Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3849 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. III, 17/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato SORRENTINO DOMENICO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BENOZZO GOZZOLI 60, presso – lo studio dell’avvocato

MONTONE REMO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – CONC. SERV. RISC. TRIB.;

– intimata –

e contro

TREVI FINANCE 2 S.P.A. e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

S.P.A. (OMISSIS) gia’ UNICREDITO GESTIONE CREDITI S.P.A. in forma

abbreviata “UGC BANCA S.P.A.” alla quale e’ stata conferita la

gestione dei crediti anomali con procura speciale notarile da

CAPITALIA S.P.A., in persona del Quadro Direttivo Sig. S.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 278,

presso lo studio dell’avvocato RIVELLI MASSIMILIANO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale del Notaio Avv. DARIA

ZAPPONE in ROMA 6/7/2010, REP. n. 2988, resistente con procura

speciale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5671/2006 del TRIBUNALE di ROMA QUARTA SEZIONE

CIVILE, emessa il 27/2/2006, depositata il 09/03/2006, R.G.N.

33093/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato DOMENICO SORRENTINO;

udito l’Avvocato REMO MONTONE;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO RIVELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la improcedibilita’ ex

art. 369 c.p.c. con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, n. 79676/94 r.g.e. Tribunale di Roma, intentata dalla Banca di Roma contro S.M., quale terzo datore di ipoteca a fronte di un mutuo concesso a tale Eurodue srl (che si adduce nelle more fallita), il bene pignorato e’ stato aggiudicato agli incanti del 25.1.01 a M.M. ed a lui trasferito con decreto del 2.7.01, ma il debitore esecutato, con ricorso del 27.11.02, lamenta l’illegittimita’ di detti atti per tardivita’ del versamento del saldo prezzo, avutesi solo il 5.3.01. Instauratosi il contraddittorio, si costituiscono il procedente e l’aggiudicatario, mentre l’interventore Banca Monte dei Paschi di Siena resta contumace; ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5671/06 pubbl. il 9.3.06, rigetta l’opposizione, ritenendo rispettate le prescrizioni dell’ordinanza di vendita (che fissava la decorrenza del termine del versamento del saldo del prezzo dalla definitivita’ della vendita) e comunque sospeso il decorso del termine in caso di presentazione di offerta in aumento dopo l’incanto dichiarata inammissibile.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione lo S. e resiste con controricorso il M., mentre per il cessionario del creditore procedente – la Trevi Finance 2 spa – deposita procura la UniCredit Credit Management Bank spa; ed alla pubblica udienza del 12.1.11 le parti compaiono svolgendo la discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. S.M. propone un unico ed articolato motivo, di violazione degli artt. 585 e 587 c.p.c. e di insufficienza o contraddittorieta’ o illogicita’ della motivazione, concluso con i seguenti quesiti: dica la Corte Suprema adita se, nel caso in cui l’ordinanza che dispone la vendita del bene immobile pignorato indichi la decorrenza del termine per il pagamento del prezzo dalla data della vendita, tale termine subisca (o non) interruzione per il caso in cui sia presentata offerta in aumento ai sensi dell’art. 584 c.p.c.; dica altresi’ la Corte se, nel caso in cui l’offerta in aumento sia dichiarata inammissibile in limine dal giudice dell’esecuzione, si verifichi (o non) l’interruzione del termine per il pagamento del prezzo, la cui decorrenza era fissata dalla data della vendita o dalla data dell’aggiudicazione definitiva.

4. M.M. deposita controricorso, lamentando: la tardivita’ del ricorso introduttivo; l’inammissibilita’ del motivo di vizio di motivazione, non configurabile nella fattispecie e comunque per mancanza del quesito ex art. 366 bis c.p.c.; l’improcedibilita’ per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata;

l’inammissibilita’ per novita’ della doglianza di carente motivazione sull’eccezione, proposta solamente in comparsa conclusionale e relativa alla mancata tempestiva produzione dei documenti comprovanti l’avvenuto versamento del prezzo. E sostiene, con ampie argomentazioni, la correttezza delle soluzioni interpretative adottate dall’impugnata sentenza.

5. UniCredit Credit Management Bank spa, nella descritta qualita’, non deposita peraltro controricorso e si limita a partecipare alla discussione orale.

6. Va rilevato che non e’ depositata – in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – la copia autentica della sentenza impugnata e notificata, nonostante lo stesso ricorrente adduca essersi avuta la notifica in data 1.8.06: quanto in atti e’ infatti si’ una copia autentica (e, per la precisione, esecutiva)t ma priva di qualsiasi relata di notifica. Com’e’ noto, per consolidata giurisprudenza, tale previsione e’ funzionale al riscontro, da parte di questa Suprema Corte, del rispetto della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2: e trattasi di riscontro a tutela dell’esigenza pubblicistica – e, come tale, non rientrante nella disponibilita’ delle parti – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale;

ne consegue che, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione:

dev’essere dichiarato improcedibile (tra le ultime, v. Cass. 11 maggio 2010 n. 11376).

L’eccezione preliminare di improcedibilita’ del ricorso e’ quindi fondata ed alla relativa dichiarazione deve limitarsi questa Corte, con conseguente condanna del ricorrente altresi’ alle spese del giudizio di cassazione in favore delle controparti, liquidate in relazione alle attivita’ in concreto svolte da ognuna di esse.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna S.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore di M. M. ed in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore della UniCredit Credit Management Bank spa.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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