Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3846 del 07/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 07/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 07/02/2022), n.3846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15567/2014 R.G. proposto da:
Watch Service Group srl unip., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Vincenzo
Bizzarro, di Capodrise (CE), ivi el.dom.to in Via Dante 37, come da
procura in atti;
– parte ricorrente –
contro
Comune di Marcianise, in persona del Sindaco e legale rapp.nte pro
tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico
Santonastaso, presso lo studio di questi el.dom.to in Roma, Viale
Pola 9, come da procura in atti;
– parte controricorrente –
e contro
Equitalia Sud spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– parte intimata –
e nei confronti di:
Tarì scpa, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– parte intimata –
avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
416/31/13 del 10.12.2013;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.1.2022 dal
Consigliere Giacomo Maria Stalla.
Fatto
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Watch Service Group srl unip. ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella Tarsu 2011 notificatale dal Comune di Marcianise, per il tramite di Equitalia Sud, in relazione agli uffici operativi del centro orafo sito nel Comune e gestiti nell’ambito dell’attività del Consorzio Tarì.
Mentre quest’ultimo ed Equitalia Sud restavano intimati, si costituiva con controricorso il Comune di Marcianise.
La società ricorrente ed il Comune controricorrente depositavano il 27.2.2019 dichiarazione di rinuncia ai rispettivi atti di causa, con istanza concorde di declaratoria di estinzione del processo, stante l’avvenuta transazione della lite (nell’ambito di un più vasto contenzioso Tarsu con vari operatori economici della zona), come da scrittura (OMISSIS) allegata e relativa Delib. autorizzativa della GC 26 settembre 2014, n. 331.
Preso atto di quanto sopra, il processo va dichiarato estinto ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Vista l’avvenuta rinuncia, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il processo;
– compensa le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022