Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3848 del 18/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3848
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – est. rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G., rappresentato e difeso per procura a margine del
ricorso dall’Avvocato Sandomenico Carmelo, elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’Avvocato Donato Casteflucci in Roma, via
Posidippo n. 9;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimati –
avverso la sentenza n,379/01/01 della Commissione tributaria
regionale della Campania, depositata il 30.11.2001;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in Camera di
consiglio del 21.1.2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI
Mario;
Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per Cassazione proposto dal M.G. avverso la sentenza in epigrafe indicata della Commissione tributaria regionale della Campania;
vista l’ordinanza con cui questa Corte, in data 24.10.2008, rilevata la nullita’ della notifica del ricorso e la mancata costituzione in giudizio degli intimati, ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine di 60 giorni;
rilevato che la predetta ordinanza e’ stata regolarmente comunicata, in data 27.12.2008. alla parte ricorrente, ma questa non ha provveduto a depositare il ricorso nuovamente notificato, entro il termine fissato, alla parte intimata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso e’ inammissibile e che il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 291 c.p.c..;
considerato che non deve provvedersi sulle spese di lite.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso ed estinto il giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010