Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3852 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Casa di Cura San Secondo s.a.s. di Trotti Maina Guglielmo e C.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63,

nello studio dell’avv. Contaldi Mario che la rappresenta e difende

giusta delega in atti unitamente all’avv. Enrico Sereno Argenta;

– ricorrente –

contro

Ministero della Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino

n. 32/16/00 del 6/3-11/5/2000.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/1/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Fedeli Massimo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

LA CORTE

osserva quanto segue:

Con atto notificato il 4/1/2001, M.F. ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso e con atto notificato il 21/6/2001, anche la Casa di Cura San Secondo s.a.s. di Trotti Maina Guglielmo e C. ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 21/1/2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, il M. ha definito la controversia a lui relativa senza effetti su quella concernente la società, osserva in fatto il Collegio, per quel che risulta dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso che a seguito di un’ispezione dei propri funzionari, l’INPS è giunto alla conclusione che alcuni medici operanti presso la Casa di Cura San Secondo e la Casa di Cura San Giuseppe fossero legati alle stesse da un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e non da una semplice collaborazione di tipo autonomo. Condividendo la tesi dell’INPS, l’Ufficio II.DD. di Asti ha emesso una serie di accertamenti e di cartelle nei confronti delle due Case di Cura (cui ha contestato l’omessa effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e dei medici, fra cui il M. (cui ha negato la deducibilità delle spese forfettarie riconosciute soltanto a favore dei lavoratori autonomi).

Sia il M. che le Case di Cura hanno proposto separati ricorsi con i quali hanno negato la regolarità formale e la fondatezza della pretesa erariale, in ordine alla quale non hanno mancato di ricordare che davanti al giudice ordinario, pendevano già altri giudizi nei confronti dell’INPS per la dichiarazione dell’inesistenza dei pretesi rapporti di lavoro subordinato.

Considerato che con sentenze depositate il 27/11/1997, il Pretore di Asti aveva dato ragione alle due Case di Cura, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi, ma l’Ufficio II.DD. si è appellato al giudice superiore, insistendo per la conferma del proprio operato. La San Secondo ed il M. hanno resistito, impugnando a loro volta in via incidentale e la Commissione Tributaria Regionale, disattese innanzitutto le doglianze concernenti la mancanza di motivazione degli accertamenti e l’illegittimità dell’utilizzazione, da parte dell’Ufficio, dei verbali dell’INPS, ha rammentato nel merito che il Tribunale di Asti aveva riformato la decisione di primo grado evidenziando, per quel che riguardava la San Secondo, che la stessa aveva avuto rapporti di lavoro subordinato con numerosi medici, tra cui anche il M., che aveva lavorato alle sue dipendenze dal 1/10/1980 al 30/6/1992.

Ritenuto di doversi conformare a quanto accertato in sede civile, la Commissione Regionale ha accolto il gravame dell’Ufficio nei limiti di quello che era stato stabilito dal Tribunale di Asti e con l’avvertenza che per quanto concerneva il dott. M. e la doppia tassazione da lui denunciata, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere “comunque conto delle ritenute subite e delle detrazioni per lavoro subordinato eventualmente spettanti”. Il dott. M. ha impugnato l’anzidetta statuizione, ma dopo l’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, art. 16 ha definito la controversia a lui relativa senza effetti su quella concernente la Casa di Cura San Secondo, che aveva anch’essa proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'”omessa pronuncia rispetto alla domanda proposta per non determinabilità dell’effettiva portata decisoria della sentenza e conseguente nullità” della stessa, in quanto la Commissione Regionale non aveva indicato il nome dei fantomatici dipendenti nè aveva distinto fra quelli che avrebbero lavorato alle dipendenze di essa ricorrente e quelli che avrebbero lavorato alle dipendenze della San Giuseppe, impedendo così di far comprendere l’esatta portata della decisione assunta.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto omessa o quanto meno insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale non aveva minimamente spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto di condividere le considerazioni del Tribunale anzichè quelle del Pretore o i rilievi di essa ricorrente, che in entrambi i gradi del giudizio aveva puntualmente sottolineato gli indici che chiaramente deponevano per la natura autonoma dei rapporti di cui si discuteva.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 2729 c.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, nonchè insufficiente motivazione in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in quanto la Commissione Regionale aveva in definitiva deciso sulla base di dichiarazioni testimoniali cui non avrebbe potuto riconoscere alcun valore di prove ma, tutt’al più, d’indizi, da soli insufficienti a legittimare la pretesa erariale. Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto omessa pronuncia ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto la Commissione Regionale non si era minimamente pronunciata sull’eccezione di mancata indicazione, negli avvisi di accertamento, delle aliquote concretamente applicate.

Con il quinto motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 5, nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia in quanto la Commissione Regionale aveva avallato il comportamento dell’Ufficio che non aveva assunto o fornito alcuna prova, ma si era limitato a recepire acriticamente il verbale dell’INPS che, diversamente da quanto affermato dai giudici a quo, non era stato neppure acquisito nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 32 sopra citato, ma semplicemente trasmesso dalla Guardia di Finanza, cui l’INPS l’aveva a sua volta inviato.

Con il sesto motivo, la ricorrente ha dedotto omessa pronuncia e/o omessa motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè violazione di legge in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto la Commissione Regionale non aveva preso in considerazione il fatto che l’avviso di accertamento aveva rinviato anche ad una segnalazione della G. d. F. e, più precisamente, a quella n. 6134/22 che, da parte sua, non aveva mai potuto conoscere.

Con il settimo motivo, la ricorrente ha dedotto omessa pronuncia e/o omessa motivazione, nonchè violazione di legge in quanto benchè richiesta di pronunciarsi al riguardo, la Commissione Regionale aveva taciuto sul fatto che il verbale dell’INPS non era stato compilato in contraddittorio di tutti gli amministratori della San Secondo.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè violazione o falsa applicazione di norma di diritto in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33 e 70, in quanto la Commissione Regionale aveva sostenuto che gli avvisi dovevano ritenersi sufficientemente motivati nonostante che l’Ufficio si fosse limitato a rinviare, senza osservazioni, al verbale dell’INPS che, oltretutto, non era stato nemmeno allegato agli avvisi, ma soltanto esibito in giudizio.

Con il nono motivo, la ricorrente ha dedotto omessa pronuncia ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale non si era pronunciata sull’eccezione di sostanziale inesistenza della motivazione sull’ammontare delle sanzioni, che l’Ufficio aveva giustificato con la “personalità dell’autore della violazione, desunta dai suoi precedenti” e, dunque, con una formula di stile priva di effettivo significato e perciò inidonea a far comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione.

Con il decimo motivo, la ricorrente ha dedotto omessa pronuncia ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 127 e al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 in quanto la Commissione Regionale non si era pronunciata sull’eccezione di doppia tassazione ritualmente sollevata in relazione al fatto che l’Ufficio aveva richiesto il terzo della imposta accertata sia ad essa ricorrente nella sua veste di sostituto che ai pretesi sostituiti e, cioè, ai medici.

Con l’undicesimo motivo, la ricorrente ha infine lamentato che la Commissione Regionale l’aveva erroneamente ed immotivatamente condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell’Ufficio appellante.

Così riassunte le doglianze della San Secondo, i cui motivi debbono essere esaminati secondo l’ordine logico delle questioni e non sulla base della numerazione ad essi data dalla ricorrente, conviene premettere che il ricorso per cassazione non può introdurre temi nuovi non dibattuti nella precedente fase di merito e deve essere redatto in maniera tale da consentire alla Corte di delibarne positivamente la fondatezza prima di passare al controllo diretto degli atti.

