Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3848 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13255/2012 proposto da:

E.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via degli Scipioni n.281/283 presso l’avvocato Emiliani Simone

Pietro (Studio Legale Proia), rappresentato e difeso dall’avvocato

Ercoli Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Fermo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Andrea Vesalio n.22, presso l’avvocato

Palmieri Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato Brignocchi

Claudio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Consorzio Girola, Direttore Settore Lavori Pubblici;

– intimati –

avverso la sentenza n. 385/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. ERCOLI che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato C. BRIGNOCCHI che ha

chiesto l’inammissibilità, infondatezza del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS

PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 23.4.2011 la Corte di Appello di Ancona, accogliendo l’opposizione proposta da E.S. avverso la stima dell’indennità dovuta dal Comune di Fermo per l’espropriazione di alcuni suoli da destinarsi alla realizzazione di un insediamento produttivo, determinava, conformemente alle risultanze dell’espletata C.T.U., nella conclusiva somma di Euro 538909,01 oltre agli interessi di legge l’ammontare dell’indennità dovuta, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del pure convenuto Consorzio Girola e compensava le spese di giudizio in relazione all’ente territoriale.

Il giudice distrettuale a motivazione del proprio deliberato, fatto previamente rilevare che nella specie il Consorzio risultava privo di legittimazione passiva, non essendo esso beneficiario del provvedimento ablativo e disposta perciò la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti del medesimo -, quanto all’eccepita erroneità della stima operata dal C.T.U. che aveva utilizzato un coefficiente di ragguaglio tra superficie fondiaria e superficie territoriale parametrato non sugli standard minimi di legge, come preteso dal deducente, ma in relazione alle previsioni urbanistiche dell’insediamento realizzando, “che ha indicato opere standard superiori a tali minimi” – ha ritenuto di disattendere la sollevata eccezione “sia perchè il parametro prospettato dall’attore è soltanto un minimo inderogabile che consente di prevedere destinazioni di aree a standard superiori sia perchè tale previsione risponde al potere conformativo della proprietà riconosciuto in capo all’amministrazione”.

Nell’occasione il giudice d’appello ha pure disposto la compensazione delle spese di lite tra l’attore ed il Comune di Fermo, poichè, pur essendo vittorioso in relazione alla chiesta determinazione di stima, l’ E. risultava tuttavia soccombente in relazione alle pure proposte domande dirette “ad ottenere l’indennità aggiuntiva” D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 37, comma 9, ed “il risarcimento dei danni” lamentati in relazione alla patita procedura di esproprio.

L’ E. chiede ora la cassazione della sentenza de qua sulla base di quattro motivi, ai quali replica il solo Comune di Fermo con controricorso e memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’ E. lamenta nel contempo per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, un errore di diritto in cui il giudice territoriale sarebbe incorso nel dare applicazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 in quanto, appellandosi, onde motivare la sua adesione alle risultanze della CTU, al potere conformativo della P.A. in materia urbanistica, non ha dato mostra di intendere che “il potere conformativo attiene esclusivamente alla qualità del vincolo esistente a livello urbanistico la cui positiva verifica determina soltanto una limitazione propria della cosa oggetto di vincolo, non necessariamente indennizzabile, mentre è pacifico che, nella specie il potere esercitato dalla P.A. abbia natura espropriativa all’esito della notifica della dichiarazione di pubblica utilità” (primo motivo); ed un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la Corte, nello statuire nei contestati termini, “ha totalmente obliterato le indicazioni di diverso contenuto offerte in modo puntuale e documentato con relazione del CTP ing. Monelli” che aveva specificatamente motivato le ragioni di opposizione alla stima operata dal perito d’ufficio, eccependo, segnatamente, che la determinazione del coefficiente di ragguaglio sf/st andava effettuata in conformità agli standard minimi di legge (secondo motivo).

1.2. Entrambi i motivi – esplicitanti sotto luce apparentemente diversa la medesima censura e perciò esaminabili congiuntamente – sono infondati.

