Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3848 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. III, 17/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7331-2006 proposto da:

S.G.C. S.R.L. SOCIETA’ GESTIONE CREDITI nella sua qualità di

procuratrice speciale della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

(OMISSIS), in persona del procuratore dott. M.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI 2011

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato COSENZA FRANCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAGIOLINI PAOLA giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.C. S.R.L. SOCIETA’ GESTIONI CREDITI quale procuratore speciale di

ARES FINANCE S.R.L. (OMISSIS), LANIFICIO MACOTEX S.N.C.

(OMISSIS), C.C. (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 12306-2006 proposto da:

C.F. (OMISSIS), C.C. (OMISSIS) in

qualità di eredi universali di R.A.M., LANIFICIO MACOTEX

S.N.C. (OMISSIS), in persona dei suoi legali rappresentanti G.

E. e C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MORI PIERGIOVANNI giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

S.G.C. S.R.L. SOCIETA’ GESTIONE CREDITI nella sua qualità di

procuratrice speciale della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

(OMISSIS), in persona del procuratore dott. M.

F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI

50, presso lo studio dell’avvocato COSENZA FRANCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FAGIOLINI PAOLA giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BANCA NAZIONE DEL LAVORO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1819/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

SEZIONE 1^ CIVILE, emessa il 8/7/2005, depositata il 13/12/2005,

R.G.N. 2224/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato PAOLA FAGIOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione, accoglimento

4^ motivo del ricorso principale, con assorbimento o rigetto degli

altri motivi, anche del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Lanificio Macotex snc, nonchè C.C. e F. quali eredi di R.A.M. (terza datrice di ipoteca), dedotto di essere assoggettati ad esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Prato ad istanza della B.N.L. s.a.c.f., hanno proposto opposizione con ricorso dep. il 10.3.98, lamentando tra l’altro – per quel che qui ancora interessa – l’eccedenza dei pagamenti eseguiti rispetto alla giusta entità del credito, che chiedevano di rideterminare.

Il tribunale di Prato, espletate due CC.TT.U. ed all’esito di una rimessione sul ruolo per la produzione di documenti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere – compensando le spese – per essere stata nel frattempo estinta la procedura esecutiva, ma la Corte di Appello di Firenze riformando sul punto, con sentenza n. 1819/05 pubbl. il 13.12.05, rigetta nel merito l’opposizione ed al contempo condanna l’esecutante a restituire “all’appellante” la somma di Euro 87.239,50, riconosciuta versata in eccedenza, pur condannandolo alle spese di lite.

In particolare, la Corte territoriale, dopo avere rilevato l’inammissibilità della preliminare doglianza dell’eccessività del valore dello staggito, attesa la mancata impugnazione della pure dispiegata istanza ex art. 496 c.p.c.: esclude la cessazione della materia del contendere; esclude integrare una domanda nuova la tesi degli appellanti sull’inapplicabilità degli interessi di mora dopo la risoluzione, essendo la stessa una mera difesa nuova e come tale ammissibile in appello; rileva peraltro la mancanza di prova sulla causale dello scioglimento del contratto e quindi dei presupposti della ‘ contestazione; quanto all’entità dei pagamenti intercorsi e provati con documenti, benchè prodotti dopo il termine ex art. 190 c.p.c., aderisce peraltro alla ricostruzione dei consulenti tecnici;

e, qualificata nuova ma non inammissibile la domanda di restituzione di ulteriori pagamenti derivanti da fatti nuovi sopravvenuti, conclude appunto per un’eccedenza di L. 168.819.230, posta a carico della accipiens B.N.L. anche dopo la cessione del credito da parte di questa alla Ares Finance (rappresentata dalla S.G.C. spa) in applicazione dell’art. 111 c.p.c..

