Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3847 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17928/2011 proposto da:

R.M. (C.F. (OMISSIS)), Ri.Ma. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Otranto n.18,

presso l’avvocato Rago Rossella, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Giuliani Eduardo, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12,

presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

Anas S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 133/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato E. GIULIANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS

PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 2.4.2004 la sezione stralcio del Tribunale di Potenza ha accolto la domanda proposta in data 9.1.1987 da R.M. e Ma.Lu., in proprio e quali eredi pro quota di L.A., deceduta in corso di causa, ed ha condannato l’amministrazione dei Lavori Pubblici al risarcimento dei danni, nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione stimata nella misura del 5% del valore del suolo, dovuti in conseguenza dell’accessione invertita che era seguita, per effetto dell’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica, all’occupazione di alcuni suoli edificatori di proprietà attorea ubicati nell’abitato di Potenza da destinarsi alla costruzione dell’autoparco dell’ANAS ed oggetto di tre distinti decreti prefettizi datati 22.6.1981, 7.4.1984 e 5.3.1987.

L’appello erariale avverso la citata decisione – motivato sul rilievo che il giudice di primo grado era incorso in un vizio di ultra o extra petizione, atteso che la domanda iniziale era stata estesa al terzo decreto solo in sede di precisazione di conclusioni – era accolto dalla Corte d’Appello di Potenza con sentenza 133/2010 sulla base della considerazione che, sebbene parte attrice, precisando le conclusioni, avesse inteso chiedere la condanna dell’amministrazione convenuta a tutte le somme indicate dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, che aveva compreso nella stima anche i cespiti occupati con il terzo decreto, nondimeno “anche a volere ritenere che in tal modo sia stata implicitamente proposta domanda risarcitoria per l’apprensione dei suoli occupati nel 1987, in alcun modo può ritenersi che il mero silenzio serbato dalla difesa erariale su detta nuova pretesa abbia comportato, nel vigore del “vecchio rito”, accettazione del contraddittorio”.

Avverso detta decisione insorgono ora i R. con un ricorso a questa Corte affidato ad un solo motivo, al quale hanno fatto seguire memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Ad esso resiste con controricorso l’amministrazione, mentre non ha svolto attività processuale l’ANAS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso i R. si dolgono ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione degli artt. 183, 184, 189, 190 e 345 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della L. 26 novembre 1990, n. 353, atteso che il giudice territoriale, ritenendo che non potesse esservi accettazione del contraddittorio da parte dell’amministrazione per il semplice silenzio della sua difesa sulla pretesa afferente al terzo decreto, non si è avveduto che l’amministrazione convenuta “non si è limitata ad un mero silenzio, ma ha posto in essere una serie di macroscopiche attività (…) che a tutti gli effetti di legge possono pienamente configurare in merito l’accettazione del contradditorio”, quali, in particolare, la mancata contestazione dell’oggetto della consulenza esteso a tutti i decreti di occupazione e l’interlocuzione dell’amministrazione in merito alle risultanze della c.t.u. esplicitata negli scritti conclusivi del giudizio di primo grado.

2. Il motivo – alla cui cognizione non fanno ostacolo nè l’obiezione che la controricorrente solleva circa l’inconferenza della censura, atteso che, deducendo l’intervenuta accettazione del contraddittorio sulla nuova domanda, i ricorrenti lamentano che statuendo in contrario senso il giudice d’appello avrebbe violato le norme epigrafate, sicchè la sua decisione è certamente sindacabile appunto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nè l’obiezione in punto di autosufficienza, giacchè, fermo che l’indicazione della rubrica del motivo non è notoriamente vincolante (Cass., Sez. 5, 3/08/2012, n. 14026), configurandosi nella specie un error in procedendo, la Corte è giudice del fatto processuale e non è perciò impedita dall’accedere agli atti di causa – è fondato e va conseguentemente accolto.