1.3. Invero con entrambi, pur se deducendo un errore di diritto ed un vizio di motivazione, il ricorrente si duole del fatto che la determinazione dell’indennità di esproprio non risulterebbe rispettosa del criterio del valore venale ribadito da Corte cost. sent. 348 del 2007 e di seguito fatto proprio dal D.P.R. n. 327 del 2001, novellato art. 37, comma 1, in quanto la Corte d’Appello avrebbe “impropriamente” fatto appello al potere conformativo della P.A. ancorchè nella specie, trattandosi di esproprio, il potere esercitato dalla P.A. fosse quello ablatorio. Venendo però al merito delle formulate doglianze consta che ciò che lascia insoddisfatto il ricorrente è il fatto che, nel procedere alla determinazione dell’indennità dovuta, il giudice territoriale, condividendo le valutazioni del secondo perito d’ufficio, abbia adottato il coefficiente superficie fondiaria/superficie territoriale indicato da questo nella misura del 49,24% in luogo di quella del 73,48% calcolata dal primo CTU ed i ragione di ciò crede di ravvisare nell’impugnata decisione sia la violazione del citato art. 37, in quanto il criterio ivi posto risulterebbe disatteso, non restituendo l’indennità stimata il valore venale del bene per essere stata essa determinata in ossequio alle disposizioni specifiche impartite dalla P.A. nell’esercizio dei propri poteri conformativi; sia un vizio di motivazione, giacchè la Corte d’Appello, nel pervenire alla conclusione censurata, non avrebbe spiegato in maniera appagante – e quindi con motivazione sufficiente, se non addirittura omessa o contraddittoria – le ragioni in considerazioni delle quali non aveva ritenuto di condividere in ordine al rapporto tra sf/st le indicazioni stilate dal primo perito, peraltro in adesione ai criteri di destinazione delle aree a standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

1.4. Nei termini così formulati reputa il collegio che le sollevate censure, lungi dal fondare le lamentate doglianze, anche laddove si ammantano di un apparente veste giuridica – peraltro rimasta nel primo motivo allo stato epigrafico della denunciata violazione dell’art. 37 citato – mettano invece più concretamente radici nell’apprezzamento di fatto operato dal giudice d’appello, palesando a ben vedere l’insoddisfazione che il ricorrente mostra per il fatto che questi, adottando una percentuale di calcolo dell’indennità non di suo gradimento, perchè modellata sul filo dell’esercizio dei poteri conformativi affidati alla P.A. e perchè ingiustificata alla luce delle diverse indicazioni offerte dal primo perito e dei parametri di legge, sia pervenuto a determinare l’indennità dovuta per l’esproprio subito in misura considerevolmente inferiore alle proprie aspettative. E di ciò il ricorrente, mediante i motivi in disamina intende sollecitare una rivisitazione da parte di questa Corte, non già però sottoponendo al suo giudizio un errata valutazione di diritto o un’anomalia del percorso motivazionale che abbia condotto il giudice del merito all’adozione della decisione censurata, ma richiedendo inammissibilmente che la Corte si faccia giudice del fatto sostanziale che spetta solo al giudice del merito valutare nelle sue conseguenze giuridiche.

