Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3846 del 16/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 16/02/2011), n.3846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BLIZZARD S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sez. 5, n. 94, depositata il 14.4.2008;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3;
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che la società contribuente propose ricorso avverso atto di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare credito d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione in carenza dei requisiti della correlativa agevolazione;
– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu parzialmente riformata dalla commissione regionale, che dichiarò non spettante l’agevolazione limitatamente all’annualità 2001;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo vizi di motivazione;
– che la società contribuente non si è costituita; osservato:
– che il ricorso va disatteso;
che prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dall’Agenzia sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., posto che, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);
ritenuto:
che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c;
che, in assenza di attività difensiva dell’intimata, non va adottata alcuna determinazione sulle spese.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011