3. Pacifici i fatti di causa (gli attori, agendo inizialmente per conseguire l’indennità di occupazione ed il ristoro dei danni derivanti dall’accessione invertita operatasi in favore dalla P.A. a seguito della realizzazione dell’opera in base a due decreti prefettizi, intervenuto in corso di causa un terzo decreto, avevano esteso in sede di udienza di precisazione delle conclusioni la domanda iniziale anche a quest’ultimo) oggetto di discussione tra le parti – a fronte del fatto che il Tribunale aveva ritenuto di pronunciare la chiesta declaratoria di condanna anche in relazione al terzo decreto, mentre di diverso avviso si era dichiarata la Corte d’Appello, ravvisando quanto all’istanza relativa al terzo decreto la novità della domanda e giudicandola perciò inammissibile in difetto di accettazione del contradditorio – è se l’accettazione del contradditorio possa desumersi oltre che da un’esplicita dichiarazione di volontà anche da un comportamento concludente.

4. In questi termini l’interrogativo a cui questa Corte è chiamata a dare risposta sembra dare per scontato che l’estensione della domanda iniziale operata dagli attori costituisca una domanda incontrovertibilmente nuova, una domanda, cioè, che per soggetti, causa petendi e petitum risulti diversa da quella inizialmente proposta. Non crede tuttavia il collegio, osservato previamente che il tema non è destinato ad essere influenzato pregiudizialmente dal rito processuale applicabile alla specie – che viceversa è invece decisivo nell’ottica sposata dal giudice d’appello – che questa chiave di lettura trovi esatta rispondenza nella giurisprudenza della Corte. Giova invero osservare che l’ulteriore pretesa articolata dagli attori non trova causa in una vicenda fattuale diversa da quella a cui ha dato titolo l’azione da essi originariamente proposta dal momento che, se oggetto dei primi due decreti era stata una parte dei suoli di proprietà attorea censiti alle particelle 159 e 1175 del foglio 48 dell’abitato di Potenza per l’estensione rispettivamente di mq 2870 e 480, il terzo decreto, emanato per le stesse finalità aveva interessato i medesimi lotti per un’estensione di 1089 mq. Dunque i fatti costitutivi – e perciò la causa petendi – della pretesa ulteriore sono i medesimi che hanno determinato gli attori ad insorgere inizialmente contro i primi due decreti forieri di pregiudizio; e dunque se vi è un’identità di causa petendi non può dubitarsi che, essendo l’azione riguardo al terzo decreto promossa da coloro che sono i soggetti dell’azione avverso i primi due, neppure è ravvisabile tra le azioni così proposte una distinzione sotto il profilo del petitum mediato, giacchè tanto nell’uno che nell’altro caso l’azione promossa dai R. è intesa a conseguire l’indennità dovuta per l’occupazione dei propri fondi ed il risarcimento dei danni conseguiti alla loro irreversibile trasformazione. Semmai, se una differenza volesse ravvisarsi, questa si manifesta sotto un aspetto quantitativo, risultandone influenzato il solo profilo del petitum immediato ovverosia il quantum dell’indennità e del ristoro concretamente dovuti. Ma è noto, a questo riguardo, che come questa Corte ha osservato che “la diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” ” (Cass., sez. 3, 11/2/2005, n. 2853) e pertanto “non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finchè non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio” (Cass., Sez. 3, 10/11/2003, n. 16819).

Per quanto qui possa rilevare può essere perciò smentita la convinzione implicita nel fatto ostativo rilevato dal giudice d’appello ossia che la pretesa svolta dagli attori con riguardo ai diritti nascenti dal terzo decreto costituisca un’azione nuova e che essa renda necessaria ai fini della sua ammissibilità l’accettazione del contraddittorio.

