Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3850 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 12/10/2016, dep.14/02/2017),  n. 3850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI PIETRO – Presidente –

Dott. DE GREGORIO FEDERICO – rel. Consigliere –

Dott. LORITO MATILDE – Consigliere –

Dott. LEO GIUSEPPINA – Consigliere –

Dott. BOGHETICH ELENA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14162-2011 proposto da:

SKF INDUSTRIE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

E. GIANTURCO 5, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CARBONI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIANO FERRARI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.R. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/03/2011 R.G.N. 322/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 79 in data 25 gennaio 2011 (r.g. n. 322/2010), depositata il 10 marzo 2011 e notificata unitamente al precetto l’undici maggio 2011, in parziale riforma della impugnata pronuncia – emessa dal Tribunale di Pinerolo il 10 febbraio 2009 e pubblicata il successivo tre marzo, con l’integrale rigetto delle pretese avanzate dall’attore D.R. – condannava la convenuta S.K.F. Industrie S.p.a., appellata dichiarata contumace, al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in favore dell’appellante in complessivi 4611,00 Euro, oltre accessori dal dicembre 2009, nonchè al rimborso di Euro 500,00 a titolo di spese mediche, oltre interessi e rivalutazione dal momento dell’esborso, nonchè al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u..

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’anzidetta società con atto notificato il 24 maggio 2011, affidato ad un solo motivo, eccependo (ex art. 360 c.p.c., n. 4), la nullità della notifica del ricorso d’appello, nonchè del procedimento di secondo grado (“cui consegue la definitività della sentenza di prime cure”), lamentando quindi pure la violazione dell’art. 112 Cost. (rectius art. 111 Cost.), secondo cui ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, in posizione di parità.

D.R. è rimasto intimato.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pur indicando il ricorso de quo che l’impugnata sentenza di appello risulta notificata unitamente al precetto in data 11 maggio 2011, nel prosieguo dell’atto la società assume che per mero caso, a seguito di un decreto di liquidazione delle spese di c.t.u., obbligatoriamente da notificare anche al contumace, la stessa soltanto nella terza decade di aprile avrebbe avuto notizia del giudizio ormai definito con sentenza resa nel gennaio 2011, poi depositata con la motivazione il successivo 10 marzo. Quindi, sarebbe stato così possibile accertare che, malgrado la costituzione nel giudizio di prime cure, avvenuta con una memoria nel cui frontespizio era stata indicata l’elezione di domicilio, presso Io studio del difensore in Torino, alla via Cavalli 12, la notificazione del ricorso di cui all’art. 434 c.p.c., unitamente al decreto presidenziale di fissazione ex art. 435 stesso codice di rito, era stata eseguita presso la cancelleria del Tribunale di Pinerolo, ai sensi del R.D. n. 37 del 1937, art. 82.

In seguito, il D. aveva chiesto la notifica del precetto.

Quindi, la ricorrente lamenta in effetti l’invalidità della suddetta notifica del ricorso d’appello presso la cancelleria del giudice (di Pinerolo), che aveva emesso la sentenza impugnata, e non già presso il domicilio eletto in Torino presso il difensore costituito, ricadendo il circondario di quel Tribunale nello stesso distretto di TORINO.

A sostegno delle sue tesi la ricorrente ha richiamato varia giurisprudenza per sostenere che l’art. 82 citato si applica al giudizio di primo grado ed in appello solo per il procuratore esercente fuori distretto.

Le anzidette doglianze risultano infondate alla luce della seguente condivisa giurisprudenza. Ed invero, come già autorevolmente affermato dalle Sezioni unite civili di questa Corte con sentenza n. 20845 del 5 ottobre 2007, “Ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – non abrogato neanche per implicito dalla L. n. 27 del 1997, artt. 1 e 6 ed applicabile anche al rito del lavoro – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonchè per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti” (conformi: Cass. n. 6419/08; Cass. n. 19440/08; Cass. n. 8225/11; Cass. n. 9298/12).

In seguito, le medesime Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto di quest’ultima (Cass. S.U., sentenza n. 10143 del 22 maggio/20 giugno 2012 – cui per ogni altro migliore riferimento integralmente si rimanda – conformi Cass. n. 4502 del 1996, nonchè n. 17764 del 19/07/2013. In senso contrario, v. invece Cass. 13587 del 2009 e n. 11486 del 12/05/2010).

