Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3853 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3853 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 17987-2011 proposto da:
FONTESSA SPA 01240820991 in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BRANZOLI
MARCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore
e PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI MILANO in persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende, ope legis;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 18/02/2014

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avverso la sentenza n. 824/2010 del TRIBUNALE di PAVIA del
20.12.2010, depositata il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

CAPASSO.

Ric. 2011 n. 17987 sez. M2 – ud. 12-11-2013
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Fatto e diritto

l) Con ricorso notificato il 21 giugno 2011 la Fontessa spa ha
impugnato la sentenza emessa il 21 dicembre 2010 dal tribunale di
Pavia, che ha rigettato l’appello da essa proposto avverso la

L’Avvocatura dello Stato si è costituita con controricorso, in
difesa del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Milano.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
La controversia concerne la violazione dell’art. 45 comma 9 bis
CdS, contestata alla ricorrente per aver fatto uso del dispositivo
Hermes Plus III (Kermes in controricorso), ritenuto in grado di
localizzare i cc.dd. autovelox e dunque di consentire al
conducente di eludere i controlli della velocità degli
autoveicoli.
Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 45 c. 9 bis
e dell’art. 142 c.6 bis CdS.
Con il secondo sono denunciati tutti i possibili vizi di
motivazione.
2) Entrambi i motivi si risolvono in una censura della
motivazione, giacchè anche il primo non espone un’errata
interpretazione normativa, ma si concretizza nel negare che
l’apparecchio utilizzato svolga quelle funzioni che sono state
descritte dalla sentenza 12150/07, applicata dal tribunale.
Si sostiene infatti che l’apparecchio Hermes, non diversamente dai
normali navigatori satellitari consentiti anche dalle Circolari
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sentenza del locale giudice di pace n. 2338/09.

ministeriali, è idoneo soltanto a svolgere funzione di assistente
alla guida, segnalando le postazioni in cui potrebbero essere in
funzione i controlli, e non gli apparecchi effettivamente in
funzione.
Il secondo motivo, complementare al primo,

censura la mancata

regolare funzionamento dell’apparecchio, la sussistenza o meno
della idoneità a interferire con misuratori delle forze
dell’ordine o a localizzare un misuratore non mappato.
3) Il ricorso appare fondato.
L’avvocatura dello Stato ha dedotto che sarebbe pacifico, perché
accertato in causa e confermato dal sito internet della casa
costruttrice, che l’apparecchio rientra tra quelli proibiti.
Ha quindi descritto l’apparecchio – sulla base di informazioni da
essa asseritamente assunte da un sito internet, al quale questa
Corte non può accedere dovendo rispettare i limiti del proprio
sindacato, – come apparecchio che segnala una serie di impianti,
indicando tempestivamente la velocità permessa e calcolando anche
la velocità media in relazione a quella prescritta dai cosiddetti
impianti Tutor.
Sembra quindi confermare che si tratti di un “assistente alla
guida”, ma con caratteristiche sofisticate che vanno indagate, per
comprendere in che termini esso eluda i divieti di legge.
Non a caso infatti il ricorso ricorda che ex art. 142 CDS la
presenza degli autovelox deve essere indicata da apposita
segnaletica.
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acquisizione di una consulenza tecnica atta a verificare il

Tuttavia, sebbene dall’epigrafe della sentenza impugnata risulti
che la questione sia stata posta al tribunale, invocando
l’acquisizione di consulenza, in sentenza non si rinviene alcun
approfondimento motivazionale, ma solo l’apodittica affermazione
che l’apparecchio localizzerebbe gli autovelox e consentirebbe

Ciò viene affermato senza neppure chiarire se nella specie si
fosse constatato il possesso di quelle funzioni specifiche che
sono richieste nella sentenza di legittimità posta a base della
motivazione.
3.1)In ricorso per contro si ricorda che già al momento di
redazione del verbale e successivamente nei due gradi di giudizio
di merito, il conducente aveva fatto presente che le
caratteristiche dichiarate dalla casa produttrice del meccanismo
escludevano le caratteristiche ritenute illecite.
E’

invece indispensabile,

per interpretare e applicare

correttamente la normativa che complessivamente regola la materia,
conoscere la specifica tipologia dell’apparecchio di cui si
tratta, in relazione alle caratteristiche di quelli conosciuti ed
eventualmente contemplati anche nella normativa secondaria.
Si configura pertanto un’insufficienza di motivazione così grave
da sostanziarsi in omessa motivazione e da richiedere la
cassazione della sentenza, con rinvio al giudice di merito per le
verifiche del caso.
La Corte condivide la valutazione espressa dalla relazione
preliminare, il cui contenuto è stato in buona parte qui ripreso.
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l’elusione dei controlli.

Appare infatti necessario distinguere con precisione le
caratteristiche dell’apparecchio utilizzato, onde poter stabilire
senza equivoci o indebite presunzioni quali ne siano le
potenzialità e di conseguenza se rientrino nel disposto normativo.
Solo una ragionata conoscenza degli apparati esistenti all’epoca

caratteristiche di quello in esame può infatti consentire una
meditata valutazione della conformità di esso alle disposizioni
vigenti.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro
giudice del tribunale di Pavia per nuovo esame, che completi la
motivazione con una descrizione puntuale e comparativa delle
caratteristiche dell’apparecchiatura.
Il giudice di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.

PQM
La Corte accoglie

il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

rinvia al tribunale di Pavia in persona di diverso magistrato, che
provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^
sezione civile tenuta il 12 novembre 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 45 e delle precise

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