1.5. Nè del resto vale ad affrancare la censura dal terreno propriamente fattuale in cui essa si radica l’argomento, già sviluppato con il primo motivo di ricorso, del potere conformativo a cui si sarebbe richiamata l’impugnata decisione per determinare in misura non soddisfacente il parametro di stima concretamente adottato, perchè, a ben leggere la motivazione che ne accompagnano le determinazioni – e quindi a confutazione di ogni preteso effetto giuridico del rilievo – il giudice territoriale non è stato affatto fuorviato nel proprio ragionamento dall’argomento in parola, atteso che la contestata determinazione di stima risulta del tutto coerente rispetto alla cornice normativa delineata dall’art. 37 citato. Piuttosto, nel muoversi in quell’alveo di giudizio, nel cui contesto discorsivo l’argomento andrebbe più utilmente calato, esso non si mostra affatto privo di una propria valenza giustificativa, nel senso, non già di legare la determinazione di stima ad un parametro estraneo al tessuto normativo, ma di assicurare ad essa un più solido ancoraggio fattuale, in grado di rendere la misura dell’indennità, laddove essa non ignora che nella specie la P.A. facendo uso del proprio potere conformativo abbia dettato indici di destinazione delle aree a standard più elevati di quelli previsti inderogabilmente dalla legge, maggiormente rispettosa del concreto pregiudizio subito dal soggetto espropriato che intende ristorare. E non diversamente, quanto alla rappresentata anomalia motivazionale, la censura non assurge al rango di vizio cassatorio non solo perchè essa attua un impropria mescolanza di tutte le diverse forme che il vizio motivazionale poteva assumere sotto il vigore del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma perchè, guardando più da presso il merito della doglianza in questione, non può non riconoscersi l’assoluta infondatezza, avendo invero il giudicante chiaramente spiegato le ragioni che lo hanno indotto alla determinazione di stima impugnata con la considerazione che i parametri di cui al D.M. n. 1444 del 1968 costituiscono solo minimi inderogabili, onde legittimamente le n.t.a. potevano prevedere la destinazione di aree a standard in misura maggiore, e che le indicazioni del secondo perito risultavano nella specie esattamente adesive rispetto al tipo di insediamento realizzando.

2.1. Con il terzo motivo di ricorso l’ E. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ. in relazione alla dichiarata carenza di legittimazione passiva del consorzio Girola, sussistendo invero il “concreto interesse” di questi a partecipare al giudizio, evincibile “dall’attività difensiva espletata” nel corso di esso, dalla considerazione riservata dal decidente ai “rilievi” dal medesimo formulati e dal “tenore del provvedimento di autorizzazione” che lo vede come beneficiario della procedura.

2.2. Il motivo è infondato.

Vale a rigetto di esso richiamare, come già ha fatto il giudice del merito – e sul rilievo, del pari risultante dalla sentenza, che destinatario del procedimento di ablazione era nella specie il convenuto Comune di Fermo – il consolidato insegnamento di questa Corte, che, anche di recente, ha ribadito il convincimento che “parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri” (Cass., Sez. 1, 20/05/2010, n. 10530).

A ciò si conforma l’impugnata statuizione che non è perciò censurabile.

3.1. Il quarto motivo del ricorso di parte allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’errata regolazione delle spese per omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini dell’imputabilità secondo le regole della soccombenza, posto che in ragione del contesto normativo dell’epoca “la rituale opposizione alla determinazione dell’indennità di esproprio” formalizzata dal ricorrente era un’iniziativa del tutto obbligata, a mitigare gli effetti della quale, nella regolazione delle spese, non risultavano bastevoli le argomentazioni spese dal decidente in merito alla sorte delle altre domande

3.2. Il motivo è infondato.

Infondata la doglianza deve invero ritenersi ove essa riflette la determinazione adottata in parte qua dal giudice territoriale riguardo al Comune di Fermo, atteso che essa, oltre a contemplare l’indicazione di un parametro normativo incongruo in quanto nella specie le spese sono state compensate e dunque, semmai, la norma violata sarebbe quella dell’art. 92 c.p.c., comma 3, nel testo vigente prima delle modifiche dovute alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), non è riscontrabile alla luce della chiara motivazione che della disposta compensazione ha inteso offrire il decidente (“in ordine alle spese relative al rapporto processuale tra l’attore ed il comune di Fermo, si deve osservare che accanto alla determinazione del maggior importo dell’indennità si stagliano la reiezione della domanda diretta ad ottenere l’indennità aggiuntiva nonchè la declaratoria dell’incompetenza funzionale sulle domande di risarcimento dei danni: tali referenti consigliano l’integrale compensazione delle spese di lite”).

Parimenti infondata la doglianza va giudicata in relazione alla determinazione di condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Consorzio Girola in quanto, essendone stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, la condanna dell’ E. alle spese è diretta applicazione del principio di soccombenza di cui al citato art. 91, di modo che l’adottata decisione si sottrae anche sotto questo profilo ad ogni censura.

4 Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5200,00= per compensi, oltre alla spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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