Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3852 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. III, 17/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LOMBARDIA 40, presso lo studio dell’avvocato FRANCO ASTONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUGOLO CLAUDIO giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA (OMISSIS), GI.AN.

(OMISSIS), F.R. (OMISSIS), G.

D. (OMISSIS), G.I. (OMISSIS),

GI.AL., G.M. (OMISSIS);

– intimati –

e da:

UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA (OMISSIS), (d’ora in poi per

comodita’ anche solo la Banca o Unicredit), in persona del dott.

P.D. nella sua qualita’ di amministratore delegato,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo

studio dell’avvocato DI STEFANO DORANGELA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BORGHESI DOMENICO con procura speciale del dott.

Giuseppe Tornaseli, Notaio in Torino, del 12/11/2007, rep. n.

464.460;

– ricorrenti incidentali –

contro

G.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LOMBARDIA 40, presso lo studio dell’avvocato FRANCO ASTONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUGOLO CLAUDIO,giusto mandato

speciale a margine del controricorso a ricorso incidentale;

– controricorrenti all’incidentale –

contro

GI.AN. (OMISSIS), F.R.

(OMISSIS), G.D. (OMISSIS), G.

I. (OMISSIS), GI.AL., G.M.

(OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 2802/2009 proposto da:

F.R. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS), G.I. (OMISSIS), G.

D. (OMISSIS), GI.AL. (OMISSIS),

GI.AN. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LOMBARDIA 40, presso lo studio dell’avvocato FRANCO ASTONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MACCARI RAFFAELE giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA (OMISSIS);

– intimati –

e da:

UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA (OMISSIS), (d’ora in poi per

comodita’ anche solo la Banca o Unicredit), in persona del dott.

P.D., nella sua qualita’ di amministratore delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo

studio dell’avvocato DI STEFANO DORANGELA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BORGHESI DOMENICO, con procura speciale del dott.

Giuseppe Tomaselli, Notaio in Torino, del 12/11/2007, rep. n.

464.460;

– ricorrenti incidentali –

e contro

GI.AL. (OMISSIS), F.R.

(OMISSIS), G.M. (OMISSIS), G.

I. (OMISSIS), GI.AN. (OMISSIS),

G.D. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1353/2008 del TRIBUNALE di MESSINA, 1 Sezione

Civile, emessa il 10/07/2008, depositata il 10/07/2008; R.G.N.

2803/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato CLAUDIO RUGOLO;

udito l’Avvocato DOMENICO BORGHESI;

udito l’Avvocato CLAUDIO RUGOLO (per delega Avvocato RAFFAELE

MACCARI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. A seguito del sequestro penale in data 5.4.76 e 2.7.76 di ventinove libretti bancari di deposito al portatore per complessive L. 655.200.314 e depositati presso il Credito Italiano dalla Magazzini Giostra di Antonello Giostra e Natala Cucinotta, dopo il dissequestro la Banca depositarla restitui’ il 23.12.81 la somma di L. 655.200.314 per l’estinzione dei libretti e corrispose L. 7.474.495 per interessi il 26.2.82.

1.2. Il 3.9.82 il curatore del fallimento della Magazzini Giostra di Antonello Giostra e Natala Cucinotta convenne in giudizio il Credito Italiano per conseguirne la condanna al pagamento degli interessi correnti di mercato, con capitalizzazione annuale, sulle somme risultanti dai libretti: e l’adito Tribunale di Messina, con sentenza del 18.6.86, condanno’ la Banca a corrispondere alla curatela gli interessi composti nella misura convenzionale anche per il periodo di sequestro delle somme.

1.3. A seguito del gravame interposto dal Credito Italiano, la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 315 del 10.11.89 – successiva alla chiusura del fallimento in data 17.12.88 – ed in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanno’ parte appellante a pagare gli “interessi composti nella misura convenzionale sulle somme depositate nei libretti di deposito a risparmio oggetto del provvedimento di sequestro del 5.4.76 e del 2.7.76, anche relativamente al periodo di sequestro di dette somme, con interessi annui netti del 13%, a titolo di interessi legali e risarcimento dell’ulteriore danno, a decorrere dal 3.9.82 – data della domanda introduttiva del giudizio – fino al soddisfo”.

