Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3852 del 15/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 3852 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 12820-2011 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GIANQUITTO

NICOLA

ANTONIO

PIE’fRO

GNQNLN4811409G494X, quale erede di Gianquitto Gaetano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 71, presso lo studio

Àcb

Data pubblicazione: 15/02/2013

dell’avvocato ACETO ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

controricorrente e ricorrente Incidentale –

avverso il decreto nel procedimento n. 56434/07 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 19/10/09, depositata il 25/03/2010/;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l’accoglimento dei primi IV motivi del ricorso principale e
per il rigetto del V motivo, accoglimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da
Gianquinto o Gianquitto Nicola Antonio Pietro, quale erede di
Gianquinto Gaetano, in relazione alla durata non ragionevole di un
procedimento instaurato il 31 agosto 1999 davanti al tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, definito con sentenza del 7 marzo 2007, determinato in quattro anni il periodo di durata ragionevole,
condannava l’amministrazione convenuta, quanto al danno non patrimoniale inerente alla protrazione del giudizio, al pagamento della
somma di 3.500,00, con gli interessi legali dalla data della domanda e
con il favore delle spese.
Per la cassazione di tale provvedimento l’Amministrazione della Giustizia propone ricorso, affidato a cinque motivi. La parte intimata resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, sorretto da unico motivo, e depositando memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ric. 2011 n. 12820 sez. M1 – ud. 18-10-2012
-2-

– ricorrenti incidentali –

Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma semplificata.
Motivi della decisione
Con il primi quattro motivi del ricorso principale si deduce violazione
degli artt. 75 e 112 c.p.c., motivazione omessa circa un fatto decisivo,

dell’accertamento del diritto alla riparazione e alla liquidazione del
danno, in quanto, avendo il ricorrente agito esclusivamente in qualità
di erede di Gianquinto o Gianquitto Gaetano, quest’ultimo risultava
deceduto nell’anno 2002.
La Corte territoriale, valutando anche il periodo successivo al decesso
del predetto de cuius, avrebbe attribuito al ricorrente una somma superiore a quella richiesta, per altro attribuendola a soggetto carente di legittimazione.
Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 4 della 1. n. 89 del
2001, per essersi inammissibilmente richiesta la riparazione solo in relazione a una frazione temporale del procedimento, e per essere al riguardo intervenuta decadenza, per mancato rispetto del termine semestrale.
Con il ricorso incidentale si denuncia violazione dell’art. 2 della 1. n. 89
del 2001 e motivazione insufficiente e contraddittoria in merito alla determinazione in quattro anni del periodo di durata ragionevole di giudizio presupposto.
il quinto motivo, da esaminarsi preliminarmente attesa al sua priorità
sul piano logico-giuridico, è infondato, in quanto il diritto di azione è
stato esercitato nei limiti della natura sostanziale della pretesa (vale a
dire in relazione al pregiudizio sofferto dal de cuius), laddove la proproposizione della domanda di equa riparazione — esercitabile anche
nel corso del procedimento presupposto — ben può essere riferita al diRic. 2011 n. 12820 sez. M1 – ud. 18-10-2012
-3-

in relazione al periodo da prendere in considerazione ai fini

ritto maturato in relazione alla durata ingiusta del processo, ancorchè
non coincidente, come nel caso di decesso della parte, con l’intera durata dello stesso. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi come il termine
di decadenza previsto dalla norma contenuta nell’art. 4 della citata 1. n.
89 del 2001 decorre unicamente dalla definitività della decisione,

dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza, quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun
effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda”
(Cass. n. 20564 del 2010).
Del tutto fondati, al contrario, sono i primi quattro motivi del ricorso
principale, da esaminarsi congiuntamente in considerazione della loro
intima connessione, in quanto la Corte, senza porsi alcun problema in
merito all’ammissibilità di tale impostazione (Cass., 11 settembre 2008,
n. 23506), ha proceduto alla valutazione dell’intero giudizio ed ha persino attribuito una somma al ricorrente, che agiva solo iure successionis,
in relazione al segmento temporale dallo stesso escluso.
Il pregiudizio in favore dell’erede è stato infatti liquidato con riferimento non alla data della morte del dante causa, ma alla definizione
del giudizio, verificatasi in un momento successivo, in violazione del
principio secondo cui qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo
presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo “iure
proprio” dovuto al superamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio. Ne consegue che qualora l’erede agisca “iure haereditatis”, non può assumersi come riferimento
temporale di determinazione del danno l’intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una valutazione della durata del giudizio con riferimento all’azione proposta dal dante causa di chi agisce
Ric. 2011 n. 12820 sez. M1 – ud. 18-10-2012
-4-

mentre il diritto dell’erede di agire in tale qualità, dopo la morte del

in equa riparazione, fino al momento del suo decesso (Cass., 19 ottobre 2011, n. 21646).
Del pari fondato è il ricorso incidentale, in quanto la maggiore complessità del caso è stata motivata in maniera inadeguata, con il mero riferimento all’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, laddove, per

zione di consulenze di parte, senza il compimento di alcuna attività istruttoria.
In conseguenza dell’accoglimento dei suddetti profili di censura il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di
Roma che, in diversa composizione, applicherà — previo accertamento
della data del decesso del dante causa del ricorrente incidentale – i principi sopra esposti, senza incorrere nell’evidenziato vizio motivazionale,
e provvederà, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al
presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
Rigetta il quinto motivo del ricorso principale, che accoglie nel resto,
unitamente a quello incidentale. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di
Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 18 ottobr 201

altro, la difesa del Viscusi sostiene essersi trattato della mera acquisi-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA