Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3847 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 07/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 07/02/2022), n.3847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6337/2018 R.G. proposto da:

P.R., res. in (OMISSIS), rappresentata e difesa in

giudizio dall’avv. Umberto Gentile, di Caserta, el. dom.ta in Roma,

Via del Pozzetto 122, presso lo studio dell’avv. Paolo Carbone, come

da procura in atti;

– parte ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– parte intimata –

avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n.

6447/17 dell’11.7.2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio de119 gennaio

2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. P.R. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate per il riclassamento catastale di un immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS) (da A/2 cl. 3, rendita Euro 951,57, ad A/1 cl. 2, rendita Euro 2442,84).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:

l’avviso, non necessitante di previo sopralluogo, era sufficientemente motivato con riguardo ai presupposti normativi del riclassamento ed agli elementi di fatto presi in esame dall’ufficio, corrispondenti a quelli già indicati dalla P. con la procedura partecipata Docfa di aggiornamento da lei presentata;

il riclassamento aveva ripristinato la categoria e la classe che già erano state dall’Agenzia delle Entrate attribuite all’immobile nell’anno 2006, essendo del tutto inverosimile che quest’ultima classificazione non fosse già nota alla P. allorquando era stata da lei presentata la Docfa con classificazione inferiore, non giustificata da variazioni sostanziali diverse dalla mera redistribuzione degli spazi interni;

la classificazione attribuita con l’avviso opposto corrispondeva a quella (A/1 signorile) propria di tutti gli immobili abitativi siti nel fabbricato e nella via;

la perizia di parte non conteneva argomentazioni idonee a scalfire il dato oggettivo del pregio architettonico e di zona attribuibile all’unità immobiliare in esame.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Agenzia delle Entrate.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, – violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento, dal momento che l’avviso opposto era privo di motivazione in ordine alle ragioni che giustificavano il riclassamento disattendendo (senza sopralluogo) gli elementi tecnici e valutativi già dalla parte forniti; né esso specificava in alcun modo in che cosa sarebbero consistite le menzionate `metodologie comparative’ di riclassificazione.

p. 2.2 Il motivo è infondato, avendo la Commissione Tributaria Regionale fatto corretta applicazione nel caso di specie del costante indirizzo di legittimità, secondo cui (Cass. n. 31809/18, così n. 12777/18 ed innumerevoli altre: “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.”

Nel caso in esame è la stessa ricorrente a richiamare il fatto che l’avviso di classamento opposto facesse seguito alla procedura di aggiornamento Docfa da lei precedentemente attivata; la Commissione Tributaria Regionale, su questo presupposto, ha poi appurato che tale avviso non contraddiceva la situazione fattuale così esposta nel Docfa, limitandosi ad attribuire a tale situazione di fatto una diversa valutazione estimativa e di classificazione.

Si osserva nella sentenza impugnata, in particolare (sent. pag.3), che: “Gli elementi di fatto che sono stati presi in esame dall’agenzia per l’attribuzione di una diversa categoria catastale sono gli stessi indicati dal contribuente nella Docfa”, e che “il contribuente (…) ben conosce tutti gli elementi rilevanti ai fini della classificazione, avendoli esposti nella Docfa e l’Ufficio si è limitato ad una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi allegati dal contribuente”.

Si tratta di una osservazione di ordine fattuale qui non rivedibile né, d’altra parte, neppure specificamente contestata dalla ricorrente, la quale non assume che la divergente classificazione sia dipesa da una diversa considerazione, rispetto alla Docfa, della conformazione e delle caratteristiche fattuali ed intrinseche dell’unità immobiliare in questione.

Quanto all’omesso sopralluogo, rileva che: “in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile” (Cass. n. 374/17 ed altre).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale aveva attribuito effetto giuridico alla classificazione attribuita dall’ufficio nel 2006, nonostante che non vi fosse prova che quest’ultima classificazione fosse stata notificata alla contribuente, così da poter essere legittimamente utilizzata ai sensi della disposizione citata.

p. 3.2 Il motivo è inammissibile se solo si consideri che la ragione decisoria posta a base della sentenza qui impugnata non poggia affatto sulla preclusività del precedente provvedimento di variazione catastale del 2006, quanto – e del tutto correttamente – sulla ritenuta fondatezza dei criteri estimativi posti ex novo a base dell’avviso opposto nel presente giudizio.

