Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3851 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 19/10/2016, dep.14/02/2017),  n. 3851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26887-2011 proposto da:

B.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CUFFARO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALTER PERANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SANT’ANDREA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

REMIGIO BELCREDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/07/2011 R.G.N. 1512/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato CUFFARO VINCENZO;

udito l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA per delega Avvocato CONTALDI

MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 4/7/2011, confermò la decisione del giudice di primo grado, che, investito delle domande proposte da B.P., agente, nei confronti della preponente Sant’Andrea s.p.a., nonchè delle domande riconvenzionali avanzate da quest’ultima, aveva accolto la domanda dell’agente diretta al conseguimento dell’indennità di fine rapporto prevista dalla disciplina dell’AEC, rigettando quella diretta al conseguimento dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 c.c., nonchè dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità per patto di non concorrenza, ritenendo assorbita la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate annualmente per il patto di non concorrenza e accogliendo, altresì, la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di provvigioni erroneamente pagate. Osservò la Corte che l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. non era dovuta, essendosi verificata la decadenza annuale prevista dal quinto comma della norma citata, poichè la lettera inviata dal B. alla convenuta non conteneva alcun riferimento all’indennità di fine rapporto, ma piuttosto a pretese collegate a un rapporto di lavoro subordinato. Quanto all’indennità di mancato preavviso, ritennero i giudici del merito che l’attività dell’agente non poteva essere assimilata a quella dell’agente monomandatario, essendo a tal fine irrilevante che “di fatto” l’attività si fosse esplicata sempre nell’interesse di un unico preponente ed occorrendo la qualità di monomandatario, in concreto mancante (in contratto, anzi, era prevista la facoltà per l’agente di “rappresentare, distribuire o fabbricare prodotti non concorrenti” a condizione che informi per iscritto il fabbricante e senza che ciò pregiudichi il puntuale adempimento degli obblighi assunti con il contratto). In ordine all’indennità per il patto di non concorrenza la Corte d’appello rilevò che la nuova previsione normativa al riguardo trovava applicazione con riferimento al momento in cui il patto esplicava la sua efficacia e che, tuttavia, un’indennità per la non concorrenza era prevista in contratto, sin dall’origine, anteriormente alla vigenza della legge richiamata, da corrispondere mediante erogazioni durante la vigenza del contratto e non alla conclusione del medesimo, come previsto dalla citata norma; rilevava, quindi, che l’indennità era stata in concreto erogata, con la conseguenza che l’agente non poteva pretendere di percepire nuovamente una somma per lo stesso titolo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il B. sulla base di tre motivi. Resiste la società con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Il ricorrente deduce con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., comma 5, in relazione agli artt. 1 e 4 Cost., art. 24 Cost., comma 1 e art. 41Cost., comma 2, nonchè in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, degli artt. 14 e 47 Carta dir. fond. Unione europea, art. 6 Cedu, art. 12 preleggi e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Rileva che i giudici del merito avevano fondato la decisione sul principio secondo il quale la comunicazione al preponente dell’intenzione di far valere i propri diritti deve presupporre l’esatta qualificazione del titolo che origina i diritti medesimi (nella specie il rapporto di agenzia). Osserva che un’interpretazione costituzionalmente adeguata esclude che la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti da prestazioni lavorative possa dipendere dall’esatta qualificazione giuridica del titolo che dà origine a quei diritti e che, pertanto, rimane privo di considerazione il richiamo contenuto nella lettera del lavoratore al trattamento di fine rapporto, costituente l’omologo del trattamento previsto dall’art. 1751 c.c..

1.2. La censura è infondata. Al fine di tutelare le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici è necessario, infatti, che l’adempimento atto ad evitare la decadenza si esplichi in relazione a una pretesa determinata, individuata anche mediante l’indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, costituente imprescindibile elemento distintivo della pretesa medesima. Al di fuori dell’area individuata mediante la richiesta così determinata deve ritenersi operante l’effetto preclusivo della decadenza, senza che possa utilmente farsi riferimento alla giurisprudenza in tema di effetti dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ipotesi in cui la volontà di contestare la validità ed efficacia dell’atto impugnato vale a individuare senza possibilità di equivoci l’ambito della tutela che s’intende fare valere. L’interpretazione offerta dalla Corte territoriale, pertanto, si rivela corretta, dovendosi considerare che l’interpretazione della norma deve garantire anche la tutela della parte che dell’avverarsi della decadenza si giova.