2. Avverso tale sentenza propone dapprima ricorso per cassazione – iscritto al n. 7331/06 r.g. – la S.G.C., srl (già spa), quale procuratore speciale della Banca Nazionale del Lavoro, affidandolo a sei motivi; dal canto loro, resistono con unitario controricorso, iscr. al n. 12306/06 r.g., contestualmente dispiegando ricorso incidentale affidato ad un motivo, C.F. e C.C., quali eredi universali di R.A.M., nonchè il Lanificio Macotex snc nella dichiarata qualità di esecutato nella procedura n. 297/91 r.g.e. del Tribunale di Prato; ed a quest’ultimo ricorso incidentale resiste con ulteriore controricorso la S.G.C, nella qualità di procuratore speciale della Banca Nazionale del Lavoro.

Per l’udienza pubblica del 12.1.11 la S.G.C., srl deposita memoria e compare, mentre nessuno compare per i ricorrenti incidentali, nonostante la ritualità dell’avviso in cancelleria seguito al decesso di quello, dei loro procuratori costituiti in questo giudizio, che era anche domiciliatario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. La S.G.C., quale procuratrice della B.N.L. spa, notifica il ricorso a Lanificio Macotex snc in pers. dei ll.rr. p.t., a C. C., a C.F. ed alla S.G.C, quale procuratore speciale di Ares Finance srl e propone sei motivi:

3.1. un primo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione dell’art. 81 c.p.c. per omessa verifica della regolarità del contraddittorio e difetto di legitimatio ad causava: sostiene che, invero, i debitori esecutati erano il Lanificio Macotex srl e R. A.M., terza datrice di ipoteca, mentre l’opposizione è stata dispiegata da Lanificio Macotex snc in pers. Dei ll. rr. G. E. e C.C. e da C.C. e C.F. quali eredi della R.; ne consegue l’insanabile diversità tra opponente e debitore, anche a prescindere dalla carenza di verifica delle qualità spese;

3.2. un secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione dell’art. 100 c.p.c., per difetto di interesse ad agire: adduce che, infatti, l’opponente non era debitore, nè proprietario dei beni pignorati, nè ha mai pagato alcunchè all’esecutante BNL;

3.3. un terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione degli artt. 102 e 615 c.p.c: indica che, in effetti, era fin dall’inizio senz’altro litisconsorte necessario la reale debitrice esecutata, nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, ma che tanto è ora del tutto impossibile, per l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva;

3.4. un quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione degli artt. 183 e 189 c.p.c.: al riguardo, argomenta per l’erroneità della qualificazione di ammissibilità della domanda di restituzione dell’ulteriore somma di L. 400 milioni proposta alla seconda udienza di precisazione delle conclusioni, oltretutto fondata su di un documento proposto tardivamente, perchè relativo a fatto accaduto prima del verificarsi delle preclusioni istruttorie;

3.5. un quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli artt. 615 e 629 c.p.c., ritenendo che vada qualificata inammissibile la domanda di restituzione di pretesi indebiti dopo l’estinzione del processo esecutivo;

3.6. un sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., per erroneità dell’imputazione del versamento dell’ulteriore somma di L. 400 milioni, potendo legittimamente procedervi il debitore solo quando egli è convenuto e non quando – come nel caso di specie – sia attore in opposizione e comunque in carenza di prova sui fatti dedotti dal debitore stesso.

4. Con controricorso contenente ricorso incidentale (notificato a S.G.C., quale procuratore speciale di Ares In, Finance srl r a S.G.C. “quale asserita procuratrice speciale di B.N.L. spa” ed alla Banca Nazionale del Lavoro spa, già contumace in appello) C.F. e C.C., quali eredi universali di R.A.M., nonchè la Lanificio Macotex sne quale esecutata nella procedura n. 297/91 r.g.e. Trib. Prato propongono controricorso con ricorso incidentale, con cui:

4.1. eccepiscono il difetto di rappresentanza in capo a SGC srl per invalidità della procura alle liti a questa rilasciata: dovendo rilevarsi la carenza di poteri in capo al conferente e comunque la non operatività della procura a seguito dell’intervenuta cessione del credito ad Ares Finance o della sopravvenuta estinzione di qualunque credito al momento della costituzione di procura e riferendosi la causa alla restituzione di un preteso indebito percepito da BNL; e da tanto derivando l’invalidità della nomina del procuratore e poi di quella, da parte di questi, dell’avvocato;