5. Venendo però alla quaestio iuris su cui sollecita il ricorso va detto che nel regime processuale antecedente alla L. n. 353 del 1990 – qui concretamente evocabile in quanto il giudizio di primo grado era stato promosso con citazione notificata il 9.1.1987 – il modello processuale delineato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581 era tendenzialmente refrattario a regolare l’andamento del processo sul filo di una rigida logica preclusiva, tanto che se l’art. 184 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla L. n. 581 del 1950, art. 17 consentiva che “durante il corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finchè questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti (…) possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge”, l’interpretazione giurisprudenziale della norma, come ancora ricordato da questa Corte, si spingeva addirittura oltre autorizzando, pur se solo fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, e non in comparsa conclusionale (Cass., Sez. 2, 7/11/2016, n. 22573), anche la proposizione di domande nuove, dato che il divieto di proporre domande era posto a tutela di “un interesse privato, alla cui violazione non conseguiva una nullità rilevabile d’ufficio, essendo esso unicamente funzionale ad evitare rallentamenti nel corso del processo e l’aggravamento dell’onere di difesa della controparte, con la conseguenza che la parte interessata poteva rinunciare ad eccepirla accettando il contraddittorio, anche implicitamente o per fatti concludenti, sulla nuova domanda” (Cass. Sez. 3, 23/02/2006, n. 4007). Più in dettaglio si era osservato dalle SS.UU. che “con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla “novella” di cui alla L. n. 353 del 1990 (D.L. n. 432 del 1995, art. 9 conv. nella L. n. 534 del 1995) -, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto – che è rilevabile dal giudice anche d’ufficio, non essendo riservata alle parti l’eccezione di novità della domanda – non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l’accettazione. A quest’ultimo fine, l’apprezzamento della concludenza del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una seria indagine della significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, nè potendosi attribuire, qualora questa sia formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni, valore concludente al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza” (Cass. Sez. U., 22/05/1996, n. 4712).

6. Dal chiaro decalogo delle SS.UU. e della giurisprudenza ad essa successiva si evince quindi il principio che nel processo antenovellare, pur vigendo il divieto alle domande nuove, ne era tuttavia consentita la deroga ricorrendo talune condizioni: ovvero a) che la domanda nuova fosse stata formulata entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, b) che su di essa fosse intervenuta l’accettazione del contraddittorio, c) che l’accettazione del contraddittorio fosse esplicita oppure argomentabile da fatti concludenti e d) che non era in tale ultimo caso decisivo il silenzio della controparte.

A quest’ultima condizione guarda non a caso il giudice d’appello per ritenere che nella specie, proposta dai R. la “nuova” domanda relativa al terzo decreto all’udienza di precisazione delle conclusioni, il silenzio dell’amministrazione convenuta impedisce di riconoscere che su di essa si sia formato il contraddittorio e che la domanda sia perciò statuibile come ritenuto dal giudice di primo grado, che, appunto in accoglimento anche dell’istanza ulteriore aveva condannato la convenuta alla corresponsione dell’indennità di occupazione e al ristoro reclamati degli attori per l’irreversibile trasformazione subita dai loro fondi.

Così ragionando però il giudice d’appello non ha mostrato di fare un corretto governo delle norme che era chiamato ad applicare. Egli ha ritenuto decisivo il silenzio della controparte senza tuttavia considerare che il silenzio, nell’economia dell’interrogativo se nella specie vi fosse stata o meno accettazione del contraddittorio di fronte, è un elemento di per sè neutro nel senso che, così come non può addursi a prova dell’avvenuta accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova, parimenti non può ergersi a motivazione del fatto contrario. Risultano dunque violate le norme in indirizzo, poichè fermo che nel regime processuale applicabile al caso di specie, la proponibilità di nuove domande non incontrava preclusioni di principio, il silenzio della controparte non esplicava alcuna decisività ai fini di stabilire o meno se vi fosse stata accettazione del contradditorio riguardo al nuovo proponimento, giacchè, diversamente da quanto creduto dal decidente di merito, una retta applicazione delle norme richiamate avrebbe imposto che l’accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova – ove si fosse ritenuta necessaria in ragione appunto del preteso carattere “nuovo” della domanda – non fosse semplicemente determinabile sulla base del mero elemento rappresentato dal silenzio, ratione maiori quando – come hanno cura di documentare i ricorrenti facendone l’elenco alle pagine 5-7 del ricorso – non pochi e non trascurabili – si pensi agli scritti conclusivi dell’amministrazione seguiti alla formalizzazione da parte degli attori dell’ulteriore pretesa all’udienza di precisazione delle conclusioni – avrebbero potuto essere gli elementi di giudizio utilizzabili dal giudice d’appello in questa direzione.

7. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza andrà cassata e la causa va rinviata avanti al giudice territoriale ex art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia avanti alla Corte d’Appello di Potenza che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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