Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3845 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

A.A.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 15, n. 48/15/06 del 23 gennaio 2006,

depositata il 18 luglio 2006, notificata l’11 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli;

Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia:

a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 18 per la mancata corretta applicazione delle regole relative alla individuazione del soggetto legittimato passivo e vizio di omessa motivazione e indicazione delle ragioni di diritto della decisione per non aver il giudice di mento dato prova di aver percepito i termini della controversia;

Ritenuto che il ricorso e’ inammissibile, quanto al primo motivo per astrattezza del quesito di diritto formulato, omettendo “l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass. S.U. n, 24339 del 2008), e quanto al secondo motivo per mancanza della chiara indicazione del fatto controverso;

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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