4.2. sul primo e sul secondo motivo di ricorso adducono l’inammissibilità dei documenti a suo sostegno prodotti, perchè mai versati in precedenza e comunque evidenziano non essere mai stata la legitimatio ad causam contestata nei gradi di merito, con conseguente preclusione nel giudizio di legittimità e dinanzi al carattere;

pacifico della circostanza che contraddittori fossero gli opponenti;

4.3. sul terzo motivo replicano che comunque gli opponenti sono i reali interessati e che a tutto concedere occorrerebbe rimettere la causa al primo giudice;

4.4. sul quarto motivo sostengono la correttezza della qualificazione di ammissibilità della domanda di restituzione di eccedenze ulteriori e comunque la carenza di contestazione del versamento, in sè considerato, provato col documento che si assume tardivamente versato;

4.5. sul quinto motivo escludono che l’intervenuta estinzione del processo esecutivo precluda la prosecuzione della trattazione della domanda di ripetizione dell’indebito relativamente alle somme versate nel corso di quello;

4.6. sul sesto motivo ribattono che il debitore può sempre imputare il pagamento effettuato, a prescindere dalla formale qualità di convenuto: mentre nel caso di specie nessun altro rapporto esistente era stato provato dall’onerato accipiens;

4.7. si dolgono poi, col dispiegato ricorso.

A incidentale, di un vizio di motivazione della gravata sentenza in ordine alla causale del versamento di L. 136.746.172, a loro dire erroneamente escluso dalla ripetizione: al riguardo, avendolo malamente la Corte di merito riferito a spese della procedura od ammesso in quanto tale dagli appellanti.

5. La S.G.C., nella qualità di procuratrice speciale di BNL si affida ad un controricorso (notificato a C.F. e C. C., quali eredi universali di R.A.M., al Lanificio Macotex snc in pers. dei ll. rr. C.E. e C.C. ed alla S.G.C., quale procuratore speciale di Ares Fìnance srl) per:

5.1. eccepire l’inammissibilità del controricorso, in quanto proposto da chi si in modo non veritiero si dichiara esecutato nel processo esecutivo n. 297/91 r.g.e. Trib. Prato, mentre l’esecutato è Lanificio Macotex srl;

5.2. eccepire in subordine, per il caso di inammissibilità del ricorso principale per difetto di (valida) procura, la consequenziale tardività di quello incidentale, essendo iniziato il decorso del relativo termine dalla notifica della sentenza di merito alla parte contumace di persona;

5.3. riproporre le doglianze sul difetto di legitimatio ad causam, di interesse ad agire e di integrità del contraddittorio, rilevando ora che la diversità del debitore è ammessa anche dalla controparte; e replicare per l’ammissibilità anche in cassazione della prova della nullità del procedimento dei precedenti gradi di giudizio, comunque e se non altro al fine di contestare l’ammissibilità del ricorso incidentale;

5.4. ribadire la contestazione che la Lanificio Macotex snc fosse mutuataria ed esecutata, che la R. fosse ancora proprietaria del bene per averlo venduto prima del decesso, che le controparti avessero pagato le somme di cui chiedono la restituzione: e tanto non essendo mai stata la Lanificio Macotex srl, effettiva mutuataria ed esecutata, parte del giudizio;

5.5. ribattere che la procura della Banca Nazionale del Lavoro ad essa S.G.C., è valida, perchè proveniente da vicedirettore generale e quindi titolare di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, perchè i poteri sono stati attestati dal Notaio rogante, perchè con essa sono conferiti anche poteri sostanziali (quali quelli di procedere a cancellazioni, restrizioni ipotecarie, transazioni), perchè la causa ha ad oggetto la ripetizione di somme in relazione a mutui che rientrano nella previsione della procura perchè vi è potere di nominare avvocati;

5.6. insistere, con ulteriori argomenti, sugli ultimi tre motivi di ricorso principale;

5.7. contestare l’ammissibilità dell’unico motivo di ricorso incidentale, non configurandosi un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: e, a tutto concedere, perchè del versamento che sarebbe stato malamente escluso dalla Corte territoriale mancava sia un valido riconoscimento, sia qualunque altra prova.