1.4. Versate ulteriori L. 660.904.745 in data 28.6.90, G. A. ed Gi.An., il primo anche in proprio ed entrambi quali successori della madre C.N., proposero ricorso per cassazione, che fu pero’ rigettato con sentenza 2.12.93 n. 11950; e, con successivo atto di citazione del 2.6.94, lo stesso G.A. e gli eredi di Gi.An., cioe’ F.R. e Al., An., D., I. e G. M., convennero in giudizio il Credito Italiano dinanzi al Tribunale di Messina chiedendo di dichiarare il convenuto tenuto a loro corrispondere: “a) tutte le somme dovute per sorte capitale ed interessi composti alla data del 5.4.1976 per i depositi di cui ai 24 libretti di risparmio al portatore e alla data del 2.1.16 per i depositi di cui ai rimanenti 5 libretti di risparmio al portatore; b) tutte le somme dovute per interessi composti sulle somme come sopra dovute rispettivamente dalla data del 5.4.7 6 e da quella del 2.7.7 6 a decorrere dalla relativa data e fino alla data discendente dalla citata sentenza della CdA e dell’emittenda sentenza dell’adito Tribunale; c) tutte le somme dovute a titolo di interessi moratori e risarcimento del maggior danno nella misura del 13% annuo netto, da applicarsi sopra tutte le somme di cui alla lettera a) e b) che precedono dal 3.9.82 fino al soddisfo”.

1.5. A seguito di C.T.U. contabile, il Tribunale di Messina pronuncio’ sentenza n. 3152 del 12.12.03, con cui, affermando gia’ computati gli acconti versati, determino’ la somma dovuta dal Credito Italiano spa in L. 69.251.363 (oggi Euro 35.765,34), oltre – su tale sola somma – interessi annuali del 13% dal 28 giugno 1990 all’effettivo soddisfo. Non risulta dispiegato appello – ne’ altra impugnazione – avverso tale ultima pronuncia, che deve quindi ritenersi passata in giudicato.

1.6. Sulla base della sentenza della Corte d’appello di Messina n. 315 del 10.11.89 e di quella del Tribunale di Messina n. 3152 del 12.12.03, gli stessi G.A. ed eredi G. A. notificarono alla Unicredit Private Banking spa, succeduta al Credito Italiano, in data 8.5.06 precetto di pagamento per Euro 13.142.694,75, oltre interessi convenzionali composti e risarcimento del maggior danno sino al soddisfo.

1.7. Avverso tale precetto, con atto di citazione notificato il 12.5.06, l’intimata banca propose opposizione e consegui’ la sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli, ritenendo quale unico titolo esecutivo azionabile quello del Tribunale di Messina del 2003 e quantificando la somma ancora dovuta in Euro 35.765,34, oltre i soli interessi annuali del 13% dal 28.6.90 al soddisfo; tanto da offrire in udienza, con assegno circolare, alle controparti la somma di Euro 116.146,08, che peraltro la rifiutarono.

1.8. All’ud. 10.7.08 il Tribunale di Messina in composizione monocratica pronuncio’ sentenza ex art. 281 – sexies c.p.c., accogliendo l’opposizione e dichiarando efficace il precetto limitatamente alle sole somme indicate nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Messina del 12.12.03, rigettando la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’opponente e condannando gli opposti alle spese di lite.

2. Avverso tale sentenza e’ proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. -, sul presupposto della non impugnabilita’ della pronuncia:

2.1. da G.A., con atto notificato addi’ 8.1.09 ed iscritto al n. 1208/09 r.g., articolato su tre motivi: cui resiste con controricorso, contenente a sua volta ricorso incidentale – con due motivi – ed al quale il G. resiste con successivo controricorso, la Unicredit Private Banking spa;

2.2. da F.R. e Al., An., D., I. e G.M., con atto notificato il 16.1.09 ed iscritto al n. 2802/09 r.g., articolato su due complessi motivi: cui resiste con controricorso con ricorso incidentale, anch’esso su due motivi, la Unicredit Private Banking spa.

2.3. Le parti, prodotta dalla Unicredit Private Banking spa memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., alla pubblica udienza del 21.1.11 prendono parte alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Preliminarmente i due ricorsi, siccome dispiegati avverso la medesima sentenza, vanno tra loro riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 4. Cio’ posto, G.A. pone a fondamento del ricorso:

4.1. un primo motivo, per violazione o falsa applicazione di legge – difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 (in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4 e art. 111 Cost., comma 6), per omessa indicazione dei nomi dei difensori e enunciazione e confutazione delle difese; motivo che si conclude con relativo quesito di diritto;

