Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3848 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – est. rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso per procura a margine del

ricorso dall’Avvocato Sandomenico Carmelo, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avvocato Donato Casteflucci in Roma, via

Posidippo n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimati –

avverso la sentenza n,379/01/01 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 30.11.2001;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in Camera di

consiglio del 21.1.2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI

Mario;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato inammissibile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso per Cassazione proposto dal M.G. avverso la sentenza in epigrafe indicata della Commissione tributaria regionale della Campania;

vista l’ordinanza con cui questa Corte, in data 24.10.2008, rilevata la nullita’ della notifica del ricorso e la mancata costituzione in giudizio degli intimati, ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine di 60 giorni;

rilevato che la predetta ordinanza e’ stata regolarmente comunicata, in data 27.12.2008. alla parte ricorrente, ma questa non ha provveduto a depositare il ricorso nuovamente notificato, entro il termine fissato, alla parte intimata;

ritenuto, pertanto, che il ricorso e’ inammissibile e che il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 291 c.p.c..;

considerato che non deve provvedersi sulle spese di lite.

P.T.M.

Dichiara inammissibile il ricorso ed estinto il giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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