Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3851 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3851 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 5433-2014 proposto da:
PELUSO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, via Silla 91,
presso lo studio dell’Avvocato MARTINELLI e rappresentato e
difeso dall’Avvocato VINCENZO DI PONZIO, per procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SCOTTO DI MINICO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
via Taranto 95, presso lo studio dell’Avvocato DANIELA
COMPAGNO e rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI
MOTOLESE, per procura speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente •

avverso la sentenza n. 9/2013 della CORTE D’APPELLO di
LECCEKdepositata il 07/01/2013;

Data pubblicazione: 16/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte depositate il 31/10/2017 dal Pubblico
Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Taranto, con sentenza del 25/3/2009, ha
accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta da Maria
Scotto di Minico nei confronti di Luigi Peluso ed ha, per l’effetto,
condannato quest’ultimo, previe le necessarie opere di
ripristino, a lasciare libera al transito, sul lato ovest della
rispettiva proprietà, una strada larga cinque metri, rinviando
alle risultanze della relazione tecnica d’ufficio.
Luigi Peluso ha proposto appello avverso la sentenza del
tribunale, chiedendone la parziale riforma. In particolare, per
quanto ancora rileva, l’appellante ha chiesto il rigetto della
domanda proposta dall’attrice relativamente alla striscia di
suolo larga cinque metri, deducendo che la sentenza ha
disposto il ripristino idoneo a lasciare libera al transito una
strada larga cinque metri in precedenza mai esistita, senza
determinarne contorni e caratteristiche e senza considerare
quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio relativamente
alla costruzione attualmente insistente sulla zona che doveva
essere destinata a strada.
Maria Scotto di Minico si è costituita in giudizio ed ha chiesto
il rigetto dell’appello.
La corte d’ appello di Lecce, con sentenza del 7/1/2013,

Ric. 2014

M

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LUCIO CAPASSO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

dichiaratamente

non

notificata,

ha

accolto

l’appello

limitatamente alle spese, confermando, per il resto, la sentenza
impugnata.
La corte, a sostegno della sua decisione, ha, in particolare,

in data 30.9.1970, avente ad oggetto il comparto dal cui
frazionamento sono derivati i fondi oggetto di causa (ovverossia
la particella 83 di proprietà della signora Scotto di Minico e la
particella 81 di proprietà del sig. Peluso), fu stabilito dai
condividenti che lungo il lato ovest di tutti i lotti i relativi
assegnatari dovranno destinare a strada una striscia di terreno
della larghezza di metri cinque, sulla quale tutti i condividenti, i
loro eredi ed aventi causa avranno il diritto di transito con
qualsiasi mezzo”,

e, dall’altro lato, che, a seguito della

consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, si è
accertato che “attraverso l’edificazione del complesso edilizio

realizzato dal sig. Peluso sulla particella 81, confinante a nord
con il fondo della sig.ra Scotto, contrariamente a quanto
stabilito nell’atto di divisione, non è stata lasciata libera al
transito la strada menzionata, risultando al contrario la
particella interamente delimitata da una recinzione in cemento
armato dell’altezza di circa 2 metri e risultando l’area delimitata
uniformemente pavimentata”, per cui il tribunale ha condannato
il Peluso, quale avente causa di Enrico Massafra, assegnatario
del lotto di cui alla particella 81, alla rimessione in pristino dello
stato dei luoghi, liberando dalla recinzione e lasciando
disponibile al transito, sul lato ovest della rispettiva proprietà,
una strada larga cinque metri, all’uopo rinviasuio_alle risultanze
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rilevato, da un lato, che “con l’atto di divisione per notar Mobilio

della relazione tecnica d’ufficio.
Né – ha aggiunto la sentenza – rileva il fatto che non siano
stati indicati contorni e caratteristiche di detta porzione di suolo
destinata a passaggio, “trattandosi pacificamente di una striscia

evincibile dagli allegati alla CTU e nella sentenza, che a tal fine
è necessario rimuovere quanto costituisce ostacolo a tale
realizzazione”, per cui non sussiste alcun equivoco in ordine al
contenuto del comando giudiziale, non essendo con esso stato
ordinato, come asserisce l’appellante, il ripristino di una strada
mai esistita, peraltro nemmeno chiesta dall’attrice, avendo il
tribunale ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, modificato
in violazione dell’impegno assunto con l’atto di divisione,
mediante l’eliminazione della recinzione e di quant’altro
necessario al recupero della disponibilità al transito della
porzione destinata al passaggio.
E neppure rileva – ha osservato la corte – il fatto che,
secondo l’appellante, sarebbe impossibile lasciare libera la
striscia di suolo, in quanto sarebbe necessario abbattere la
costruzione edificata dall’impresa Marzulli, “poiché per un verso
si controverte della striscia di terreno insistente sulla proprietà
Peluso e non su quella Marzulli (originariamente appartenente a
Scotto di Minico Maria) e, per altro verso, tanto non è dato
rilevare dalle risultanze della CTU”.
E neppure, infine, rileva – ha concluso la corte – che l’attrice
non sia più nella disponibilità del proprio fondo per l’intervenuta
edificazione ad opera di terzi, “sussistendo l’interesse originario
ad agire a tutela del diritto di passaggio, né potendo lo stesso
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di 5 metri sul lato ovest del comporto originario ed essendo

ritenersi venuto meno a seguito di eventuale alienazione
avvenuta in corso di causa, essendo ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
la signora Scotto legittimata a stare in giudizio anche
successivamente alla vendita del proprio terreno, con i connessi

