Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3853 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3853 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 27369-2012 proposto da:
IRACI SARERI GIACOMO, rappresentato e difeso da se
medesimo unitamente all’avvocato ALESSANDRO MARIA
LERRO, presso il cui studio in ROMA, VIA G. SEVERANO
5, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro

IRACI SARERI PASQUALE, RIDOLFO GIUSEPPA, il primo
anche quale erede dei signori Iraci Sareri Giuseppe e
Giulio Santa, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE

2,

presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentati e difesi

Data pubblicazione: 16/02/2018

dagli avvocati MICHELE LUPO, SANDRA LUPO;
– controricorrenti nonchè contro

GIULIO LORENZO, GIULIO CALOGERO;
– intimati –

di CALTANISSETTA, depositata il 11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2017 dal Consigliere VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
d’intem.qse;
udito

l’Avvocato GIACOMO IRACI SARERI, che si

riportato al ricorso ed alla memoria depositata.

avverso la sentenza n. 97/2012 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. Giacomo Iraci Sareri conveniva in giudizio davanti – al
Tribunale di Nicosia Giuseppe e Pasquale Iraci Sareri premettendo
di essere promittente acquirente di un fondo in Nicosia contrada
S.Anna f.98 particelle 4,7,147, 152, 201, 202, 203, 205 e

dei promittenti venditori.
Nell’opposizione dei convenuti il tribunale rigettava la domanda e
la Corte di appello di Caltanissetta rigettava il gravame statuendo,
rispetto all’assunto dell’attore che il contratto preliminare
prevedeva il pagamento di lire 20.000.000 alla stipula dello stesso
oltre al pagamento della somma pari al 25% di un mutuo acceso
dai promittenti venditori presso il Banco di Sicilia, previa espressa
comunicazione dell’ammontare delle rate, non più verificatasi dopo
la prima rata, che , dopo il pagamento di detta prima rata, non vi
erano stati più pagamenti fino al 6.7.1988 data in cui l’appellante
aveva operato una offerta reale non accettata.
Il lunghissimo periodo di sette anni e mezzo in cui non vi erano
state né richieste di pagamento né offerte imponeva di stabilire se
vi fosse stato inadempimento e da parte di chi.
Sebbene gli appellati avessero violato la norma contrattuale di cui
all’art. 4 del preliminare circa la comunicazione degli avvisi di
pagamento, l’appellante non aveva avuto un comportamento di
buona fede per cui era rilevante il suo inadempimento.

chiedendo il trasferimento ex art. 2932 cc stante l’inadempimento

Ricorre Giacomo Iraci Sareri con cinque motivi, resistono Iraci
Sareri Pasquale e Ridolfo Giuseppa il primo anche quale erede di
Iraci Sareri Giuseppe
Con ordinanza interlocutoria 11.1.2017, la Corte, vista l’eccezione

sentenza della Corte di appello di Palermo n. 117 del 2014, e
rilevata l’opportunità di invitare le parti a dedurre sul punto, ha
rinviato la causa a nuovo ruolo concedendo termine di giorni 90
dalla comunicazione per le relative deduzioni, che le parti hanno
formulato.
In prossimità dell’udienza le parti hanno presentato ulteriori
memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nella memoria autorizzata deduce che i due giudizi
hanno oggetto differente e che il secondo, conclusosi con la
sentenza n. 296/2007 del Tribunale di Nicosia, ha un petitum
differente e più ampio comprendendo anche la domanda di danni e
di convalida delle offerte reali.
I controricorrenti deducono che la sentenza della Corte di appello
di Palermo sulla quale si è formato il giudicato, decidendo in sede
di rinvio, ha rigettato l’appello subordinato proposto da Iraci Sareri
Giacomo avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia n. 52/2000
relativamente alla pronunzia di risoluzione per inadempimento dei

di giudicato prospettata dai controricorrenti con la produzione della

promissari acquirenti del preliminare di compravendita concluso il
31.1.1981.
Ciò premesso, si osserva:
Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione

indicare in sentenza Giulio Lorenzo e Calogero evocati in giudizio
anche in appello.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1175, 1366,
1375 cc, vizi di motivazione sulla buona fede oggettiva.
Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 1207, 1208 cc
e 12 preleggi e vizi di motivazione sulla offerta reale.
Col quarto motivo si deducono violazione degli artt. 1460 e 2932
cc e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta legittima eccezione
di inadempimento proposta dai promissari alienanti.
Col quinto motivo si denunziano violazione dell’art. 2932 cc e vizi
di motivazione perché erano sussistenti i presupposti per
l’accoglimento della domanda.
Osta all’esame dei motivi il preliminare rilievo che è pacifico che il
preliminare è stato dichiarato risolto dal Tribunale di Nicosia con
sentenza n. 52/2000 e che la Corte di appello di Palermo,
decidendo in sede di rinvio, con sentenza 29.1.2014 n.117,
passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria, ha
rigettato l’appello subordinato dell’odierno ricorrente.

dell’art. 132 I n. 2 cpc avendo la Corte di appello omesso di

Trattandosi dello stesso rapporto negoziale (Cass.n.19460/2017) il
relativo giudicato, rilevabile, peraltro, anche di ufficio , determina
l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso giacchè
l’interesse ad impugnare discende dalla possibilità di conseguire,

risultato pratico favorevole alla parte ( Cass. 29.1.2007 n. 1829,
Cass. 19.7.2001 n. 9777, Cass. n. 19.5.2006 n. 11844), precluso
dalla dichiarata risoluzione.
Consegue la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse e condanna il ricorrente alle spese liquidate in
euro 2700 di cui 200 per esborsi oltre spese forfettarie nel 15% ed
accessori.
Roma 6 dicembre 2017.
il Presidente

Il consigliere estensore

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attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un

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