Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3849 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3849 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 25227-2014 proposto da:
ZACCARDI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 PIANO l INT

5,

presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO MARTIRE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
OMINI;
– ricorrente contro
2017

MARCELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,

3028

VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO CIPOLLARO,

rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO MARCELLO, AUGUSTO VISCARDI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2085/2014 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 16/02/2018

1

di MILANO, depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/11/2017 dal Consigliere GUIDO

FEDERICO.

Esposizione del fatto
Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 17.8.2012 pronunciò il

dell’immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita
stipulato da costui con Francesco Marcello, subordinando il trasferimento
al pagamento, da parte di Zaccardi, del saldo prezzo di 132.000,00 euro,
entro il termine di 60 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza.
Verificatosi il passaggio in giudicato della sentenza senza che il
pagamento fosse avvenuto, il Marcello convenne in giudizio lo Zaccardi
innanzi al Tribunale di Lecco per sentir accertare il mancato pagamento e
per l’effetto dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per
inadempimento esclusivamente imputabile allo Ziccardi, autorizzando,
per l’effetto, il ricorrente a trattenere, a titolo di risarcimento dei danni, la
caparra confirmatoria ricevuta dal promissario acquirente ai sensi
dell’art. 1385 c.c.;
in subordine chiese dichiararsi l’inefficacia del trasferimento del diritto di
proprietà ex art. 2932 c.c. per mancato avveramento della condizione
sospensiva.
Lo Ziccardi, costituitosi, chiese il rigetto delle domande attoree ad
eccezione di quella, subordinata, avente ad oggetto l’accertamento del
mancato avveramento della condizione sospensiva e conseguente
inefficacia del trasferimento del bene; in via riconvenzionale, chiese la
condanna dell’attore alla restituzione della caparra versata maggiorata di
interessi.
Il Tribunale di Lecco, con ordinanza ex art. 702 bis cpc, accertò il
mancato avveramento della condizione sospensiva e conseguente

trasferimento in favore di Gianfranco Zaccardi della proprietà

inefficacia del trasferimento immobiliare, condannando il Marcello a
restituire la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, oltre ad

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado,
ha dichiarato la risoluzione del rapporto, costituitosi tra le parti in virtù
della sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Lecco, per
inadempimento di Gianfranco Ziccardi, ed ha affermato il diritto di
Francesco Marcello alla restituzione della somma di 35.328,42 euro, da
questi versata a titolo di caparra, oltre ad interessi legali.
Avverso detta sentenza ■’la proposto ricorso per cassazione, affidandosi a
cinque motivi, lo Ziccardi.
Il Marcello ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative.
Ritenuto in diritto
Il primo, articolato, motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.
112 cpc, sotto due distinti profili:
– si lamenta il vizio di ultra-petizione della sentenza impugnata, in
quanto, a fronte della domanda di recesso, esercitata nel giudizio di
appello dal Marcello, la Corte aveva pronunciato al risoluzione del
contratto ex art. 1453 c.c.;
la Corte d’appello aveva inoltre omesso di pronunciarsi sull’eccezione
dell’odierno ricorrente, il quale aveva chiesto di dichiararsi inammissibile
la domanda di recesso, in quanto formulata per la prima volta in appello.
Il motivo è fondato.

interessi.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo di questa
Corte, in caso di inadempimento del contratto preliminare di vendita, la

riparazione del danno, rappresentate dalla caparra, in caso di recesso,
ovvero dal risarcimento dei danni, secondo i criteri ordinari in caso di
richiesta di risoluzione del contratto ( Cass. 4164/2015).
Tali rimedi sono tra loro alternativi e non cumulabili (Cass. 18850/2004).
Orbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello, a fronte della domanda di
recesso dal contratto preliminare ex art. 1385 c.c. proposta in sede di
gravame dall’odierno resistente, ha pronunciato la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. c.c. , violando così il principio di
corrispondenza tra il “chiesto ed il pronunciato”.
Sussiste infatti disomogeneità tra la domanda di risoluzione giudiziale e
quella di recesso ed incompatibilità strutturale e funzionale tra la
ritenzione della caparra e la domanda di risoluzione del contratto per
inadempimento e conseguente condanna al risarcimento dei danni (Cass.
Ss.Uu. n.553/2009).
Non risulta, inoltre, che la Corte si sia pronunciata sull’eccezione di
inammissibilità ex art. 345 cpc dell’atto di impugnazione dell’ odierno
resistente , per mutamento della originaria domanda di risoluzione per
inadempimento in quella di recesso, inammissibilità che era stata
ritualmente sollevata nel giudizio di appello dall’odierno ricorrente.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame degli altri.
In accoglimento del ricorso va dunque dichiarata la nullità della sentenza
impugnata per violazione dell’art. 112 cpc e rinvio per nuovo esame ad

parte non inadempiente può scegliere tra due diverse possibilità di

altra sezione della Corte d’Appello di Milano, che provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.

La Corte accoglie respinge il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione
della Corte d’Appello di Milano.
Così deciso in Roma 21 novembre 2017

P.Q.M.

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