6. I due ricorsi, iscritti ai nn. 7331/06 e 12306/06 r.g., siccome proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

7. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso principale per vizi della procura ci S.G.C., i controricorrenti deducono:

7.1. che la procura autenticata nelle firme a rogito per Notar Gerbo di Roma del 18.5.01 risulta conferita da tale dott. L.A. (o, recte, L.), quale Direttore della Direzione Attivi Creditizi e di cui non risulta la titolarità della rappresentanza sostanziale e processuale della B.N.L. spa; a tanto la ricorrente obietta che si tratta di Vicedirettore Generale della Banca Nazionale del Lavoro spa e che comunque la sussistenza dei poteri è stata certificata dal Notaio rogante;

7.2. che l’atto di conferimento di poteri è invalido perchè limitato alla sola sfera processuale senza previsione di una rappresentanza sostanziale; a tanto la ricorrente principale ribatte che dal tenore testuale della procura si evince il conferimento contestuale di ingenti poteri sostanziali, relativi alla autorizzazione di cancellazioni o limitazioni di formalità ed a definire modalità e termini di transazioni;

7.3. che la procura non può comprendere il rapporto per cui è causa, relativo alla restituzione di somme od al risarcimento danni, per essersi già estinto il credito prima del conferimento della procura e comunque essendo quello relativo ad un mutuo non rientrante in quest’ultima; a tanto la ricorrente principale ribatte che l’oggetto della causa si riferisce ad un’opposizione iniziata nel 1998 avverso l’esecuzione fondata su di un mutuo fondiario e superiore a L. 100 milioni, non agevolate.

8. L’eccezione appena esaminata, se non altro per l’assorbente profilo di cui sub 7.1., deve ritenersi fondata:

8.1. la S.G.C. srl dispiega il ricorso per cassazione in forza di una procura generale in data 18.5.01, con la quale la Banca Nazionale del Lavoro ad essa conferiva il potere di provvedere, in suo nome e per suo conto, ad una serie di attività di “gestione” delle procedure esecutive e concorsuali relative al coacervo delle posizioni creditorie prima cedute a tale Ares Finance srl (in forza di pregresso contratto in data 21.12.00 di cessione D.Lgs. 1 settembre 93, n. 385, ex art. 58, ed L. 30 aprile 1999, n. 130) e da qualificarsi come ancora in essere a quel tempo, riguardo alle quali la cedente si era impegnata a restare parte delle eventuali procedure tuttora pendenti, ma affidandone la gestione alla cessionaria o a soggetti da questa indicati;

8.2. a tale scopo in detta procura, contenuta in una scrittura privata autenticata, la mandante conferisce alla S.G.C, spa (poi trasformatasi in S.G.C., srl) il potere di: compiere tutte le attività, gli atti e le formalità inerenti e connesse ai procedimenti esecutivi e/o concorsuali come pure i giudizi di opposizione e gli altri giudizi di cognizione collegati con le linee di credito oggetto della cessione; di promuovere azioni conservative e di rinunciare agli atti delle procedure e dei procedimenti; di consentire agli atti consequenziali quali le cancellazioni o le restrizioni di formalità; di “raggiungere atti di transazione e/o conciliativi”, di “definire modalità e tempi di eventuali accordi transattivi”, “differimento nei pagamenti, proroghe o ristrutturazioni delle linee di credito”; di rilasciare quietanzai;

di conferire gli incarichi agli avvocati cui affidare la rappresentanza e la difesa della B.N.L. in giudizio;

8.3. tale procura viene conferita dal dott. L.A., che spende nell’atto da lui formato la qualità di Direttore della Direzione Attivi Creditizi e solo la cui sottoscrizione è autenticata per Notar Francesco Gerbo, n. 37814 rep. e n. 2896 racc. con attestazione, da parte di quest’ultimo in sede di autentica (ove il mandante è però identificato come “Vice Direttore Generale della B.N.L.”) della conoscenza dei poteri del sottoscrittore;

