Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3848 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 17/02/2020), n.3848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14998-2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 6,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA BRUNAZZO;

– controricorrente –

e contro

A.S., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4080/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal CONSIGLIERE DOTT. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

T.G. ricorre per cassazione contro il provvedimento n. 4080/2015 con cui il Tribunale di Venezia, ritenuta fondata la preliminare eccezione di decadenza per tardività, ha rigettato l’opposizione da egli proposta avverso la liquidazione della somma di Euro 11.000 in favore di R.V., per l’attività di consulente tecnico d’ufficio svolta nel procedimento r.g.n. 9210/2010.

Resiste con controricorso R.V..

Gli intimati A.S. e il Ministero della Giustizia non hanno proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 1 e art. 702-quater c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il Tribunale ritenuto applicabile all’opposizione contro i provvedimenti di liquidazione delle competenze del consulente tecnico d’ufficio il termine decadenziale di trenta giorni previsto per l’appello delle ordinanze emesse nel rito sommario di cognizione ex art. 702-quater c.p.c., quando invece il richiamato art. 170 non prescrive, a seguito delle modifiche del 2011, alcun termine di decadenza;

b) il secondo motivo denuncia, in via subordinata al precedente, il medesimo vizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I due motivi sono infondati. E’ vero – come sostiene il ricorrente che l’art. 170, che prescriveva il termine di venti giorni per instaurare l’opposizione avverso il decreto di liquidazione, oggi (a seguito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34) si limita a prevedere che “l’opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15”, art. 15 che, a sua volta, rinvia alle regole del rito sommario di cognizione. Questo però non significa, come ritiene il ricorrente, che la proposizione dell’opposizione possa avvenire sine die, senza rispettare termine alcuno. Come ha precisato la Corte costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016 – con la quale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17, nella parte in cui ha soppresso il termine di venti giorni – l’attrazione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (v. al riguardo Cass. 27418/2017).

Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione in esame, in quanto proposta il 19 settembre 2014, ossia passati oltre due anni dall’emissione del decreto di liquidazione, avvenuta il 6 luglio 2012.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Considerato che la decisione del giudice delle leggi, poi recepita da questa Corte, è intervenuta poco prima della proposizione del ricorso, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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