Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3853 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.14/02/2017),  n. 3853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22379-2011 proposto da:

COOP ECOESSE S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dagli Avvocati MARIA SIROLLI, GIOVANNI LEGNINI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

D.F.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. A. SARTORIO 60, presso lo studio dell’avvocato MARCO CAMARDA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

CROCETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 549/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/07/2011 R.G.N. 1361/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato SIROLLI MARIA;

udito l’Avvocato CAMARDA MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.598/2010 il Tribunale di Chieti accoglieva in parte la domanda proposta da D.F.A. nei confronti della Società Cooperativa Ecoesse a r.l. intesa a conseguire il pagamento di differenze retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra le parti, e avente ad oggetto mansioni di operaio da espletare presso il cimitero e il mattatoio del comune di (OMISSIS), limitandola al periodo 12/11/98-30/6/01.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila che riconosceva la natura subordinata del rapporto in relazione all’intero periodo dedotto in lite, con decorrenza 1/10/93, e condannava la società al pagamento in favore del ricorrente, della somma di Euro 50.432,63 oltre accessori di legge.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dalla Società Cooperativa Ecoesse sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Di Fulvio che ha altresì depositato memoria ex art.378 c.p.c..

Il comune di (OMISSIS) è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Si dà atto che il collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1 1 Deve, in via pregiudiziale affrontarsi la questione della tempestività del ricorso per cassazione.

Il controricorrente ne deduce la tardività, sul rilievo che la sentenza d’appello sarebbe stata notificata in data 19/7/2011 alla società cooperativa presso lo studio dei difensori avv.ti Legnini e Sirolli sito in Chieti alla via dei Germanesi n.2, laddove il presente ricorso, notificato il 19/9/2011, sarebbe inammissibile per essersi il procedimento notificatorio perfezionato oltre il termine di 60 giorni sancito dall’art. 325 c.p.c..

2. L’eccezione va disattesa.

Deve infatti richiamarsi il principio affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, secondo cui “ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – non abrogato neanche per implicito dalla L. n. 27 del 1997, artt. 1 e 6 ed applicabile anche al rito del lavoro – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonchè per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti (Sez. U, Cass. n. 5/10/2007 n. 20845 cui adde ex plurimis, Cass. 11/4/2011 n.8225).

La notifica della sentenza di appello presso il domicilio eletto dalla società nello studio dei nominati difensori in Chieti (e non nel distretto della Corte d’Appello di L’Aquila), non è pertanto idonea, in base ai summenzionati principi, a consentire il decorso del termine breve per l’impugnazione.

Il ricorso è stato, quindi, ritualmente introdotto in questa sede di legittimità.

3. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè difetto di motivazione. Si lamenta l’erroneità degli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale la quale ha argomentato che, avendo il ricorrente svolto sempre le stesse mansioni dall’inizio del rapporto, ed essendo stato acclarato che dal novembre 1998 detto rapporto era riconducibile allo schema della subordinazione, era da ritenersi che anche nel periodo precedente fosse stato definito nei termini descritti. Si critica la sentenza impugnata laddove afferma che sarebbe stato onere della società dimostrare che il rapporto si era articolato secondo modalità non assimilabili alla locatio operarum, in violazione della regola della ripartizione dell’onere della prova sancita dall’art. 2697 c.c..

Si stigmatizza altresì la statuizione dei giudici del gravame laddove ha riconosciuto in favore del ricorrente, gli assegni familiari, nonostante la mancata prova in giudizio, che il lavoratore ne avesse fatto espressa richiesta.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità giacchè, anche per il tramite della denuncia del vizio di violazione di legge, tende ad introdurre una censura di merito inammissibile nella presente sede (vedi Cass. 11/1/2016 n.195).

E’ stato infatti affermato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della. stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Nella specie la censura, calibrata sulla violazione di legge e, nel contempo, sul difetto di motivazione della sentenza impugnata, tende a pervenire ad un rinnovato esame della fattispecie, inibito nella presente sede di legittimità, giacchè il giudizio di qualificazione del rapporto lavorativo è compito proprio del giudice di merito.

5. Si è infatti osservato (vedi ex plurimis, Cass. 4/3/2015 n. 4346) che, sul generale tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l’esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all’individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali. Nello stesso senso, si è detto che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.

6. Nello specifico il giudice del gravame ha proceduto ad uno scrutinio del materiale probatorio acquisito pervenendo alla conclusione, immune da vizi di ordine logico, che la identità delle mansioni espletate dal lavoratore nell’intero periodo controverso, consentiva di ragionevolmente presumere che anche in epoca anteriore alla formalizzazione del rapporto, le medesime mansioni di addetto al mattatoio ed al cimitero, fossero state espletate nella osservanza del vincolo di subordinazione.

Si tratta di un iter argomentativo che riposa su dati istruttori acquisiti in giudizio, dai quali emergeva che il ricorrente si era sempre occupato di svolgere la propria attività presso il mattatoio ed il cimitero, oggetto di servizi appaltati dal Comune alla società Ecoesse, anche in epoca anteriore alla formalizzazione del rapporto fra le parti, essendo rimasto, quindi, immutato, il contenuto delle prestazioni e la loro sussunzione nello schema contrattuale della locatio operarum desumibile, del resto, anche alla luce della natura elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, della prestazione resa (vedi Cass. 19/4/2010 n.9251).

Del pari, si sottrae alla censura all’esame anche la statuizione in tema di liquidazione degli assegni familiari, che si fonda sui dati documentali acquisiti in giudizio, liberamente valutati dal giudicante alla stregua della discrezionalità riservatagli e non più censurabile in questa sede di legittimità.

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art.345 c.p.c. ed insufficiente motivazione. Si lamenta che la Corte distrettuale abbia recepito acriticamente i conteggi elaborati dal lavoratore ed in parte difformi dalla CTU espletata in primo grado.

Il motivo è privo di pregio.

Va infatti rimarcato che in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è tenuta – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 22/2/2010 n. 4201).

8. Inoltre, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei gradi di merito, ha l’onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, dichiarare il ricorso inammissibile (cfr. Cass. 12/2/2014 n. 3224).

Nello specifico la ricorrente non ha adempiuto ad alcuna delle incombenze descritte, sicchè, anche sotto tale profilo, il ricorso va disatteso.

9. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della società Cooperativa Ecoesse al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata, a favore del difensore di D.F.A., quale distrattario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Franco Crocetta.

Nulla per le spese nei confronti del Comune di (OMISSIS).

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA