Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3850 del 18/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3850 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 26528/2012 proposto da:
ZACCARELLI CARLO (C.F.: ZCC CRL 46P06 F502D), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Stefano Paglierani, Elio Piersanti
Gessaroli e Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, via del
– ricorrente —
Viminale, n. 43;
contro
MUCCINI GUIDO (C.F.: MCC GDU 34B06 F136D), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Mario Gamberini e Virginio
Frattarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via C.
Mlrabello,
n.6;
– controricorrente –
e
ZACCARELLI MASSIMO (C.F.: ZCC MSM 62S06 H294R);
–
4
– intimato –
per la cassazione della sentenza n. 504 del 2012 della Corte di appello di Bologna,
depositata il 29 marzo 2012 (e notificata il 6 agosto 2012).
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Data pubblicazione: 18/02/2014
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2014
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata — ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. —
nell’interesse del ricorrente;
sentito l’Avv. Guido Meloni per il ricorrente;
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione,
notificato il 28 luglio 1997, il sig. Guido Muccini conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Rimini, i sigg.ri Carlo e Massimo Zaccarelli perché fosse accertato e dichiarato che gli
stessi avevano realizzato una costruzione sul fondo di loro proprietà, sito in Misano
Adriatico, Via del Carro, nel mancato rispetto delle distanze legali previste dal regolamento
comunale, in violazione degli artt. 872 e 873 c. c..
Chiedeva, inoltre, che fosse ordinato ai convenuti di demolire quanto edificato, con il
risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva il sig. Carlo Zaccarelli, eccependo, in via preliminare, il difetto di notifica i
dell'atto di citazione e chiedendo, per l'effetto, la rinnovazione dell'atto introduttivo ovvero,
in subordine, la rimessione in termini ex art. 184 c.p.c.; il sig. Massimo Zaccarelli rimaneva
contumace.
Nel merito, contestava l'intervenuta prescrizione dell'azione attorea, in quanto nessun atto
interruttivo era stato posto in essere dal sig. Muccini dal tempo della realizzazione del
manufatto sino all'esperimento dell'azione de qua.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 987/02, definitivamente pronunciando, ogni altra
istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea,
dichiarava tenuti i convenuti a rispettare la distanza minima di 5 metri dal confine con il
terreno dell'attore e, per l'effetto, li condannava ad arretrare in conformità la propria
costruzione, demolendo quanto edificato a distanza inferiore; rigettava la domanda
2 rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 11 giugno 2013, la atttorea di risarcimento danni; compensava integralmente le spese di lite, ponendo a
carico delle parti, in solido, le spese di c.t.u..
Il sig. Carlo Zaccarelli, con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2002, proponeva
appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, riproponendo, altresì, le
argomentazioni in merito al difetto di notifica del libello introduttivo e della conseguente Si costituiva il sig. Guido Muccini, formulando appello incidentale per ottenere il
riconoscimento dei danni conseguenti all'opera svolta dal confinante Zaccarello Carlo.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 504/2012, depositata il 29 marzo 2012 e
notificata il 6 giugno 2012, definitivamente pronunciando, rigettava sia l'appello principale,
sia quello incidentale, confermando l'impugnata sentenza e condannando il sig. Carlo
Zaccarelli alla rifusione, per due terzi, delle spese del giudizio, con compensazione del
restante terzo.
Avverso la suddetta sentenza Zaccarelli Carlo proponeva ricorso per cassazione,
notificato il 13 novembre 2012 e depositato il 3 dicembre 2012, articolato in due motivi.
Muccini Guido si costituiva con controricorso, mentre Zaccarelli Massimo non svolgeva
alcuna attività difensiva.
Ritiene il relatore, che avuto riguardo all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'ad. 375 n. 5,
c.p.c., sussistono le condizioni per pervenire al rigetto del ricorso per sua manifesta
infondatezza e, quindi, per la sua conseguente definizione nelle forme del procedimento
camerale.
Si deve, in via preliminare, dichiarare infondata l'eccezione di nullità della procura speciale
apposta a margine del ricorso.
Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, la procura conferita a
margine del ricorso per cassazione si presume, di per sé, dotata del carattere di specialità
(cfr., in proposito, Cass. n. 26504 del 2009, secondo cui "il mandato apposto in calce o a
3 necessità di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c.. margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini
della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicché risultano irrilevanti
sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula
adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito"; in
senso conforme, cfr., ex plurimis, Cass. n. 15692 del 2009; Cass. n. 9493 del 2007; Cass. Con il primo motivo formulato il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione
degli artt. 138, 140, 184 bis e 294 c.p.c., in relazione all'ad. 360 n. 3 c.p.c., per aver la
Corte territoriale negato che la notifica del libello introduttivo del primo grado fosse affetta
da alcun tipo di vizio.
Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, manifestamente infondata.
