Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3845 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3845 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 22112-2013 proposto da:
GALLMETZER MATTHIAS e GALLMETZER MAGDALENA,
elettivamente domiciliati a ROMA, Viale XXI Aprile 1, presso lo
studio dell’Avvocato SALVATORE ALBERTO ROMANO che,
unitamente agli Avvocati ROLAND RIZ, MICHAELA RIZ e
CLAUDIO CONSOLO, li rappresenta e difende, anche
disgiuntamente, per procura speciale a margine della pagina 2
del ricorso;
– ricorrenti contro

GASSER WILFRIED, elettivamente domiciliato a ROMA,
Circonvallazione Clodia 29, presso lo studio dell’Avvocato
BARBARA PICCINI, che, unitamente all’Avvocato LUCIANO

7 Eg e

Data pubblicazione: 16/02/2018

2

ANDREA MIORI, lo rappresenta e difende per procura speciale
a margine del controricorso
– controricorrente avverso la sentenza n. 37/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO – sez. distaccata di BOLZANO, depositata il 9/3/2013;

dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, dott. LUCIO CAPASSO,
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, assorbito il ricorso
incidentale condizionato;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato SALVATORE ALBERTO
ROMANO;
sentito, per i controricorrenti, l’Avvocato BARBARA PICCINI;
FATTI DI CAUSA

Matthias Gallmetzer e Magdalena Gallmetzer, figli ed eredi
di Hildegund Gasser, con citazione notificata nell’anno 2008,
hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bolzano,
Wilfried Gasser, proponendo domanda volta ad accertare che
tra Hildegund Gasser, madre degli attori, e Wilfried Gasser,
fratello della stessa, è intervenuto, in data 1/10/1997, un
accordo avente ad oggetto la cessione delle quote della s.p.a.
Menz & Gasser, per il pagamento di trecentotrentaquattro rate
mensili da C 1.549,37 ciascuna, e che, dopo la morte della
cedente, avvenuta 1’1/12/2007, a partire dall’1/1/2008, Wilfried
Gasser non ha più pagato le rate del prezzo convenuto,
chiedendo, di conseguenza, la condanna del convenuto al
pagamento delle rate maturate e di quelle residue, oltre
accessori.
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica

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Wilfried Gasser, dal suo canto, ha chiesto, in via principale,
l’accertamento della validità e dell’efficacia, tra le parti, dell’atto
di cessione di azioni del 20/3/1991 nonché l’accertamento che il
contratto del 1/10/1997 è simulato e, quindi, nullo e/o privo di

tale contratto è nullo per “inconfigurabilità” ovvero per difetto di
presupposto essenziale, ed, in ogni caso, il rigetto delle
domande avversarie.
Il tribunale di Bolzano, con sentenza n. 139 del 7.9/2/2010,
accertata la nullità del contratto dell’1/10/1997, ha respinto la
domanda proposta dagli attori, ed, in accoglimento della
domanda riconvenzionale del convenuto, ha accertato e
dichiarato la validità e l’efficacia tra le parti dell’atto di cessione
di azioni del 20/3/1991.
A sostegno di tale decisione, il tribunale, in particolare, ha
ritenuto che, alla luce del dato contabile emergente dalla
società all’epoca della sottoscrizione dell’atto del 1/10/1997,
che presentava un pesante passivo, il prezzo assegnato al
16,6% delle azioni di Hildegund Gasser per oltre un miliardo di
lire non fosse giustificato dal valore intrinseco dei titoli, ed è,
quindi, giunto alla conclusione che, in realtà, la proprietà del
pacchetto azionario era già stata trasferita al convenuto con il
contratto del 20/3/1991. Il tribunale, quindi, negando, sulla
base del suo tenore letterale, che l’atto del 20/3/1991 avesse la
valenza di contratto preliminare, ha ritenuto che tale negozio
avesse già avuto pieno effetto traslativo ed avesse, quindi,
determinato il trasferimento dei titoli, per cui il successivo
contratto dell’1/10/1997, avendo avuto ad oggetto la vendita
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

efficacia nei confronti del convenuto, ovvero, in subordine, che

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da parte di Hildegund Gasser di titoli azionari non più di sua
proprietà, in quanto già ceduti con il precedente accordo, ne ha,
in definitiva, ritenuto la nullità per mancanza di causa in quanto
inidoneo a realizzare la propria funzione di scambio.

