Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3847 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3847 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 23319-2014 proposto da:
GIOVANZANA SILVIA, GIOVANZANA ANNA, IMMOVILLI SANDRA,
GIOVANZANA RODOLFO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LIMA 20, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
IACOVINO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

PALLARONI
2017
2906

‘D C;

MAGDA

MARIA

CAROLINA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO
DEASTI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2697/2013 della CORTE D’APPELLO

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Data pubblicazione: 16/02/2018

di MILANO, depositata il 03/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata da Giovanzana Rodolfo e dalle altre parti
ricorrenti in epigrafe indicate la sentenza n. 2697/2013 della
Corte di Appello di Milano, con atto fondato tre ordini di
motivi e resistito con controricorso della parte intimata

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue
La sentenza oggi impugnata riformava, su appello
dell’odierna contro ricorrente, la decisione n. 13137/2009
del Tribunale di Milano.
Con tale decisione il Giudice di prime cure, in accoglimento
della originaria domanda degli odierni ricorrenti, dichiarava
risolto per inadempimento della Pallaroni il rapporto
negoziale (relativo al trasferimento della proprietà
dell’appartamento di v. Cellini n. 3 di Milano, già promesso
in vendita) sorto per effetto di precedente sentenza ex art.
2932 c.c. n. 1789/2005 della Corte di Appello del capoluogo
lombardo.
La sentenza della Corte distrettuale oggi gravata riteneva
insussistente l’inadempimento giacchè Pallaroni aveva
provveduto ad offrire il pagamento del dovuto con
“disponibilità della somma prima” e che risultava

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Pallaroni.

incontestato sia la “convocazione davanti al Notaio dei sigg.
Giovenzana/Imnnovilli”.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in

Hanno depositato memoria sia la contro ricorrente Pallaroni
che le parti ricorrenti.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi

dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione di legge ( artt.
1208 e 1209 c.c., 73 e 74 disp. att. c.c.).
Si deduce , altresì e promiscuamente, l’omessa valutazione
di fatti e circostanze.
Quanto alla pretesa omessa valutazione va rilevato ed
affermato che” è inammissibile il motivo del ricorso che, pur
se formulato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ( come
novellato ex d.l. 83112, conv. in I. 134/12 ed applicabile

ratione temporis ), svolge, nella sostanza, una questione di
valutazione in fatto attraverso il generico ricorso ad una
“omessa valutazione” (senza cioè specifica indicazione del
“fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del
“come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e della sua “decisività”),
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ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

così si riducendosi in una censura che presuppone come
tuttora vigente, nel suo vecchio testo, l’art. 360, n. 5
c.p.c.”.
In ordine alla pretesa violazione di legge OH motivo si
incentra nel riepilogo delle varie vicende del rapporto

del vizio lamentato- la ratio della sentenza impugnata, che invero- risulta corretta ed adottata facendo buon governo
delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella
fattispecie.
Difatti la gravata decisione, come già accennato in
narrativa, dà ampiamente conto delle degli elementi in base
ai quali non poteva ravvisarsi l’inadempimento della
Pallaroni.
I dati certi e decisivi, ritenuti fondamentali dalla Corte
distrettuali ed, in sostanza, elusi col motivo in esame, erano
costituiti dalla offerta di pagamento, dalla disponibilità della
somma e dalla convocazione innanzi al Notaio.
Il motivo è, quindi, nel suo complesso infondato e va
respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio, ex
art. 360, n. 3 c.p.c., di violazione di legge ( artt. 329 c.p.c.
e 1454 c.c.).
Si deduce , altresì e promiscuamente, l’omessa valutazione
di fatti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c..
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negoziale senza tuttavia cogliere ed incidere – sotto il profilo

La censura formulata ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. non
è -parimenti a quella analogamente innanzi già oggetto di
esame- ammissibile.
In buona sostanza viene dedotta non la omessa valutazione
di un fatto in senso ontologico, ma l’essenza stessa del

merito è elemento oggettivo del giudizio e non costituisce
quel “fatto in senso ontologico” che è l’unico denunciabile ai
sensi della suddetta norma processuale.
Per il resto il motivo, ripercorrendo -in punto di esposizione
in fatto- le vicende per cui è causa, con assenza di
argomentazioni idonee a far ritenere la gravata decisione
errata in diritto.
Infatti, parte ricorrente -pur denunciando la violazione o
falsa applicazione di legge- non ha svolto, come doveva,
specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e
perché determinate affermazioni in diritto della sentenza
impugnata siano in contrasto con norme regolatrici o con
specifico orientamento e principio giurisprudenziale ( cfr., ex
plurimis : Cass. n. 635/2015).
Pertanto in difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera
della parte interessata, in relazione ad orientamento
giurisprudenziale che possa far ritenere la gravata decisione
non conforme a principi enunciati da questa Corte, deve
reputarsi che l’impugnata sentenza ha deciso facendo buon
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decisum e, quindi, l’apprezzamento in fatto del giudice

governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili
nella fattispecie.
Parti ricorrenti, infatti,

nulla allegano o prospettano

validamente al fine di

poter far ritenere che il

provvedimento gravato ha deciso la posta questione di

questa Corte.
Il motivo è, quindi, nel suo complesso inammissibile.
3.- Con il terzo motivo si lamenta violazione di norme di
diritto (art. 40 e 41 D.M. n. 140/2012) in relazione all’art.
360, n. c.p.c.
Viene censurata la regolamentazione delle spese adottata
dalla decisione gravata in relazione al primo grado del
giudizio.
Trattasi di censure generiche che rendono il motivo non
ammissibile.
4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
6.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

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diritto in modo difforme rispetto alla giurisprudenza dì

P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento in favore della contro ricorrente delle
spese del giudizio, determinate in C 8.700,00, di cui C

del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
10 novembre 2017.

200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura

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