4.2. un secondo motivo, di violazione della cosa giudicata – titolo esecutivo e/o violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: ritenendo che, sulla base della disamina di motivazioni e dispositivi, la sentenza della Corte di Appello deve considerarsi titolo esecutivo; sostenendo che il Tribunale, con la sentenza del 2003, incorre in un errore di calcolo omettendo di computare gli interessi convenzionali composti maturati sulla sorta in due distinti intervalli tra le corresponsioni conseguite;

reputando che nessun ossequio od acquiescenza vi sono stati alla seconda sentenza; con formulazione, in corrispondenza delle tre argomentazioni, di tre distinti quesiti: un primo sulla qualificazione della sentenza della Corte di Appello; un secondo sul carattere meramente integrativo della seconda sentenza rispetto alla prima; ed un terzo sulla sussistenza o meno di un contrasto di giudicati tra le due sentenze o sulla novazione del rapporto obbligatorio o sulla mancanza di appello quale causa di acquiescenza;

4.3. un terzo motivo, di violazione della cosa giudicata – titolo esecutivo e/o violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la precedente sentenza della Corte di Appello aveva fissato diverse e chiare decorrenze degli interessi, contro le quali nulla poteva la successiva sentenza del Tribunale del 2003; con formulazione di un quesito con cui si propone o si chiede la soluzione del caso concreto.

5. Avverso tale ricorso la Unicredit Private Banking spa:

5.1. propone controricorso con ricorso incidentale, articolando quest’ultimo su duplice vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. od omessa pronuncia sull’efficacia dell’offerta non formale del 15.11.07 almeno ai fini dell’esclusione della mora debendi;

5.2. contesta l’ammissibilita’ del ricorso, ritenendo che l’esclusione dall’impugnabilita’ prevista dal testo applicabile ratione temporis dell’art. 616 c.p.c. si riferisce alle sole opposizioni all’esecuzione e non anche a quelle al precetto;

5.3. analiticamente contesta i motivi dell’avversario:

5.3.1. essendo stata resa la gravata sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e comunque ivi rinvenendosi adeguata menzione e disamina delle difese delle parti;

5.3.2. essendo inammissibili le richieste a questa Corte di reinterpretare il precedente giudicato; e comunque: correttamente essendo nella qui gravata pronuncia esclusa la natura di titolo esecutivo della prima sentenza; dovendo farsi valere i vizi della sentenza del 2003 con gli ordinari mezzi di impugnazione; non sussistendo alcun errore materiale; ma a tutto concedere uno di diritto o di fatto; essendo il rapporto tra i giudicati correttamente motivato nel senso dell’assorbimento del precedente da parte del successivo;

5.3.3. per l’inammissibilita’ della richiesta di una risposta al merito del caso concreto infondato;

5.4. vede replicarsi, con controricorso, da G.A.:

5.4.1. che non e’ mai stato chiesto nel giudizio di merito di tenere conto dell’offerta in corso di causa, la quale era comunque inidonea ad escludere la mora debendi, se non altro per l’assenza dei creditori in udienza;

5.4.2. che non sussiste la dedotta inammissibilita’ del ricorso per cassazione, perche’ anche le opposizioni a precetto sono soltanto ricorribili dopo la riforma dell’art. 616 c.p.c. 6. Dal canto loro, F.R. e Al., An., D., I. e G.M. pongono a fondamento del loro ricorso:

6.1. un primo complesso motivo, privo di intestazione ma unitariamente rivolto contro la prima delle due rationes decidendi individuate nella gravata sentenza, con cui censurano la negazione alla prima delle sentenze azionate della qualita’ di titolo esecutivo:

6.1.1. per nullita’ per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.) sull’individuazione del dies ad quem della capitalizzazione, tra la cessazione dell’efficacia dei sequestri e la materiale restituzione;

6.1.2. in subordine, per violazione o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., comma 1, contro l’esclusione della certezza del credito per omessa specificazione del dies ad quem degli accessori, potendo desumersi, come per analoghe questioni sull’incertezza del dies a quo, dal titolo stesso la coincidenza dello stesso con il dies a quo della componente risarcitoria;

6.1.3. per violazione o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., comma 1 o motivazione contraddittoria su un fatto controverso decisivo, in relazione alla ritenuta incertezza dell’ammontare delle somme su cui calcolare gli ulteriori interessi: invece, essendo possibile sopperire con altri elementi desumibili dal titolo o da norme di legge e questi rinvenendosi nella sentenza di appello come importo di interessi maturati prima del sequestro e somme sequestrate quale base unitaria del conteggio, mentre la mera entita’ della tassazione si desume dalle norme di legge via via vigenti; ed ancora confondendosi l’impossibilita’ con la mera difficolta’, riscontrata oltretutto nel pagamento parziale intervenuto in corso di causa, dei conteggi;