proposto appello contro la sentenza del tribunale.
La corte d’appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano, con
sentenza del 27/2.9/3/2013, ha respinto l’appello proposto e,
per l’effetto, confermato la sentenza del tribunale di Bolzano in
ogni sua parte.
La corte ha premesso, in fatto, che:
con l’atto del 20/3/1991, denominato “atto di cessione di
azioni”, Hildegund Gasser, “in riferimento alla promessa di
cessione, vendita e trasferimento fatta il 19.3.1991 al signor
Wilfried Gasser … dell’intero pacchetto azionario della Menz &
Gasser s.p.a. di sua proprietà consistente nel 16,6% e cioè il
Lire 808.000.000 (ottocentoottomilioni) al valore nominale … in
considerazione del previsto pagamento rateale della
compravendita conferma che la propria volontà e gli accordi
raggiunti per la cessione sono quelli di godere della rendita
vitalizia di Lire 2.300.000 (duemilionitrecentomila) al mese
indicizzata con legale Istat prezzi al consumo”. Lo stesso atto,
poi, prevede – ha aggiunto la corte – che il vincolo venga a
cessare per la morte della beneficiaria disponendo, comunque,
a favore degli eredi il versamento di determinato importi il cui
ammontare varia a seconda del momenti in cui interviene la
morte della beneficiaria. Le parti – ha osservato ancora la corte
– hanno, poi, previsto che il vincolo possa essere cancellato per
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

Matthias Gallmetzer e Magdalena Gallmetzer hanno

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affrancazione da parte dell’acquirente o dei suoi aventi causa
mediante il versamento di una tantum. Le parti, infine, – ha
concluso la corte – a chiusura dell’accordo, hanno dichiarato che
l’atto “è vero e reale ed è l’unico regolante i rapporti economici

“pertanto … sostituisce ed annulla ogni precedente accordo su
questa materia assunto, firmato ed anche registrato che possa
esistere”;
nel contratto dell’1/10/1997, denominato “Kaufvertrag von
Actien”,

le parti, sulla premessa che Hildegund Gasser è

proprietaria di 80.808 azioni della società Menz & Gasser s.p.a.,
hanno convenuto la vendita del predetto pacchetto di azioni al
prezzo di £. 1.002.000.000, da pagarsi in una prima rata di tre
milioni alla stipula del contratto ed in successive
trecentotrentatre rate mensili da tre milioni di lire l’una a partire
dal mese di ottobre del 1997. Le firme – ha aggiunto la corte sono state autenticate dal notaio Mastellone, in Lana.
Ciò premesso, la corte ha provveduto ad esaminare i motivi
dell’appello ed ha, in particolare, escluso che il contratto del
1997 costituisca, come invocato dagli appellanti, una novazione
rispetto al contratto concluso tra le parti nel 1991 e, come tale,
valido: dopo aver premesso che, seppur prospettata per la
prima volta in appello, la novazione non forma oggetto di una
eccezione in senso stretto e che il giudice può rilevare d’ufficio il
fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto in giudizio, ha
ritenuto che “prive di pertinenza ai fini … della dimostrazione
della volontà novativa delle parti, si palesano” – ha affermato la
corte – “le affermazioni di parte appellante circa le motivazioni
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messi in atto colla cessione del pacchetto azionario” e che

