Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3849 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 05/10/2016, dep.14/02/2017),  n. 3849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10271-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M. C.F. (OMISSIS), MI.AN.MA. C.F. (OMISSIS),

L.V. C.E. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in Roma,

VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2117/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2013 R.G.N. 3789/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, con sentenza del 13 aprile 2013, ha condannato Poste Italiane Spa a corrispondere l’indennità L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4, in favore di Mi.An.Ma., L.V. e M.M., commisurata alla retribuzione globale di fatto dal 1 gennaio 2002, giorno dell’illegittimo licenziamento, sino a quello della effettiva reintegrazione o della legittima cessazione del rapporto di lavoro, somme analiticamente quantificate in dispositivo, oltre accessori e spese.

Per quanto qui ancora rileva la Corte romana, quanto alle conseguenze risarcitorie del licenziamento accertato come illegittimo, ha applicato il principio per il quale i lavoratori hanno diritto al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno di efficacia del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra ovvero di cessazione legittima del rapporto di lavoro: in proposito ha rilevato che “nessuna conseguenza può derivare dalla circostanza del raggiungimento del 65 anno di età in difetto di un atto risolutivo del rapporto di lavoro posto in essere dalla società Poste Italiane”.

In merito alla consistenza della retribuzione globale di fatto la Corte ha ritenuto dovute le indennità che, pur essendo correlate alla presenza giornaliera sul luogo di lavoro, in quanto connesse alla prestazione lavorativa dovevano essere interamente riconosciute nel loro ammontare così come determinato dalla contrattazione collettiva per i diversi periodi di riferimento.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane Spa con tre motivi. Hanno resistito con controricorso gli intimati, che hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4.- Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla impossibilità per la Mi. di rendere la prestazione lavorativa per raggiunti limiti di età, non potendo quindi il risarcimento del danno essere commisurato a retribuzioni che sarebbero maturate dopo il 65 o 67 anno di età. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 18 dello St. lav. da parte della sentenza impugnata la quale non avrebbe tenuto in conto che il raggiungimento del 65 o 67 anno di età aveva reso impossibile la reintegra e l’esecuzione della prestazione lavorativa da parte della Mi., con conseguente venir meno del sinallagma contrattuale e dell’obbligo retributivo derivante al datore di lavoro.

Premessa l’inammissibilità dei motivi rispetto ai lavoratori M. e L. negli stessi neanche menzionati, essi, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono comunque infondati tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte dalla quale non si ravvisa ragione per discostarsi.

Invero il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per il sorgere del diritto a pensione, determinando solo la recedibilità ad nutum dal rapporto e non già la sua automatica estinzione, non ostano, qualora vengano a verificarsi durante la pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento, all’emanazione del provvedimento di reintegra del lavoratore e alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ex art. 18 st. lav. nella misura corrispondente alle retribuzioni riferibili al periodo compreso fra la data del recesso e quella della reintegrazione, non giustificandosi per contro, al fine della liquidazione del danno subito dal lavoratore, alcun giudizio prognostico circa il termine nel quale, in relazione al raggiungimento della detta età pensionabile, il rapporto si sarebbe comunque interrotto, anche in assenza dell’illegittimo recesso (cfr. Cass. n. 6047 del 2014; Cass. n. 1908 del 1908 del 1998 nonchè Cass. n. 1462 del 2012 circa l’erroneità della sentenza di merito che ha limitato il risarcimento al compimento del 65 anno di età e non già fino alla reintegra).

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 18 St. lav., anche in relazione agli artt. 63, 64 e 78 CCNL Poste, per avere la Corte territoriale computato nella retribuzione globale di fatto emolumenti eventuali quali il premio di produttività, l’indennità di refezione e l’indennità di funzione Quadri.

Il motivo, pur riportando il contenuto delle clausole del CCNL del 2003 su cui esso si fonda, non indica se e dove sia stato prodotto il contratto collettivo di livello nazionale in forma integrale che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, pone come condizione di procedibilità, non potendo considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (tra le recenti v. Cass. n. 4350 del 2015).

5.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 11 aprile 2014 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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