Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3846 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Farmacia di Fatima e Nives Murdolo S.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

delle Province 26, presso l’avv. Simona Martello, rappresentata e

difesa dall’avv. Caridi Giovanni, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria (Catanzaro), Sez. 06, n. 140/06/06 del 13 luglio 2006,

depositata il 29 settembre 2006, notificata il 18 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli;

Letto il ricorso concernente una istanza di rimborso IRAP per difetto del presupposto impositivo, rigettata in primo grado e accolta in appello;

Visto che il ricorso poggia su un motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 339 e 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2 per avere il giudice di merito omesso di esaminare la questione relativa al contrasto della disciplina Irap con la direttiva comunitaria;

Ritenuto che il ricorso e’ inammissibile per l’astrattezza del quesito di diritto formulato, omettendo “l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass., S.U. n. 24339 del 2008);

Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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