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personali che avrebbero indotto le parti a modificare i termini
del precedente negozio di vitalizio ed a concludere il contratto di
compravendita del 1997 perché semmai potrebbero rilevare
sotto tutt’altro aspetto dei vizi del consenso in capo a Hildegund

inconferente si palesa – ha aggiunto la corte – la lagnanza per
cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto
che contratto è stato stipulato presso il Notaio che mai avrebbe
fatto un contratto fasullo o simulato e tanto meno un contratto
nullo, anche perché, in realtà, il Notaio si è limitato ad
autenticare le sottoscrizioni apposte all’atto”; e neppure – ha
osservato la corte – può attribuirsi il valore di “prova della
novazione” al fatto che “la rata del prezzo determinata nel
contratto del 1997 e la rata del vitalizio concordato nel 1991
avesse lo stesso valore”, posto che “permane comunque lo
squilibrio di prestazioni dovuto al fatto che il prezzo di vendita
non è giustificato dal valore delle azioni”; in ogni caso, ha
concluso la corte, “dirimente ai fini della validità del contratto
del 1997 è … la considerazione che non risulta dimostrata in
modo inequivoco, come esige l’art. 1230 c.c., la comune
volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione,
neppure per facta concludentia, sostituendola con una nuova”.
La corte d’appello, poi, respingendo la censura svolta sul
punto dagli appellanti, ha escluso che il contratto del 1991
abbia avuto un significato meramente obbligatorio e non
traslativo: la corte, in particolare, sul dichiarato presupposto
che occorre aver riguardo “all’effettiva volontà delle parti a
seconda che sia volta a rinviare nel tempo la realizzazione degli
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comunque restano assolutamente indimostrate”; “altrettanto

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effetti programmati ovvero a realizzarli subito”, ha evidenziato
che, nel caso in esame, “come si evince dalla stessa lettera
dell’atto di cessione del 1991, non siamo di fronte ad un pactum
de contraendo, bensì di fronte ad un normale contratto

appunto, il trasferimento del pacchetto azionario”: intanto, ha
osservato la corte, “risulta dalla documentazione … che le parti
hanno dato attuazione all’accordo di cessione delle quote
provvedendo Gasser Wilfried alla corresponsione della rendita
vitalizia attraverso il pagamento delle rate mensili convenute,
quanto meno fino al 1995”, come dimostrato dal fatto che “le
parti abbiano chiesto al commercialista di anno in anno
l’ammontare dell’importo di vitalizio rivalutato ed il calcolo degli
arretrati dovuti per la rivalutazione”; né – ha aggiunto la corte sono “idonei a smentire tale circostanza” gli estratti conto
prodotti dagli appellanti e volti a dimostrare che “il pagamento
dell’importo dovuto a titolo di cessione delle azioni in favore di
Hildegund abbia avuto luogo solo a partire dal 1997 in
attuazione del contratto del 01.01.1997”,

posto che

“la

documentazione riguarda solo il periodo a partire dal 1997”;
inoltre – ha osservato ancora la corte – “è la stessa lettera
dell’atto di cessione del 19.03.1991 che impedisce che si possa
qualificare come contratto preliminare: le parti, infatti, si
riportano a preliminari accordi intervenuti tra loro il giorno
prima che prevedevano 11 pagamento rateale del prezzo della
compravendita e Hildegund conferma che la propria volontà
espressa negli accordi raggiunti per la cessione è quella «di
godere della rendita vitalizia di Lire 2.300.000»”,
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per cui,

definitivo che produce tutti i suoi effetti subito, tra i quali,

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“seppur con una formulazione poco felice, appare evidente – ha
aggiunto la corte

che l’atto contiene la chiara manifestazione

di volontà delle parti di dare attuazione ai precedenti accordi e
di realizzare effettivamente il trasferimento del pacchetto

corrispettivo”. Del resto, “nessun accenno ad una promessa di
futura cessione che potrebbe indicare la natura di preliminare è
contenuta nell’atto, nel quale, peraltro, la parte è indicata come
acquirente e non come promissaria acquirente”. Ed ancora: “a
dimostrare la natura di contratto definitivo, si aggiunge anche la
clausola di chiusura dell’atto”,

