva rinunziato per fatti concludenti al suo diritto nei confronti del subagente alla indennità sostituiva del preavviso.

Tale giudizio è stato fondato sul pagamento senza riserve del saldo totale delle provvigioni a distanza di due mesi dalla cessazione del rapporto di subagenzia.

In tale statuizione non si ravvisano ragioni di contraddittorietà; nè ricorre il vizio di motivazione insufficiente, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga l’obiettiva carenza del procedimento logico che lo ha indotto al suo convincimento.

La lamentata insufficienza motivazionale non può essere ravvisata in ragione della impossibilità di compensare il debito dell’agente per provvigioni con il credito verso il subagente per il mancato preavviso; l’argomento non è pertinente, giacchè nell’ambito di un unico rapporto obbligatorio non vi è questione di compensazione – e di limiti alla compensabilità – ma di mero saldo contabile tra partite contrapposte di credito/debito (in termini: Cassazione civile, sez. 3 30 marzo 2010 n. 7624; sez. lav., 02/03/2009, n. 5024; Cass. 16 febbraio 2007 n. 3628).

2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

La censura attiene all’ accoglimento della domanda di controparte di condanna al pagamento dei contributi dovuti ad ENASARCO, nei limiti della prescrizione.

Il ricorrente incidentale ha dedotto:

– che la contribuzione era soggetta a prescrizione quinquennale e che il diritto era interamente prescritto, per essere cessato il rapporto di lavoro il 10 ottobre 2005;

– che il subagente era carente di legittimazione attiva; l’unico soggetto legittimato a pretendere la regolarizzazione della posizione previdenziale era, piuttosto, l’ente di previdenza ENESARCO;

– che la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio era nulla, in quanto contenuta soltanto nelle conclusioni e priva della indicazione delle ragioni di diritto e che tardiva era la sua integrazione con l’atto di appello;

– che alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi l’art. 1227 c.c., identificandosi il fatto colposo del creditore nella sua mancata iscrizione alla Camera di Commercio, ostativa alla iscrizione presso ENASARCO.

Il motivo, che involge il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento dei contributi in favore del terzo ENASARCO, determina il pregiudiziale rilievo – d’ufficio – del difetto della chiamata in causa del terzo – creditore ENASARCO.

Questa Corte ha già affermato (Cass., sez. lav. 15-9-2014 nr. 19398), in fattispecie relativa al pagamento dei contributi obbligatori per il rapporto di lavoro dipendente, che in caso di omissione contributiva il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell’ente previdenziale solo se quest’ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa, in difetto, l’ammissibilità della pronunzia in quanto la condanna a favore del terzo non è ammessa nel nostro ordinamento fuori dai casi espressamente previsti.

Il principio di diritto, cui in questa sede si intende dare continuità, poggia sulle regole generali secondo cui il processo deve svolgersi tra tutti coloro che sono parte del rapporto sostanziale che hanno diritto ad interloquire sulle questioni che li riguardano (art. 24 Cost.) – ed il giudicato fa stato solo nei confronti delle parti e loro aventi causa.

Esso trova applicazione non solo nel sistema della assicurazione generale obbligatoria ma anche per i contributi e le prestazioni obbligatorie disciplinati dai Regolamenti degli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. n. 509 del 1994, quale è ENASARCO.

In conformità al precedente citato deve pertanto affermarsi la inammissibilità della pronunzia di condanna richiesta, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., nella parte in cui reca la condanna di F.C.A. al pagamento dei contributi in favore di ENASARCO.

Le spese seguono la soccombenza. Non ricorrono i presupposti della mala fede o colpa grave del ricorrente principale/controricorrente incidentale per la richiesta condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale nonchè il ricorso principale.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata per il capo relativo al motivo accolto.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.500 per compensi professionali ed Euro 100 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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