Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3848 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 07/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 07/02/2022), n.3848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20441-2017 proposto da:

L.A.P.;

D.R.;

LA.AN.;

L.M.A.;

elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

GIUSEPPE RAGUSO, che le rappresenta e difende giusta procura

speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

e:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato SALVATORE PETILLO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato RICCARDO LAVECCHIA; giusta procura speciale estesa in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 373/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 18/5/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.R., L.A.P., La.An. e L.M.A. propongono ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva accolto l’appello di L.P. avverso la sentenza n. 274/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Matera con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dalle odierne ricorrenti, in qualità di eredi di La.An.Vi., era stato ordinato all’Agenzia del Territorio di considerare nulla la voltura catastale operata a seguito del ricorso in autotutela presentato da L.P. in data (OMISSIS) e di ripristinare l’iscrizione sulla base dell’integrazione, in data (OMISSIS), della denuncia di successione in morte di La.An.Vi.;

l’Agenzia delle entrate e L.P. resistono con controricorso;

L.P. ha, da ultimo, depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il mancato esame, da parte della Commissione Tributaria Regionale del “fatto storico oggetto di controdeduzioni formulate dalle… ricorrenti” relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi da parte dell’Agenzia del Territorio nel provvedere alla variazione catastale sulla base del ricorso in autotutela di L.P.;

1.2. con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il mancato esame, da parte della Commissione Tributaria Regionale, del “fatto storico” relativo all’improcedibilità del ricorso in autotutela presentato da L.P. in quanto fondato su di una sentenza parziale, non definitiva ed in assenza degli altri comproprietari;

1.3. con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il mancato esame, da parte della Commissione Tributaria Regionale del “fatto storico” circa la sentenza penale, in giudicato, assolutoria delle odierne ricorrenti, con cui era stata statuita la legittimità del possesso delle particelle catastali in oggetto anche da parte delle odierne ricorrenti, in qualità di coeredi;

1.4. con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza per essere stato, in dispositivo, erroneamente “accolto l’appello proposto dal contribuente”, sebbene l’oggetto della controversia esulasse dalla materia tributaria;

2.1. le censure sono infondate e vanno disattese;

2.2. in fatto, emerge che l’Agenzia del territorio aveva provveduto alla voltura catastale su taluni immobili a seguito del ricorso in autotutela proposto da L.P. in data (OMISSIS), annullando l’iscrizione catastale effettuata sulla base dell’integrazione, in data (OMISSIS), della denuncia di successione, da parte delle odierne ricorrenti, in morte di L.A.V.;

2.3. la Commissione Tributaria Provinciale aveva dunque accolto il ricorso delle odierne ricorrenti ordinando di ripristinare l’iscrizione effettuata a seguito della denuncia integrativa di successione;

2.4. la Commissione Tributaria Regionale aveva infine accolto l’appello di L.P. sulla base del fatto che risultava passata in giudicato la sentenza, pronunciata dal Tribunale civile di Matera, con cui era stata accertata la proprietà dei beni immobili in oggetto in capo a tutti gli eredi delle due successioni di L.P. fu Pi. e La.Pi. fu P., con rigetto dell’eccezione di usucapione avanzata nel giudizio in questione da La.An.Vi., de cuius delle odierne ricorrenti;

2.5. ne consegue che, come correttamente evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale, l’Amministrazione, a seguito dell’istanza presentata da L.P., ebbe legittimamente ad esercitare il potere di revoca in autotutela dell’atto precedentemente emesso, atteso che tale attività è espressione di un potere amministrativo di tipo vincolante, volto cioè alla corretta applicazione dei tributi, così come stabilito dalla legge ed è concretamente esercitato dall’Amministrazione finanziaria, su richiesta del contribuente o su iniziativa dello stesso ufficio, per annullare o revocare (anche parzialmente) un proprio atto affetto da vizi (nel caso in esame, costituito dall’accertamento, con sentenza in giudicato, del diritto di proprietà degli immobili in capo a tutti gli eredi di L.P. fu Pi. e La.Pi. fu P., e non solo in capo alle odierne ricorrenti);

2.6. in materia tributaria, il potere della P.A. di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all’annullamento d’ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi o infondati e’, infatti, espressamente riconosciuto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1, (convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656), avendo come limite solo la formazione del giudicato sull’accertamento emesso dall’amministrazione (D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287), e la scadenza del termine decadenziale fissato per l’esercizio del potere di accertamento tributario dalle singole leggi d’imposta (cfr. Cass. n. 7751/2019, n. 6329/2013, n. 24620/2006, n. 2531/2002);

2.7. nessun rilievo assume, pertanto, la mancata partecipazione di tutti i coeredi nel procedimento seguito all’istanza in autotutela presentata dal L.P., atteso che, come già ritenuto sia da questa Corte, anche a Sezioni Unite, sia dalla Corte costituzionale (cfr. C. Cost. n. 181 del 2017 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata) l’autotutela tributaria costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali, sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente, in quanto il privato può, naturalmente, sollecitarne l’esercizio, segnalando l’illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso;

2.8. è inoltre dirimente osservare che a seguito dell’accertamento della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della p.a. con sentenza passata in giudicato (circostanza in alcun modo smentita o confutata dalle ricorrenti) era dunque legittima la modifica della precedente intestazione catastale che non teneva conto degli esiti del suddetto giudizio;

2.9. risulta inoltre in ogni caso inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., la censura relativa alla sentenza penale di assoluzione delle ricorrenti in relazione al possesso dei terreni in questione da parte delle stesse, non essendo stata trascritta la motivazione della stessa nel ricorso né la pronuncia risulta ad essa allegata;

2.10. da ultimo, quanto alla doglianza relativa alla mancata natura tributaria della vertenza in questione è dirimente evidenziare, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 25316/2016) che la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione (come nel caso in esame), la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le liti concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale, attiene strettamente alla materia tributaria, spettando, invece, al giudice ordinario le controversie instaurate dai privati che abbiano ad oggetto variazioni, operate dall’Amministrazione al fine dell’accertamento della titolarità del diritto dominicale e che solo indirettamente, come tutte le variazioni, abbiano incidenza al fine della imposizione di tributi;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, a rifondere in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, per compensi in Euro 3.500,00 in favore dell’Agenzia delle entrate ed in Euro 4.000,00 in favore del controricorrente L.P., oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate, ed oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfetarie e accessori di legge in favore del controricorrente L.P..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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