Peraltro, secondo Cass. Sez. un. n. 10143 cit., solo a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25 esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (v. altresì conforme sul punto Cass. Sez. 6 – 2, n. 6752 del 18/03/2013.

Cfr. ancora, per altro verso, Cass. 1 civ. n. 7658 del 27/03/2013: il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – non è stato tacitamente abrogato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 170 cod. proc. civ., nè delle norme che disciplinavano l’iscrizione nell’albo dei procuratori, nè dalla L. 24 febbraio 1997, n. 27, artt. 1 e 6 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l’attività procuratoria. Principio affermato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1. Conforme tra le altre Cass. n. 6692 del 2002).

Orbene, nella specie la memoria difensiva di costituzione per S.K.F. Industrie S.p.a. davanti al Tribunale di PINEROLO, depositata per l’udienza del 31-10-07, indica come domicilio eletto lo studio dell’avv. Valeriano Ferrari in TORINO alla via Cavalli 12, ancorchè con richiesta di notifica dei provvedimenti a mezzo telefax al n. 011/4478055 (cfr. anche la corrispondente procura in calce alla copia del ricorso introduttivo, notificata in data 10-08-2007 – atto datato 8 ottobre 2007, peraltro senza neanche riferimento alla richiesta di comunicazioni tramite fax).

Va, inoltre, rilevato che l’appello de quo risulta proposto nell’anno 2010, per poi essere deciso come da dispositivo di sentenza letto all’udienza del 25 gennaio 2011, di guisa che nella specie non operano ratione temporis neanche le modifiche introdotte dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, richiamata dalle Sezioni unite con la succitata pronuncia n. 10143/12, peraltro limitatamente alle comunicazioni mediante p.e.c. (la L. 12 novembre 2011, n. 183 disponeva, tra l’altro, con l’art. 25, comma 5: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. La cit. L. n. 183 – c.d. Legge di stabilità 2012 – in G.U. n. 265 del 14-11-2011 – Suppl. Ordinario n. 234, entrava in vigore il primo gennaio 2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, art. 33, entrati in vigore fin dal momento della pubblicazione in data 14/11/11). Ad ogni modo, va rilevato che nella specie non era indicato l’indirizzo p.e.c. dell’avv. dell’avv. Valeriano Ferrari, procuratore costituitosi per la società resistente, poi appellata, qui ricorrente, e che comunque all’epoca (anni 2010/2011) non erano ancora operanti le norme sul c.d. processo civile telematico, che consentissero la notifica degli atti di appello tramite p.e.c. (cfr. tra l’altro Cass. Sez. 6 – 5, n. 20307 del 07/10/2016, circa la validità della notifica avvenuta, tramite posta elettronica certificata, successivamente all’emanazione delle norme regolamentari attuative del decreto ministeriale 21/02/2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014).

Nemmeno rileva l’indicazione del numero di fax, in quanto tale strumento di comunicazione non era ammesso per la notifica degli atti, ma al più soltanto per le comunicazioni di cancelleria ed in tal sensi va evidentemente anche intesa la richiesta di notifica dei PROVVEDIMENTI a mezzo telefax.

Infine, neanche il citato art. 82 è seriamente sospettabile di illegittimità costituzionale, visto che il Giudice delle Leggi con ordinanza n. 5/2007 già ha avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 e dell’art. 330 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che l’atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori dalla circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa. Infatti, secondo la Consulta, la prescrizione dell’onere di indicazione della residenza o dell’elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito rappresenta una scelta ragionevole, perchè funzionale a un più immediato e agevole espletamento delle formalità di notificazione, e la mancata elezione non impedisce il diritto di difesa, perchè l’avvocato ben può, con l’ordinaria diligenza, informarsi presso la cancelleria e ritirare l’atto, considerato, tra l’altro, che tale forma di notifica consegue al mancato adempimento dell’onere imposto al difensore dalle norme impugnate ed è quindi a lui imputabile.

Essendo, infine, D.R. rimasto intimato, non avendo qui svolto alcuna difesa in suo favore, nonostante la soccombenza di parte ricorrente, nulla va disposto per le spese di questo giudizio.

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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