nel quale le parti hanno

dichiarato che l’atto “è vero e reale ed è l’unico regolante i
rapporti economici messi in atto colla cessione del pacchetto
azionario” e che “pertanto … sostituisce ed annulla ogni
precedente accordo su questa materia assunto, firmato ed
anche registrato che possa esistere”.
La corte è, quindi, tornata sulla questione della
configurazione del contratto del 1997 come novazione dell’atto
di cessione del 1991: secondo gli appellanti, infatti, nel 1997, le
parti avrebbero concluso un contratto definitivo di
compravendita per la cessione delle azioni in sostituzione del
precedente atto di costituzione di vitalizio, realizzando così una
novazione oggettiva ai sensi dell’art. 1230 c.c..
La corte, tuttavia, sul presupposto che

“la novazione

oggettiva, quale modo di estinzione dell’obbligazione diverso
dall’adempimento, … oltre a presupporre l’esistenza di una
obbligazione inadempiuta o adempiuta solo in parte, è
caratterizzata dalla stretta connessione tra l’elemento oggettivo
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azionario da Hildegund a Wilfried, verso il pagamento di un

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(diversità dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione) e quello
suriettivo o animus novandi (volontà risultante in modo non
equivoco di estinguere la precedente obbligazione)” e che “per
stabilire l’esistenza della novazione, l’animus novandi non può

negativo (mancata protesta) od anche dall’adesione ad una
diversa proposta contrattuale … ma dalla inequívoca
manifestazione della comune intenzione di estinguere
l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova”,

ha

ritenuto che:
“già dal tenore letterale del contratto dd 01.10.1997 va
esclusa la volontà di novazione non risultando alcun accenno né
al precedente accordo del 1991 né all’effetto estintivo del nuovo
contratto rispetto al precedente o anche a precedenti accordi”;
“né può dal comportamento tenuto dalle parti
successivamente alla conclusione dell’atto del 1991 trarsi la loro
volontà di estinguere proprio quella convenzione per dare vita
al nuovo contratto del 1997”,

posto che “in tal senso non

possono essere interpretate le trattative in corso per la
definizione dei rapporti fra i fratelli conseguenti alla successione
del loro padre, rapporti che comprendevano anche altre poste”;
“neppure l’atto di accordo del 23.0(4).2002 forma, come
pretende parte appellante, ulteriore prova di un comportamento
successivo, da cui desumere l’intenzione e la volontà delle parti
di dare esecuzione al contratto di compravendita del
01.10.1997, perché, al contrario, conferma proprio la volontà
delle parti di tenere fermi gli accordi presi con l’atto di cessione
del 1991. Tale accordo del 2002, infatti, contiene la
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

desumersi puramente e semplicemente da un comportamento

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regolamentazione dei rapporti tra le parti derivanti dalla
successione del padre, ad eccezione dell’accordo di pagamento
rateale delle quote della Menz e Gasser s.p.a., che rimane in
essere per le sue rate di prezzo e verso l’accordi di possibile

fatto al contratto del 1997, mentre l’indicazione della possibilità
di affranco, contenuta unicamente nell’atto di cessione del 1991
e non riportata nel contratto di compravendita del 1997,
consente di affermare che le parti, nell’accordo del 23.04.2002
intendessero riferirsi proprio all’atto di cessione del 1991 o
comunque di escludere che si riferissero al contratto di
compravendita del 1997”.
La corte, infine, esaminando la doglianza con la quale gli
appellanti hanno lamentato che il giudice di primo grado
avrebbe errato nell’escludere che all’accordo del 23/4/2002
potesse essere attribuita valenza di convalida del contratto del
1997 – in realtà mai affermata dagli appellanti, ha chiosato la
corte – e di parametro della comune intenzione delle parti, ha
rilevato, “ad ogni buon fine”, che la “parte appellante ha
formulato domanda di accertamento della validità del contratto
dd. 23.04.2002 per la prima volta in grado di appello” e che tale
domanda è sicuramente inammissibile.
La corte ha, quindi, concluso ritenendo che:
“l’atto di cessione dd 23.03.1991 è negozio con effetti
traslativi pienamente valido cui le parti hanno dato attuazione”;
“il contratto di compravendita è nullo per mancanza di
causa, risultando l’oggetto della compravendita (pacchetto
azionario) già validamente ceduto con il contratto 1991 e quindi
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affranco”, sicché – ha osservato la corte – “nessun riferimento è