6.2. un secondo complessivo motivo, ex artt. 360 c.p.c., n. 4 (e 132) e n. 5, rivolto contro la ritenuta caducazione della qualita’ di titolo esecutivo della prima delle sentenze azionate (seconda ratio decidendi della gravata sentenza):

6.2.1. per la mera apparenza della motivazione sull’incompatibilita’ tra i due giudicati, difettando accertamenti sull’identita’ dell’oggetto dei giudizi e mancando la dimostrazione dell’assorbimento e concludendo con la descrizione dell’ipotizzato vizio di motivazione;

6.2.2. in subordine o alternativa, per l’insufficienza di motivazione sul fatto del carattere presupposto della sentenza di appello rispetto a quella del tribunale e comunque sull’ambito limitato della contestazione avverso il precetto, concludendo con la prospettazione dell’ipotizzato vizio di motivazione;

6.2.3. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e/o dei principi in tema di interpretazione della cosa giudicata e dei suoi limiti oggettivi;

6.3. un terzo motivo, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e/o dei principi in tema di interpretazione della cosa giudicata e dei suoi limiti oggettivi, attesa la discrepanza tra motivazione e dispositivo della sentenza del tribunale del 2003, superabile con la comparazione dell’una con l’altro.

7. Anche avverso tale ricorso la Unicredit Private Banking spa:

7.1 propone controricorso con ricorso incidentale, articolando quest’ultimo su duplice vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. od omessa pronuncia sull’efficacia dell’offerta non formale del 15.11.07 almeno ai fini dell’esclusione della mora debendi;

7.2. contesta l’ammissibilita’ del ricorso, ritenendo che l’esclusione dall’impugnabilita’ prevista dal testo applicabile ratione temporis dell’art. 616 c.p.c. si riferisce alle sole opposizioni all’esecuzione e non anche a quelle al precetto;

7.3. analiticamente contesta i motivi dell’avversario:

7.3.1. in quanto il dies ad quem degli interessi convenzionali non rientrava nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto;

7.3.2. poiche’, se mancava l’individuazione del termine finale, il titolo non poteva ritenersi esecutivo e comunque svariate altre erano le carenze a tal fine;

7.3.3. siccome la prima condanna si riferisce agli interessi anche nel periodo di sequestro, ma mancavano i dati, acquisiti con C.T.U. nel secondo giudizio;

7.3.4. per l’inammissibilita’ per mancanza dei quesito dei motivi di vizio di motivazione e comunque mancando nella sentenza della Corte di Appello di Messina gli elementi per determinare il credito, restando irrilevante il riferimento, nella qui gravata sentenza, alla difficolta’ derivanti dalla circostanza dell’intercorso pagamento;

7.3.5. perche’ l’incompatibilita’ dei giudicati non e’ autonoma ratio decidendi, ma comunque si e’ motivato al riguardo con gli argomenti della posteriorita’ temporale e della carenza di eccezione di giudicato;

7.3.6. perche’ la Corte di Cassazione non puo’ rideterminare e reinterpretare il contenuto del giudicato e comunque corrispondendo la sentenza del Tribunale alle domande dei creditori attori, esaurendo tutte le stesse;

7.3.7. perche’ la seconda sentenza ha esteso la sua pronuncia a tutta la situazione controversa e non e’ invece limitata alla sola misura degli interessi convenzionali;

7.3.8. perche’ non e’ possibile integrare dispositivo e motivazione in caso di chiarezza evidente del primo e comunque perche’ la prima sentenza e’ assorbita dalla seconda, con pronuncia del tutto onnicomprensiva e passata in giudicato.

8. Ad iniziare dalle censure di inammissibilita’ dei ricorsi principali, va osservato che:

8.1. si tratta di una sentenza in materia di opposizione all’esecuzione pubblicata – mediante lettura integrale in udienza, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. – il 10.7.08 e cioe’ prima della soppressione della modifica dell’art. 616 c.p.c., modifica il consistente nell’inserimento dell’ultimo periodo, recante la previsione della non impugnabilita’ della sentenza, a sua volta operata in forza della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 in vigore dal 1.3.06 e senza alcuna disciplina transitoria;

8.2. il regime di impugnazione di una sentenza – e cioe’ la facolta’ di impugnativa, i modi ed i termini per esercitarla – resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione (tra le ultime: Cass. S.U. 20 dicembre 2006 n. 27172, Cass. S.U. 27 luglio 2007 n. 16618);

8.3. di conseguenza:

8.3.1. se la sentenza sull’opposizione dispiegata ex artt. 615 o 619 c.p.c. e’ stata pubblicata prima del 1.3.06, essa resta esclusivamente appellabile (cfr. Cass. 20 settembre 2006 n. 20414);

8.3.2. se essa e’ stata pubblicata a partire da tale data, ma fino al 4.7.09, qualunque sia l’epoca di instaurazione del processo non e’ piu’ ammissibile il rimedio dell’appello in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., come introdotto dalla L. n. 52 del 2006, ma soltanto quello del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (da ultimo, v. Cass., ord. 22 settembre 2009 n. 20392);

8.3.3. se infine essa e’ resa in un giudizio pendente ancora in primo grado al 4.7.09 e quindi se e’ stata pubblicata in data successiva, essa torna ad essere appellabile, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. (come introdotto dal richiamato L. n. 52 del 2006, art. 14) dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 14 norma applicabile – L. n. 69 del 2009, ex art. 58 – anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento dell’entrata in vigore di tale legge;

8.4. poiche’, nel caso di specie, il ricorso per cassazione e’ stato dispiegato avverso una sentenza di primo grado dep. il 10 luglio 2008, l’unico mezzo di impugnazione ammissibile e’ appunto il ricorso per cassazione;

8.5. non rileva in contrario che l’opposizione sia dispiegata avverso il precetto e cioe’ prima che l’esecuzione sia iniziata (nel caso in esame prima del pignoramento, trattandosi di esecuzione per equivalente ovvero di espropriazione, per avere ad oggetto un’obbligazione di pagare una somma di denaro):

8.5.1. e’ intrinsecamente fragile, in assenza di dati positivi assolutamente appaganti, l’argomento letterale dell’inserimento della previsione di non impugnabilita’ in una norma che si vuole riferita esclusivamente alle opposizioni previste dal precedente articolo, comma 2;

8.5.2. l’opposizione all’esecuzione – poco importa se questa sia stata o meno iniziata – e’ invece unitariamente considerata sia nel sistema stesso delle parentesi cognitive nel processo esecutivo, riguardando complessivamente il diritto del creditore a procedervi, sia nella struttura del codice, essendo senza distinzioni contemplata nella sezione 1^ del capo 1^ del titolo 5^ del libro 3^ di questo;

8.5.3. l’unitarieta’ e la sistematicita’ dell’azione prevista dall’art. 615 c.p.c. e’ correntemente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte: con l’espressione “opposizione a precetto” si indica soltanto che l’opposizione viene proposta anteriormente all’inizio della esecuzione forzata, cosa che rileva ai fini delle forme da osservarsi e del giudice al quale deve essere presentata la domanda;

ma, una volta determinato il momento in cui l’opposizione viene proposta, essa deve essere qualificata o come opposizione all’esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi, dovendo rientrare necessariamente in uno di tali tipi previsti dal codice di rito (espressamente, se non altro ai fini dell’equiparazione delle opposizioni previste dai due commi dell’art. 615 c.p.c. per l’esclusione dalla sospensione feriale dei termini: Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708);

8.5.4. neppure puo’ reggere un’interpretazione prospettata come costituzionalmente orientata, tendente ad isolare, dal novero delle sentenze non appellabili, quelle in materia di opposizioni ad esecuzione non iniziata, visto lo stato della giurisprudenza costituzionale e di legittimita’ sulla conformita’ alla Carta fondamentale della norma sull’inappellabilita’: in base alle quali, riguardate oltretutto alla stregua della sopravvenuta abrogazione (sia pur con efficacia sostanzialmente non retroattiva), si esige di ritenere nel suo complesso conforme alla Carta l’esclusione del doppio grado di merito in vigenza della L. n. 52 del 2006, art. 14 cit. e non ammettono interpretazioni riduttive della portata di tale norma;

8.5.5. pertanto, esigenze minimali di coerenza sistematica e di parita’ di trattamento impongono di ritenere estesa anche all’opposizione di cui al primo comma dell’art. 615 c.p.c. la previsione di non impugnabilita’ della sentenza che la definisce.

9. Cio’ posto, i motivi del ricorso principale dispiegato da G.A. non possono accogliersi:

9.1. non quello sulla carenza di indicazione delle generalita’ di uno dei difensori delle parti o delle compiute difese, con relativa disamina, di tutte le parti (di cui sopra, punto 4.1): la sentenza gravata e’ stata pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e ne rispetta le forme; non si deduce quale conseguenza negativa sarebbe derivata dall’omessa completa indicazione delle generalita’ dei difensori; le argomentazioni delle parti, sia pure sommariamente ed in linea con la struttura della tipologia di sentenza in esame, sono comunque state esposte ed esaminate, con accoglimento di quelle dell’opponente e rigetto di quelle delle controparti; ed avendo del resto indicato nei motivi successivi l’odierno ricorrente le pecche od i vizi da lui riscontrati nella disamina condotta dal giudice di merito;