Infatti, la Corte territoriale, nel pervenire alla sua decisione, si è conformata ai principi,
ormai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Infatti, la Code bolognese ha, dapprima, indicato i principi basilari in tema di notificazione
alla persona fisica (ponendo, precisamente, riferimento al valore presuntivo delle
risultanze anagrafiche, alla prevalenza - se abituale - della dimora di fatto, all'onere di
procedere ivi alla notificazione se conosciuta o conoscibile, all'onere probatorio a carico
del destinatario eccipiente, alla valutazione rigorosa degli elementi probatori allorché non
consistenti di prove tipiche ma, a loro volta, di natura indiziaria) e, successivamente, ha
rilevato che l'abituale presenza in una proprietà non esclude che il centro principale dei
propri interessi permanga presso la residenza anagrafica.
Dunque, sulla scorta di tale considerazione, la stessa Corte ha negato che la notifica
dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse viziata, avendo ritenuto l'allegazione
dell'appellante (conoscenza di controparte della propria effettiva dimora in Misano
Adriatico, anziché Via Palestrina), priva di riscontro probatorio e difettante del requisito di
significa tività.
4 n. 10539 del 2007). Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, che però era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5
c.p.c., con riguardo alla preesistenza del manufatto, all'intervenuto condono dello stesso,
all'avvenuta autorizzazione amministrativa relativa alla modifica di destinazione d'uso del
medesimo, ed, in ogni caso, all'ultroneità della pronuncia rispetto alla domanda spiegata Tale doglianza si prospetta, all'evidenza, manifestamente destituita di pregio.
Infatti, la Corte territoriale (così come in precedenza aveva fatto il giudice di primo grado),
nell'iter logico-giuridico che ha condotto alla pronuncia ivi impugnata, ha esaminato e
valutato, con sufficiente adeguatezza, ogni fatto decisivo sottoposto alla sua attenzione
dalle parti.
Come si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, la Corte bolognese, ribadendo le
conclusioni espresse dal primo giudice e conformemente ai risultati della c.t.0 esperita in
primo grado, ha affermato che il manufatto oggetto di causa si sarebbe dovuto ritenere
una nuova costruzione, considerando i seguenti dati : "lunghezza m. 12,60 — 12,70 invece
di 12,50; larghezza m. 5,20 invece di m. 4; comparsa di una porta e 5 finestre sulla
muratura lato Muccini ".
Pertanto, in virtù delle nuove caratteristiche totalmente diverse, sia dal punto di vista
strutturale che architettonico, rispetto al manufatto originario, e adeguandosi ai principi
espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice di appello ha sottolineato che non
si trattava di una mera ristrutturazione di un fabbricato destinato a civile abitazione, a
causa dell'aumento di volumetria accertato mediante consulenza tecnica (cfr. Cass., ord.,
n. 21578 del 2011, per cui, "nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di
cui all'art. 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - la semplice
"ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente
interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le
5 dal sig. Muccini Guido nei confronti del sig. Zaccarelli Guido. componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre
è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per
evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca
nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie
dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima"; in senso conforme, cfr.
Cass. n. 3391 del 2009 e Cass. n. 9637 del 2006).
Basandosi su tali dati, la stessa Corte territoriale ha correttamente ravvisato, in
applicazione della norma urbanistica locale (art. 869 c.c.), la violazione della distanza
legale minima dal confine con diritto al ripristino, in quanto il manufatto costruito dal
ricorrente era dotato dei caratteri propri di una nuova costruzione, con la conseguenza
che, secondo il P.R.G. del Comune di Misano Adriatico, era soggetto al rispetto delle
distanze legali di metri 5 dal confine.
Infine, è opportuno sottolineare l'irrilevanza della circostanza dedotta dal ricorrente circa
l'esistenza del manufatto sulla proprietà del sig. Zaccarelli da un tempo tale da
determinare l'usucapione dello stesso, in quanto la totale demolizione e ricostruzione del
manufatto determina la perdita del diritto di usucapirlo (diritto, che, comunque, il ricorrente
non ha mai fatto valere con domanda riconvenzionale).
In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere
nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza di tutti i
motivi formulati, in relazione all'ipotesi enucleata dall'art. 375 n. 5 c.p.c. >>.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella
relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, la memoria difensiva depositata – ai sensi
dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. — nell’interesse del ricorrente non apporta nuove
argomentazioni sul piano giuridico che risultino idonee a confutare, in modo determinante,
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aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla
il contenuto della relazione stessa, non emerse nemmeno all’esito della discussione orale
camerale;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del
presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri
caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).
Non occorre, invece, adottare alcuna pronuncia sulle spese in ordine al rapporto
processuale instauratosi tra il ricorrente e l’intimato Zaccarelli Massimo, che non ha svolto
attività difensiva nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.700,00,
di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 9 gennaio 2014.
previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel