Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3850 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3850 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

ricorso 3410-2014 proposto da:
LUCIA

VITA

CRESCENZIA,

LUCIA

ROCCO

DONATO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA
24, presso il dottor GARDIN MARCO, rappresentati e
difesi dagli avvocati MARIA CARMELA GIOSCIA, DONATELLO
GENOVESE;
– ricorrenti contro

2017
3056

SANTORO ANGELO, SANTORO VITANTONIO, SANTORO ANNA,
SANTORO MARIA, LUCIA MARGHERITA, SANTORO ANNAMARIA,
SANTORO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GREGORIO VII 466,

presso lo studio dell’avvocato

GTUSRPPE SALVATORE COSSA,

rpprosentati e

dall’avvocato FERNANDO MOLINARI;

dfesi

Data pubblicazione: 16/02/2018

- controricorrenti nonchè contro

SANTORO DONATO, VALANZANO MARIA, SANTORO ROSANNA,
SANTORO KATIA, SANTORO STEFANIA, SANTORO VERONICA;
– intimati –

POTENZA del 05/07/201A;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 743/2012 del TRIBUNALE di

Rilevato che :
è stata impugnata con ricorso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.
la sentenza n. 743/2012 del Tribunale di Potenza, già
impugnata innanzi alla Corte di Appello di Potenza con
appello dichiarato inammissibile con ordinanza in data 13

Il ricorso è fondato su un motivo ed è resistito con
controricorso delle parti intimate, che hanno -in via
preliminare- eccepito la tardività del ricorso.
Anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie
in giudizio, va riepilogato , in breve e tenuto conto del tipo
di decisione da adottare, quanto segue.
Il Tribunale di Potenza rigettava le domande degli odierni
ricorrenti tesi ad ottenere la declaratoria di estinzione della
servitù di passaggio a favore della proprietà degli odierni
controricorrenti per cessata interclusione dei Idyi loro fondi
ovvero per non uso.
Hanno depositato memorie sia 14, parti ricorrenti che quelle
controjicorrenti.
Il P.G. ha concluso, così come in atti, per la inammissibilità
del ricorso.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
3

giugno 2013.

Considerato che :
1.- Con il motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art.
360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione dip/
morme di legge ( artt. 1032, 1051 e 1055 c.c.).
2.- Riportato doverosamente il motivo di doglianza di cui al

Deve , in via preliminare ed alla stregua dei noti principi
ermeneutici, valutarsi – anche all’esito della succitata
proposta eccezione e delle conclusioni del P.G.l’ammissibilità del proposto ricorso.
Quest’ultimo è inammissibile essendo stato proposto il 24
gennaio 2014 oltre il termine di sessanta giorni (spirato,
nell’ipotesi il 27/9/2013) dalla data (13/6/2013) della
comunicazione ai difensori dell’ordinanza ai sensi dell’art.
348 bis c.p.c..
Le deduzioni di cui alla memoria delle parti ricorrenti tese a
far affermare l’inidoneità della comunicazione di cui innanzi
al fine della decorrenza dei termini sono destituite di
fondamento.
Con riferimento ai termini di impugnazione ai sensi dell’art.
348 ter c.p.c. , secondo nota e condivisa giurisprudenza
costante di questa Corte ( Cass. n.ri 12928/2014 e
24669/2017) , i termini di sessanta giorni per la tempestiva
impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.

4

ricorso, la Corte osserva quanto segue.

decorrono dalla comunicazione dell’ordinanza anche ove
avvenuta a mezzo p.e.c…
Deve , inoltre, rilevarsi -quale ulteriore causa di
inammissibilità- che nel ricorso manca del tutto l’indicazione
del o dei motivi di gravame svolti innanzi alla Corte di

Il motivo e , conseguentemente, i( ricorso è quindi
inammissibile.
3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in
solido, al pagamento in favore dei controricorrenti delle
spese del giudizio, determinate in C 2.700,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

5

appello.

ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

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23 novembre 2017.

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