9.2. quanto agli altri, va premesso che ciascun quesito deve necessariamente articolarsi nella prospettazione di una regola di diritto potenzialmente idonea a regolare una serie indefinita di analoghe fattispecie future e va allora formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle piu’ recenti, v. Cass. S.U. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658, Cass. 25 marzo 2009 n. 7197 o Cass. ord. 8 novembre 2010 n. 22704);

9.3. al contrario, i rimanenti quesiti del ricorso principale di G.A., di cui sopra, punto 4.2. e punto 4.3., chiedono invece, per come sono concretamente articolati e formulati in relazione al loro tenore testuale, a questa Corte di riesaminare nel merito il caso concreto:

9.3.1. con il primo, infatti (pag. 19 del ricorso), si sollecita la “precisazione” – ma, con tutta evidenza, la “affermazione” – della sussistenza della qualita’ di titolo esecutivo della prima delle sentenze azionate, nominativamente indicata;

9.3.2. con il secondo (pag. 29 del ricorso), si sollecita la “precisazione” – ma, con tutta evidenza, la “affermazione” – della sussistenza di un titolo esecutivo composto risultante dalle due sentenze azionate, nominativamente indicate;

9.3.3. con il terzo (pag. 32 del ricorso), si sollecita la “precisazione” – ma, con tutta evidenza, la “affermazione” – della prevalenza della seconda sentenza sulla prima, della sussistenza di una novazione del “rapporto obbligatorio definito” con la prima, dell’intervenuta acquiescenza, tutto con esplicito ed esclusivo riferimento alla fattispecie concreta;

9.3.4. con l’ultimo (pag. 35 del ricorso), si chiede la “precisazione” – ma, con tutta evidenza, la “affermazione” – della debenza o meno degli interessi per un certo tasso e per un determinato intervallo, tenendo conto di una specifica somma pagata nelle more;

9.4. tali quesiti non soddisfano pertanto i requisiti richiamati sopra al punto 9.2 – secondo gli univoci criteri elaborati gia’ al momento della proposizione del ricorso e comunque oramai consolidati – e determinano l’inammissibilita’ dei motivi.

10. Infondati nel merito sono invece i motivi del ricorso principale proposto da F.R. ved. G., Gi.An., Gi.Al., G.D., G.I. e G. M.:

10.1. in primo luogo, effettivamente la qui gravata sentenza si regge su una duplice ratio decidendi: una prima, relativa alla non configurabilita’ della prima delle due sentenze poste a base dell’opposto precetto quale titolo esecutivo; ed una seconda, sull’assorbimento della prima sentenza da parte di quella successiva;

e’ evidente allora che, ove almeno una di dette due rationes decidendi resista alle critiche mossele, sarebbe superfluo e resterebbe assorbito l’esame degli ulteriori motivi di ricorso;

10.2. cio’ posto, ritiene questa Corte dirimente – e quindi piu’ liquida ai fini della decisione – la questione relativa alla seconda delle due rationes decidendi sopra ricordate, visto che la sussistenza o meno della qualita’ di titolo esecutivo della prima delle due sentenze resterebbe irrilevante nel caso in cui essa si ritenga assorbita o caducata o superata dalla seconda: sicche’ si esaminano dapprima i motivi di cui sopra ai punti 6.2 e 6.3;

10.3. anche alla valutazione degli effetti del giudicato derivante dalla seconda sentenza azionata come titolo esecutivo (ai fini di stabilire se esso prevalga su quello derivante dalla prima) si applicano i principi generali ed in particolare:

10.3.1. l’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimita’ se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimita’, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensi’ come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensi’ come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (da ultimo, v. in tal senso Cass. 6 luglio 2010 n. 15852);

10.3.2. il titolo esecutivo e’ normalmente intangibile in sede esecutiva quanto alla qualita’ e all’identita’ del creditore e del debitore, oltre che all’entita’, all’oggetto ed alla struttura della prestazione invocata; e’ impossibile quindi prescinderne, attesa la funzione di accertamento delle relative circostanze; un tale principio si correla all’altro della cd. astrazione del titolo esecutivo, in base al quale il documento rappresentativo del titolo equivale in se’ e per se’ al diritto alla prestazione, a prescindere dall’esistenza “effettiva” del diritto raffigurato nel titolo;