In applicazione di tali principi, la parte che intenda lamentare la scarsa od eccessiva valutazione di un determinato atto o documento, deve riprodurne il contenuto nel ricorso, così come la parte che voglia dedurre il mancato esame di una questione non risultante dal testo della sentenza impugnata, non può limitarsi a denunciare il comportamento omissivo dei giudici a quo, ma deve ancor prima chiarire in quale atto ed in quali termini aveva sollevato il problema da essi non affrontato.

Con il quarto motivo, la San Secondo si è invece accontentata di dedurre l’omesso esame della eccezione concernente la mancata indicazione delle aliquote senza specificare quando e come l’aveva sottoposta alla Commissione Regionale che, nella sentenza impugnata, ha dato atto della sua formulazione in primo grado, ma non della sua riproposizione in appello.

Il quarto motivo del ricorso va dichiarato pertanto inammissibile e, per la stessa ragione, vanno dichiarati inammissibili anche il sesto, il settimo ed il nono motivo, non avendo la San Secondo indicato in quale atto ed in quali termini si era lamentata 1) del rinvio, da parte dell’avviso di accertamento, ad una segnalazione della Guardia di Finanza mai comunicatale, 2) della redazione del verbale dell’INPS in assenza del contraddittorio con tutti gli amministratori e 3) della sostanziale apparenza della motivazione adottata dall’Ufficio per giustificare la misura delle sanzioni.

Il quinto motivo è invece, infondato perchè premesso che l’Ufficio può utilizzare qualunque dato legittimamente acquisito di cui sia venuto comunque in possesso, resta per di più il fatto che nel caso di specie gli avvisi di accertamento sono stati emessi sulla base di un verbale redatto dai funzionari dell’INPS e trasmesso dalla Guardia di Finanza all’Ufficio, che come più volte stabilito da questa Suprema Corte, poteva farlo proprio senza necessità di effettuare ulteriori attività istruttorie o di esplicitare le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividerlo.

Ugualmente infondato è anche l’ottavo motivo, essendo indubbio che l’Ufficio può giustificare la propria pretesa mediante il rinvio per relationem ad altro atto senza che ciò comporti alcuna indebita delegazione a terzi del potere di accertamento e del corrispondente obbligo di motivazione.

Parimenti da rigettare è pure il terzo motivo del ricorso, in quanto il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 preclude alle Commissioni Tributarie soltanto la possibilità di assumere delle vere e proprie prove testimoniali, ma non impedisce loro di utilizzare le dichiarazioni raccolte in corso di verifica o, addirittura, in altri giudizi che, di conseguenza, possono essere poste a base della decisione ove sufficientemente univoche e precise.

Ugualmente da rigettare sono anche il primo ed il secondo motivo, a proposito dei quali occorre considerare che i giudici a quo hanno distinto chiaramente la posizione della ricorrente da quella della Casa di Cura San Giuseppe, precisando che l’appello dell’INPS contro quest’ultima era stato deciso dal Tribunale di Asti con la sentenza n. 273, mentre il gravame dell’INPS contro la San Secondo era stato deciso con la sentenza n. 272, che per effetto del rinvio ad essa operato dalla Commissione Regionale, è divenuta parte integrante della decisione impugnata, la cui portata precettiva dev’ essere dunque valutata anche alla luce degli elementi contenuti nel provvedimento richiamato, che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è stato affatto automaticamente recepito dalla Commissione Regionale che, tutt’al contrario, ha specificato le ragioni per le quali ne condivideva le conclusioni.

Da rigettare è anche il decimo motivo, in ordine al quale è sufficiente ricordare che questa Corte ha già riconosciuto l’esistenza di un rapporto di solidarietà passiva fra sostituti e sostituito (C. Cass. 2003/10082) che, pertanto, possono essere contemporaneamente richiesti di pagare il debito su di essi gravante.

Consegue da tutto quanto sopra anche il rigetto dell’undicesimo motivo e dello stesso ricorso per cassazione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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