8.4. non è però provata la sussistenza dei poteri, in capo al mandante, di conferire la procura generale che qui viene in esame quale presupposto poi del conferimento ad litem a colui che ha proposto il ricorso per cassazione oggi esaminato; ed infatti:

8.4.1. non può bastare, al riguardo, la semplice qualifica di Vice Direttore Generale, oltretutto nemmeno spesa nell’atto di conferimento di procura (nel corpo del quale il L. si qualifica Direttore della Direzione Attivi Creditizi), in difetto di qualunque documentazione sull’assetto organizzativo interno del conferente e dell’ambito e della consistenza delle facoltà attribuite al sottoscrittore;

8.4.2. al riguardo neppure può rilevare la menzione del Notaio in sede di autentica della conoscenza dei poteri del sottoscrittore e cioè, della dichiarata qualifica di Direttore della Direzione Attivi Creditizi o dell’altra, pure attestata, di Vice Direttore Generale:

visto che un conto è conoscere i poteri in astratto spettanti ed altro conto è accertare l’ulteriore circostanza, che esprime un apprezzamento o una vera e propria sussunzione, della corrispondenza di quelli spettanti a quelli necessari per conferire il potere rappresentativo oggetto dell’atto;

8.4.3. pur potendolo, in quanto si sarebbe trattato di documenti a sostegno dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la ricorrente principale neppure versa i necessari documenti: così omette di reagire adeguatamente a tale significativa contestazione della sua legittimazione a ricorrere, deliberando di limitarsi ad insistere sugli argomenti – infondati – appena richiamati;

8.5. del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di società per azioni – secondo la disciplina del capo 5^ del titolo 5^ del libro 5^ c.c. prima della riforma del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche, il potere del direttore generale di rappresentare verso l’esterno la società (inclusa la possibilità di rilasciare valida procura ad litem) può ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione, statutaria o dell’organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli; e può altresì presumersi quando il direttore generale alleghi, oltre a tale qualità, quella di legale rappresentante della società, spettando in tale ipotesi alla parte che ne contesti la sussistenza fornire la prova contraria; ma in tutti gli altri casi tale potere rappresentativo deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale attività meramente interna od esecutiva (Cass. 27 aprile 2007 n. 10096);

8.6. nel caso in esame, colui che conferisce il mandato alla S.G.C, non solo non si qualifica legale rappresentante della B.N.L., ma spende la mera qualifica di Direttore della Direzione Attivi Creditizi, riguardo alla quale nessun elemento validamente addotto può fondare la conoscenza della pertinenza dei relativi poteri rappresentativi della s.p.a.: ai fini che qui rilevano, pertanto, deve concludersi che è la prodotta procura di B.N.L. è inidonea a fondare poteri rappresentativi in capo alla S.G.C, spa o srl;

8.7. tale carenza priva pertanto di riferibilità alla B.N.L. spa, parte in senso sostanziale, gli atti i compiuti in suo nome e per suo conto dall’apparente procuratrice speciale S.G.C., prima fra tutti la procura ad litem per la proposizione del ricorso per cassazione: dal che deriva la declaratoria di inammissibilità del medesimo.

9. Tanto comporta, peraltro, l’inammissibilità del ricorso incidentale, siccome proposto con atto notificato soltanto il 14.4.06, quando cioè era elasso il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 cpv. c.p.c., dovendo questo decorrere dalla data di notificazione, proprio da parte dei tre odierni ricorrenti incidentali (nei confronti della B.N.L. spa, restata contumace in secondo grado), della sentenza gravata, avutasi, con la spedizione del relativo atto, in data 3.1.06: pertanto, in applicazione dell’art. 334 c.p.c., qualora il ricorso principale in cassazione sia dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale perde efficacia ove sia stato tardivamente proposto (giurisprudenza assolutamente consolidata; tra le molte, v.: Cass., ord. 22 marzo 2007 n. 6937;

Cass. 4 maggio 2004 n. 8446);

10. La reciproca soccombenza su questioni preliminari di ammissibilità integra, ad avviso di questa Corte, un giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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