10.3.3. esso peraltro puo’ perfino essere integrato, sia pure soltanto mediante gli atti del processo medesimo che siano gia’ disponibili (Cass. 22 febbraio 2008 n. 4651) ed espressamente desumibili dal titolo stesso (Cass. 21 novembre 2006 n. 24649, Cass. 14 marzo 2003 n. 3786), ma costituisce integrazione inammissibile un’attivita’ di completamento di vere e proprie lacune nel comando contenuto nel titolo, che si volesse operare con l’impiego dell’attivita’ tipica della cognizione (ad es., risoluzione di controversie o individuazione della fattispecie normativa astratta e della norma del caso concreto: Cass. 11 gennaio 2006, n. 234);

10.3.4. pertanto, e’ sempre consentita al giudice dell’esecuzione, se correttamente e congruamente motivata, la semplice integrazione del titolo esecutivo, all’imprescindibile condizione che non trasmodi nella risoluzione di profili lasciati controversi nel titolo o che il titolo non abbia in alcun modo considerato o che investano la sussistenza del diritto del creditore ; diversamente, neppure la peculiarita’ della materia potrebbe permettere l’attivita’ – che diverrebbe appunto sostitutiva – del giudice dell’esecuzione;

10.4. nel caso di specie, la gravata sentenza ritiene sufficienti a configurare l’assorbimento della seconda sentenza rispetto alla prima una triplice circostanza:

10.4.1. la posteriorita’ temporale delle pronunce;

10.4.2. la circostanza che i creditori abbiano adito il Tribunale di Messina per conseguire l’esatta quantificazione del dovuto in base alle statuizioni della Corte d’appello e dei pagamenti parziali sopravvenuti;

10.4.3. l’assenza di eccezioni, nel secondo giudizio, sulla sussistenza di un giudicato assorbente ovvero l’improcedibilita’ delle proposte domande;

10.5. pertanto, la qui gravata sentenza, con motivazione effettivamente concisa ma comunque adeguata, ha riscontrato l’ambito oggettivo del giudicato formatosi sulla seconda pronuncia, intesa come esplicativa o determinativa della prima;

10.6. d’altra parte e a conferma della congruita’ e logicita’ della valutazione del giudice di merito, la comparazione dei due temi del decidere – col risultato di ritenere sovrapposta la seconda alla prima delle due pronunce – e’ presto operata:

10.6.1. la sentenza n. 315/89 del 10.11.89 della Corte d’appello di Messina n. 315/89 reca condanna a pagare gli “interessi composti nella misura convenzionale sulle somme depositate nei libretti di deposito a risparmio oggetto del provvedimento di sequestro del 5.4.76 e del 2.7.76, anche relativamente al periodo di sequestro di dette somme, con interessi annui netti del 13%, a titolo di interessi legali e risarcimento dell’ulteriore danno, a decorrere dal 3.9.82 – data della domanda introduttiva del giudizio – fino al soddisfo”;

10.6.2. dopo il passaggio in giudicato di tale sentenza, i G. – F. chiedono con ulteriore domanda, il cui contenuto e’ riportato negli atti direttamente scrutinabili da questa Corte (pag.

5 del controricorso Unicredit), di dichiarare e ritenere la controparte tenuta a loro corrispondere: “a) tutte le somme dovute per sorte capitale ed interessi composti alla data del 5.4.1976 per i depositi di cui ai 24 libretti di risparmio al portatore e alla data del 2.7.76 per i depositi di cui ai rimanenti 5 libretti di risparmio al portatore; b) tutte le somme dovute per interessi composti sulle somme come sopra dovute rispettivamente dalla data del 5.4.76 e da quella del 2.7.7 6 a decorrere dalla relativa data e fino alla data discendente dalla citata sentenza della CdA e dell’emittenda sentenza dell’adito Tribunale; c) tutte le somme dovute a titolo di interessi moratori e risarcimento del maggior danno nella misura del 13% annuo netto, da applicarsi sopra tutte le somme di cui alla lettera a) e b) che precedono dal 3.9.82 fino al soddisfo”; e, sulla base di tali accertamenti, essi chiedono la condanna di controparte al pagamento in favore degli attori di tutte le somme che risulteranno dagli stessi dovute per le causali ora dette;

10.6.3. lo stesso dispositivo della seconda sentenza (quella del 12.12.03 del Tribunale di Messina), seguita a tale ulteriore iniziativa giudiziaria, espressamente riconosce di avere tenuto conto dei pagamenti intercorsi e si pronuncia chiaramente per la debenza esclusiva e finale delle sole somme espressamente ivi indicate e proprio per le causali per cui era processo, vale a dire la globale rideterminazione del dovuto;