Dal ragionamento esposto in sentenza si evince chiaramente (“in ogni caso”) come la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto legittimo tale avviso all’esito della condivisione dei parametri in esso adottati (richiamata, come detto, la situazione fattuale già risultante dalla Docfa), e non con richiamo al precedente del 2006, da essa considerato solo quale mero antecedente storico noto alla parte, ma non per questo vincolante.

Da ciò consegue l’inconferenza della doglianza rispetto all’individuazione dell’esatta ratio decidendi e, per altro verso, la sua irrilevanza là dove presuppone la falsa applicazione di una norma (art. 74 cit.), in realtà estranea alla decisione.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, – nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, dal momento che la Commissione Tributaria Regionale aveva apoditticamente ritenuto che “tutti, si ribadisce tutti” gli immobili del fabbricato e della Via (OMISSIS) fossero classificati in categoria A/1, nonostante che il primo giudice avesse invece affermato (senza censura da parte dell’agenzia delle entrate) che nella Via (OMISSIS), ed anche nello stesso edificio, vi erano “numerose unità immobiliari urbane aventi la classe 2 e la categoria A/1”, il che stava a significare che altre unità immobiliari, pur poste nella stessa via, tale classificazione di signorilità invece non avevano.

p. 4.2 Il motivo è destituito di fondamento.

Per un verso, l’affermazione del primo giudice, ammissiva della possibilità che nel fabbricato e nella via sussistessero unità immobiliari non classificate in categoria A/1, non costituiva un argomento decisorio, quanto un argomento logico di dissertazione e rafforzamento di una decisione diversamente basata; il che basta ad escludere che in essa si possa individuare un accertamento preclusivo, perché suscettibile di passare in giudicato sull’accertamento del fatto oggetto di giudizio, ovvero di un suo necessario antecedente logico, ovvero ancora della sua qualificazione giuridica.

Per altro verso, neppure può fondatamente sostenersi che la ragione decisoria del giudice regionale sia individuabile nel convincimento per cui “tutti, si ribadisce tutti” (sent. pag. 4) gli immobili del fabbricato e della via sarebbero classificati in categoria di signorilità A/1; dal momento che si tratta, anche in tal caso, di affermazione resa ad abundantiam nell’ambito di un ragionamento logico che si intendeva in tal modo corroborare, e non corredare di specifici accertamenti fattuali probatoriamente dirimenti. Vero è piuttosto che il convincimento della Commissione Tributaria Regionale si è basato su tutt’altre considerazioni, pur esse specificate in sentenza, e tutte riferibili alla concreta tipologia ed alle caratteristiche fattuali dell’unità immobiliare della ricorrente.

p. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di legge, nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe rilevato il peggioramento del contesto urbanistico di zona e tutti gli elementi di deprezzamento individuati dal perito di parte; il che si risolveva nella sostanziale disapplicazione dei parametri normativi di attribuzione catastale.

p. 5.2 Il motivo è finanche inammissibile là dove intende suscitare, attraverso il prisma della asserita violazione dei parametri normativi di classificazione catastale delle unità immobiliari, una rivisitazione di elementi fattuali e di esiti prettamente delibativi, come tali spettanti in via esclusiva al giudice del merito.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la classificazione in categoria A/1 fosse del tutto congrua per cui, da un lato, gli immobili di Viale (OMISSIS) costituivano il frutto di uno sviluppo urbanistico omogeneo e di notevole pregio architettonico; e ciò in una zona servita dalla metropolitana e da altri mezzi pubblici, da mercati e servizi commerciali, ponendosi inoltre a pochi metri dal lungomare; mentre, dall’altro, i “presunti difetti” del fabbricato di cui alla perizia di parte costituivano in realtà tratti caratterizzanti l’immobile (solai in legno e putrelle) non incidenti sulla categoria catastale e come tali suscettibili di valorizzazione se tenuti in buona condizione manutentiva.

E’ in questo contesto e sulla base di queste argomentazioni che il giudice di merito ha ritenuto in definitiva minusvalenti le argomentazioni – definite anzi “apodittiche ed inconferenti” – contenute nella perizia di parte.

E’ perciò evidente che si verta di motivazione adeguatamente mirata sulle caratteristiche fattuali dell’immobile oggetto di riclassamento catastale, esulanti dal vaglio di legittimità, oltre che rispondenti ai parametri di legge.

Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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