pretesa titolarità legittima la parte in causa”, sicché “la vendita
non può assumere … la valenza di una rinuncia all’esercizio del
diritto correttamente azionato”.
Luigi Peluso, con ricorso notificato il 21/2/2014 , ha chiesto,
per due motivi, la parziale cassazione della sentenza resa dalla
corte d’appello.
Resiste con controricorso, notificato il 28/3/2014, Maria
Scotto di Minico.
Il ricorrente, in data 17/11/2017, ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con

il primo motivo, il ricorrente, lamentando la

violazione dell’art. 100 c.p.c. e l’errata applicazione dell’art. 111
c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la
corte d’appello non ha ritenuto che l’attrice fosse priva
dell’interesse ad agire nonostante il fatto che la stessa, avendo
alienato il fondo, non riceverebbe alcuna utilità dalla
realizzazione della strada, la quale, peraltro, non interessa
neanche l’acquirente, che ha costruito sulla relativa striscia di
suolo.
2.Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha
condannato a lasciare libera una striscia di terreno di cinque
metri di larghezza senza considerare lo stato dei luoghi, dai
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diritti, dovendo identificarsi il diritto controverso in quello la cui

quali si evince che la costruzione del Peluso non ha utilizzato
per intero la propria quota di suolo ed ha lasciato sul lato est
una ampia zona libera che teoricamente potrebbe essere
destinata a strada, né ha considerato la fattibilità della strada,

di una strada destinata a consentire il passaggio con qualsiasi
mezzo, con la sua conseguente irrealizzabilità, e con salvezza,
in ogni caso, dell’attuale divieto alla realizzazione della strada in
conseguenza della recente variante al PRG della città di
Taranto.
3.11

primo motivo è infondato. Premesso che, come

evidenziato in sentenza senza che il rilievo risulti essere stato
censurato dal ricorrente, l’attrice ha provveduto alla vendita
dell’immobile nel corso del giudizio, ritiene la Corte che la
successione a titolo particolare nel diritto controverso, così
come regolata dall’art. 111 c.p.c., si verifica non soltanto nel
caso in cui sia stato alienato il medesimo diritto che forma
oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l’alienazione
importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il
subingresso dell’acquirente nella posizione giuridica attiva o
passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio
(Cass. n. 8316/2003). Pertanto, nel caso in cui la proprietaria
del fondo dominante, che abbia agito per far valere la servitù
della quale è, come tale, titolare, trasferisca nel corso del
processo il fondo a terzi a titolo particolare, trova applicazione
l’art. 111 c.p.c., a norma del quale il giudizio prosegue tra le
parti originarie ma la sentenza pronunciata contro quest’ultime
ha effetto anche nei confronti di chi abbia acquistato a titolo
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non essendo stati indicati i limiti, i contorni e le caratteristiche

particolare il fondo e, quindi, la servitù, il quale può essere
chiamato in giudizio o può intervenirvi mentre l’alienante, se le
altre parte vi consentono, può essere estromesso.
4.11 secondo motivo, neppure autonomamente articolato, è

depositata dopo 1’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione
l’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo in vigore successivamente alle
modifiche apportate dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni con la I. n. 134 del 2012, a norma
del quale, come già in precedenza osservato, la sentenza può
essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti: vale a dire, come affermato
dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014) – oltre per l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale
anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione – (solo) per il vizio dell’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo,
vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito
diverso della controversia (Cass. n. 14014/2017, in motiv.;
Cass. n. 9253/2017, in motiv.; Cass. n. 7472/2017).

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del pari infondato. La sentenza impugnata è stata, infatti,

Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha lamentato
che la corte d’appello non ha esaminato lo stato dei luoghi, che
impedisce la realizzazione della strada, né ha tenuto conto della
necessità che siano indicati limiti, contorni e caratteristiche

Sennonché, la sentenza impugnata ha esaminato i fatti in
questione, dandone espressamente conto nella motivazione
nella parte in cui, come detto, ha, per un verso, evidenziato che
non rileva il fatto che non siano stati indicati contorni e
caratteristiche della porzione di suolo destinata a passaggio,
“trattandosi pacificamente di una striscia di 5 metri sul lato
ovest del comporto originario ed essendo evincibile dagli
allegati alla CTU e nella sentenza, che a tal fine è necessario
rimuovere quanto costituisce ostacolo a tale realizzazione”, per
cui non sussiste alcun equivoco in ordine al contenuto del
comando giudiziale, e, per altro verso, che neppure rileva il
fatto che, per lasciare libera la striscia di suolo, sarebbe
necessario abbattere la costruzione edificata dall’impresa
Marzulli, “poiché … si controverte della striscia di terreno
insistente sulla proprietà Peluso e non su quella Marzulli
(originariamente appartenente a Scotto di Minico Maria)…”.
Né, infine, può rilevare il fatto che, a dire del ricorrente, la
strada in questione non potrebbe essere realizzata per il divieto
conseguente alla recente variante al PRG della città di Taranto,
posto che, come giustamente rilevato dal Pubblico Ministero,
non si tratta, nel caso di specie, di realizzare una nuova strada
ma solo di rimuovere dal fondo servente le opere impeditive
all’esercizio della servitù di passaggio in favore del fondo
Ric. 2014 n. 5433 Sez. 2 – CC 23-11-2017

della striscia per la realizzazione della strada.

dominante.
5.11 ricorso, in definitiva, dev’essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate
in dispositivo.

l’applicabilità dell’art. 13, comma

1-quater,

del d.P.R. n.

115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese in favore della controricorrente, che liquida
in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali
ed accessori come per legge. Dà atto della sussistenza dei
presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma

1-quater, del

d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della I. n. 228/2012.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Seconda Civile, il 23 novembre 2017.
Il Presidente
dott. Stefano Petitti

Jj(

1.1 Funzionario Giudiziario
NERI

DE

Roma,

tAro IN CANCELLERIA

1 6 FEB. 2013

7.12. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per

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