Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3851 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Banca Centrale per il leasing delle Banche Popolari Italease S.p.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via dei Gracchi 128, presso l’avv. Pettinato

Salvatore che, unitamente all’avv. Giuseppe Camosci, la rappresenta e

difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Findata Finanziamenti S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 21, n. 636/21/00 del 29 novembre 2000,

depositata il 30 novembre 2000, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

Letto il ricorso concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento del valore finale ai fini INVIM di un immobile oggetto di compravendita e gia’ concesso in leasing alla parte acquirente;

Letto il controricorso con il quale si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari Italease, alla quale e’ stato notificato il ricorso e che non e’ stata parte del giudizio, introdotto dalla Findata Finanziamenti S.p.A., nei cui confronti e’ stata emessa la sentenza impugnata e che, peraltro, viene indicata nell’epigrafe del ricorso come la parte intimata e alla quale il ricorso non e’ stato notificato;

Ritenuto che non sia stato dimostrato che la societa’ Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari Italease, diversa da quella nei cui confronti e’ stata pronunciata la sentenza impugnata (Findata Finanziamenti S.p.A.), alla quale e’ stato notificato il ricorso, peraltro presso i difensori della stessa (anch’essi non presenti nel giudizio a quo), a seguito di richiesta della parte ricorrente in una relata che non e’ esplicativa delle ragioni della notificazione a detta diversa societa’;

Ritenuto a che all’eseguita notificazione a soggetto che non sia stato parte nel giudizio a quo renda inammissibile il ricorso e che non abbia efficacia sanante la costituzione del soggetto terzo al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva (v.

Cass. n. 6348 del 2009);

Ritenuto che le spese seguano la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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