10.6.4. e’ proprio il tenore della domanda introduttiva del secondo giudizio, con cui si chiede la determinazione del dovuto per sorte capitali ed interessi ed interessi su questi ultimi, a coprire con ogni evidenza tutto l’ambito delle possibili pretese dei ricorrenti;

10.7. i contrari argomenti dei ricorrenti non possono loro giovare, in quanto:

10.7.1. l’integrazione del dispositivo con la motivazione e’ certo consentita, ma soltanto ove il comando in esso contenuto sia insufficiente o contraddittorio o lacunoso, mentre nel caso di specie esso e’ del tutto chiaro ed evidente, anche nella sua formulazione letterale;

10.7.2. non e’ certo un errore materiale l’omessa considerazione di rilevantissimi intervalli temporali di maturazione degli interessi, visto che la relativa questione non risulta essere mai stata affrontata in diritto con l’espresso riconoscimento dei medesimi proprio negli specifici periodi non considerati: sicche’ la ricostruzione contabile che quei periodi avesse pretermesso andava contestata nella sede sua propria e cioe’ nel corso del giudizio in cui la C.T.U. e’ stata espletata o, in caso di mancato accoglimento della doglianza ed emissione di sentenza sfavorevole sul punto, con l’impugnativa di quest’ultima;

10.7.3. anche l’eventuale non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in minus o in plus, costituiva comunque e necessariamente un vizio della pronuncia, da fare valere con gli ordinar mezzi di impugnazione: sicche’ il giudicato si e’ formato, nel caso in esame, con la seconda sentenza nel senso di rideterminare definitivamente e complessivamente quanto dovuto per tutte – e nessuna esclusa – le causali gia’ riconosciute nella prima sentenza;

10.7.4. non e’ contestabile che l’eventuale conflitto tra due giudicati successivi si risolve in favore di quello temporalmente successivo, in difetto di eccezioni di giudicato nel secondo processo o di impugnativa della seconda pronuncia nelle forme di legge ancora consentite per tale evenienza: infatti, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati non conciliabili, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa che e’ consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (Cass. 27 gennaio 1993 n. 997, Cass. 26 febbraio 1998 n. 2082, Cass. 8 maggio 2009 n. 10623);

10.8. in definitiva, tutte le questioni svolte dagli odierni ricorrenti involgono il merito della controversia decisa con la seconda delle sentenze poste a base del precetto opposto (n. 3152 del 12.12.03 del Tribunale di Messina), in quanto variamente contestano le statuizioni finali di quella ma per vizi propri della decisione in rapporto alla meno puntuale condanna di cui costituisce la definitiva specificazione: tali contestazioni andavano necessariamente fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non in sede di opposizione all’esecuzione minacciata sulla base della medesima e sull’altra, apparentemente piu’ favorevole, su cui la successiva si basava;

10.9. e puo’ concludersi nel senso che costituisce apprezzamento discrezionale in punto di fatto del giudice dell’opposizione a precetto, come tale insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente e logicamente motivato, la valutazione della prevalenza di una sentenza passata in giudicato per la determinazione dell’esatto ammontare di un credito riconosciuto da una precedente sentenza, anch’essa passata in giudicato, ma priva di adeguati elementi di specificazione;

10.10. ne consegue che, confermata la valutazione, contenuta nella gravata sentenza, della prevalenza od assorbimento della seconda sentenza (quella del 2003) sulla precedente, diviene irrilevante qualsiasi altra questione sulla correttezza della qualificazione operata dal giudice di merito – di questa come inidonea ad integrare un valido titolo esecutivo: cosi’ restando assorbite le relative questioni agitate negli altri motivi dei F. – G..

11. Infine, i motivi di ricorso incidentale (di cui sopra ai punti 5.1 e 7.1) sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso: nel corpo del controricorso che contiene il ricorso incidentale (solo a rilevare, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della valutazione dell’autosufficienza dell’impugnazione di legittimita’), la ricorrente incidentale nemmeno deduce quando avrebbe invocato, dinanzi al giudice di merito, di tenere conto, ai fini della determinazione della debenza o meno degli interessi o della loro misura, dell’offerta non formale eseguita in corso di causa; e, in difetto di esplicita e soprattutto puntuale indicazione del momento del giudizio di merito in cui la relativa questione sia stata posta, essa deve qualificarsi nuova e prospettata per la prima volta in sede di legittimita’ e pertanto del tutto inammissibile.

12. L’inammissibilita’ o l’infondatezza dei motivi di ricorso principale ed incidentale ne comporta il rigetto, ma la soccombenza reciproca consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta i ricorsi principali ed i ricorsi incidentali; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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