2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1370 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Rileva che la Corte d’appello aveva affermato che la preclusione posta all’agente di svolgere attività in relazione a prodotti commerciali delle Società BPK e nuova BPK fosse sufficientemente determinata e concretamente individuata nell’oggetto, con la conseguenza che l’agente non poteva essere ritenuto monomandatario di fatto. Osserva che la Corte d’appello non aveva ricercato l’intenzione effettiva dei contraenti, quale manifestatasi nel corso del rapporto e desumibile in base a ragionamento presuntivo, adeguatamente considerando la circostanza in forza della quale all’agente resta preclusa ogni altra attività dal tenore dell’art. 3 delle condizioni generali di contratto, in relazione alle quali vale la regola ermeneutica di cui all’art. 1370 c.c., secondo cui, nel dubbio, la clausola deve essere interpretata in favore dell’aderente.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Si rivela corretto, infatti, il ragionamento della Corte d’appello, fondato sull’interpretazione testuale della previsione contrattuale, non posta in crisi dal richiamo all’art. 1370 c.c. (peraltro non pertinente, non risultando che si tratti di contratto concluso con moduli o formulari unilateralmente predisposti), nè da quello all’art. 1362 c.c., dato che ai fini dell’interpretazione del contratto rilevano i comportamenti di fatto comunque riferibili a entrambe le parti. Nella specie, invece, come evidenziato dalla Corte territoriale, all’agente era contrattualmente consentito, pur nel rispetto del patto di non concorrenza, di assumere obblighi con altri mandanti, talchè il non avvalersi di detta facoltà era riconducibile a scelta unilaterale dello stesso agente e non valeva a trasformare il rapporto in quello proprio dell’agente monomandatario.

3. Deduce ancora il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 bis c.c., dell’art. 1414 c.c., comma 3, artt. 1417, 2702 e 2709 c.c., in relazione all’art. 12 preleggi e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Rileva che erroneamente non era stata riconosciuta un’indennità quale remunerazione del patto di non concorrenza in occasione della cessazione del rapporto, eventualmente da cumularsi con quella prevista pattiziamente. A tale ultimo proposito osserva che le somme che la Corte d’appello ritiene versate a titolo di remunerazione del patto di non concorrenza sono indicate in sede di fatturazione come “quota provvigionale mensile fissa”; che la Corte non spiega perchè tali compensi fissi non avrebbero natura provvigionale, in contrasto con il tenore letterale delle indicazioni riportate nelle fatture versate in atti (che sono state accettate e interamente saldate senza contestazioni), con negazione dell’efficacia probatoria che alle fatture è assegnata dall’art. 2709 c.c., poichè entrambe le parti rivestono la qualifica di imprenditori commerciali. Rileva che era precluso dal disposto di cui all’art. 1417 c.c., oltre che illogico e contraddittorio, il ragionamento presuntivo utilizzato dalla Corte, posto che il presunto intento simulatorio era in contrasto con l’affermazione secondo la quale “in base ai conteggi risulta che il compenso per il patto di non concorrenza è stato pagato in misura maggiore a quella attualmente rivendicata”. Afferma che tale presunzione era anche in contrasto con la certificazione delle somme assoggettate a ritenuta d’acconto, in cui agli importi percepiti dall’agente veniva assegnata la qualificazione di provvigioni.

3.2. La censura è priva di fondamento. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente evidenziato come non spettasse all’agente un corrispettivo per il patto di non concorrenza al termine del rapporto in base alla nuova previsione codicistica, in ragione del fatto che tale tipo di compenso, per il medesimo titolo, era stato già erogato in costanza di rapporto in forza di espressa previsione contrattuale. Sul punto il ragionamento della Corte non risulta adeguatamente censurato sotto il profilo motivazionale nei termini previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. La citata norma, infatti, “prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014, Rv. 632989). Ne consegue che, nella sostanza, il ricorrente si è limitato a proporre una valutazione delle risultanze emergenti dagli atti alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335).

4. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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