Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3853 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

M.F.A., elettivamente domiciliata in Roma, via

A. Baiamonti 10, presso l’avv. SANTORO Rosa Patrizia, rappresentata e

difesa dall’avv. VALESIN Anna Rita, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. n. 31, n. 31/31/05, del 10 febbraio 2005,

depositata il 21 marzo 2005, notificata il 18 maggio 2005;

Udita la relazione svolta nella Udienza pubblica del 21 gennaio 2010

dal Cons. BOTTA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che nessuno e’ presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevata preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Milano (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio e’ stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che cosi’ risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (cosi’ come il ricorso per Cassazione) spettava alla sola Agenzia;

Letto il ricorso concernente una istanza di rimborso IRAP per difetto del presupposto impositivo, rigettata in primo grado, ma accolta in appello;

Letto il controricorso;

Visto che il ricorso e’ fondato su due motivi, con i quali si denuncia:

a) la violazione del bis in idem e dell’art. 39 c.p.c. in quanto con altra e anteriore sentenza la Commissione Tributaria Regionale di Milano avrebbe escluso il diritto del contribuente al rimborso per gli anni 1999, 2000 e 2001, ammettendolo invece per il 1998, giudicando in relazione alle medesime annualita’ oggetto del presente giudizio;

b) violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonche’ vizio di motivazione in ordine alla affermata assenza di autonomia organizzativa;

Rilevato, in relazione al primo motivo di ricorso, che nella fattispecie allo stato attuale, ci si trova non in una ipotesi di litispendenza, ma di fronte a due cause identiche, pendenti avanti allo stesso giudice, e cioe’ questa Corte di Cassazione, innanzi alla quale risultano impugnate tanto la sentenza n. 31/31/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione 31 (ricorso R.G. n. 18990/05), quanto la sentenza n. 66/17/04 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione 17 (ricorso R.G. n. 6532/06), che hanno entrambi pronunciato sul ricorso della contribuente relativo al preteso rimborso IRAP di Euro 6.599,00 per le annualita’ 1998, 1999, 2000, 2001;

Rilevato che in relazione alla predetta situazione puo’ essere disposta la riunione delle cause ai sensi dell’art 274 c.p.c. (v.

Cass. S.U. n. 18125 del 1005; Cass. n. 11357 del 2006) e che entrambi i ricorsi sono chiamati per l’udienza odierna;

Ritenuto che in relazione al secondo motivo, identico alla censura articolata nel ricorso R.G. n. 6532/06, il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio espresso da Cass. n. 3677 del 2007; “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

La sentenza impugnata ha accertato la insussistenza della autonoma organizzazione, trattandosi di attivita’ svolta senza apporto di capitali e di lavoro altrui, senza che, in questa sede, siano stati dedotti elementi decisivi per una diversa valutazione nel rispetto del principio di autosufficienza;

Ritenuto che i ricorsi come sopra riuniti debbano essere pertanto rigettati;

Ritenuto che la formazione e il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce al presente ricorso il ricorso R.G. n. 6532/06, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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