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non più di proprietà della cedente”;
sicché è corretta la statuizione del primo giudice secondo la
quale la pretesa attorea dev’essere respinta in difetto di validità
del titolo contrattuale, e cioè il contratto di compravendita del

In forza di tali argomenti, la corte d’appello ha rigettato
l’impugnazione proposta.
Matthias Gallmetzer e Magdalena Gallmetzer, con ricorso
notificato il 30/9/2013, hanno proposto, per otto motivi, la
cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello,
dichiaratamente notificata in data 17/6/2013.
Ha resistito, con controricorso, Wilfried Gasser, il quale ha
proposto anche ricorso incidentale condizionato, affidandolo a
tre motivi, cui Matthias Gallmetzer e Magdalena Gallmetzer
hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, intitolato

“violazione o falsa

applicazione degli artt. 1321 e 1325, n. 1, c. c., nonché degli
artt. 1362, comma 1 e 2, c. c. e 1366 c. c., rilevante ex art. 60,
comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata
qualificato come contratto un atto unilaterale non avente
efficacia traslativa”, i ricorrenti hanno censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in violazione
degli artt. 1321 e 1325 n. 1 c.c., ha ritenuto che l’atto del
20/3/1991 andasse qualificato come contratto traslativo della
proprietà delle azioni laddove, al contrario, tale atto, riportando
esclusivamente le dichiarazioni di Hildegund Gasser relative alla
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

1/10/1997, addotto a giustificazione della stessa.

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promessa di cessione, vendita e trasferimento dell’intero
pacchetto azionario di sua proprietà, fatta il 19/3/1991 a
Wilfried Gasser, e non anche l’espressa dichiarazione di volontà
di acquisto da parte di quest’ultimo, che si è limitato a

unilaterale priva di efficacia traslativa delle azioni.
2.11 motivo, in questa sua prima parte, è senz’altro
inammissibile e, comunque, infondato. L’appello che i ricorrenti
hanno, a suo tempo, proposto, per come incontestatamente
ricostruito nella sentenza impugnata, non ha, infatti, in alcun
modo investito la questione della configurabilità dell’atto del
20/3/1991 come mera promessa unilaterale non traslativa in
quanto priva della dichiarazione espressa della volontà di
acquisto da parte di Wilfried Gasser. Ed è noto che i motivi del
ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano
formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo
grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle
parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di
diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non
compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti
funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 16742/2005; Cass.
n. 22154/2004; Cass. n. 2967/2001). Pertanto, secondo il
costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass.
n. 20518/2008; Cass. n. 6542/2004), qualora una determinata
questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non
risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il
ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di
legittimità, al fine di evitare una statuizione d” ammissibilità
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

sottoscriverlo dopo la firma della Gasser, è una mera promessa

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per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso
per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente

la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la
questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere
accaduto.
D’altra parte, anche se così non fosse, rileva la Corte che la
censura sarebbe, nel merito, infondata. Ed infatti, in tema di
conclusione del contratto, qualora, con la proposta formulata in
un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del
negozio, abbia manifestato la volontà di concludere il contratto
alle condizioni ivi stabilite, la sottoscrizione del documento
apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione,
essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale
come accettazione (Cass. n. 9039/2006).
3. Sempre con il primo motivo, i ricorrenti hanno censurato
la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha
interpretato l’atto del 20/3/1991 in violazione delle norme di
ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 ss c.c., e,
segnatamente:
a) per aver ritenuto che l’atto del 20/3/1991 fosse non “un
pactum de contraendo” ma “un normale contratto definitivo che
produce tutti i suoi effetti subito, tra i quali … il trasferimento
del pacchetto azionario”, dando eccessiva rilevanza al titolo
“atto di cessione di azioni” e, comunque, senza tener conto del
fatto che: – nell’atto manca l’espressione dell’accettazione di
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis

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Wilfried Gasser; – le parole “per sé, persona o società da
nominare” sono tipicamente utilizzate in contratti preliminari; il tempo grammaticale utilizzato “nell’accordo del 20.3.1997 è il
futuro”;
per avere completamente omesso di interpretare il

successivo contratto di compravendita dell’1/10/1997 tra le
stesse parti, nel quale è stato previsto il pagamento rateale del
prezzo pattuito, non solo quale comportamento complessivo
anche posteriore alla conclusione dell’accordo del 20/3/1991 ex
art. 1362, comma 2°, c.c., ma anche come autonomo contratto
tra le stesse parti;
c) per avere omesso di valutare, in violazione dell’art. 1362,
comma 2°, c.c., il fatto che, a partire dal 1990, tra i coeredi
Hildennund e Wilfried Gasser fosse in corso una divisione
ereditaria del patrimonio paterno, caratterizzata dal fatto che le
parti hanno stipulato, come ammesso dal convenuto, analoghi
accordi preliminari ed obbligatori per altri beni ereditari,
terminati con l’atto di accordo del 23/4/2002;
d) per avere omesso di considerare, quale fondamentale
parametro di interpretazione dell’intenzione della volontà delle
parti, l’accordo del 23/4/2002, con il quale le parti hanno
convenuto “la definizione globale di ogni rapporto derivante
dalla suddivisione ereditaria”, con l’aggiunta che, a seguito della
sottoscrizione del relativo accordo, sarebbero decaduti tutti gli
altri accordi, contratti preliminari, promesse verbali o che
riguardano il debito di Wilfried Gasser nei confronti della sorella
Hildegund, ad eccezione dell’accordo di pagamento rateale delle
quote della Menz & Gasser s.p.a., che rimane in essere ser le
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

b)

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sue rate di prezzo e per l’accordo di possibile affranco;
e) per avere violato il principio di interpretazione globale,
secondo il quale l’intenzione delle parti va valutata tramite il
comportamento complessivo posteriore alla conclusione del

Gasser, del contratto di compravendita del 1/10/1997, per la
cui firma le parti si sono rivolte ad un notaio;
f) per avere violato il principio secondo il quale, in caso di
contrasto tra il testo finale di un accordo ed uno precedente
sullo stesso oggetto, deve prevalere il primo, come nel caso di
stipula di un definitivo non conforme al preliminare ovvero di
ripetizione in forma pubblica di un precedente accordo.
Rileva la Corte che, in linea di principio, l’interpretazione di
un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al
giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di
legittimità, salvo che, ratione temporis, nelle ipotesi di omesso
esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti,
alla stregua del cd. “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell’art. 360
c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora,
ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., per violazione dei
canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dagli artt.
1362 e ss. c.c. (Cass. n. 14355/2016, in motiv.; Cass. n.
7927/2017). Costituisce, in effetti, principio di diritto del tutto
consolidato presso questa Corte quello per cui, con riguardo
all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale
adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità
non può avere ad oggetto la ricostruzione della volontà delle
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

contratto, come la stipula, tra i fratelli Hildegund e Wilfried

16

parti (Cass. n. 7927/2017, in motiv.): l’indagine ermeneutica,
è, in fatto, riservata al giudice di merito e può essere censurata
in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione,
nei limiti in cui, trattandosi di sentenza depositata dopo

ovvero per violazione delle relative regole di interpretazione
(Cass. n. 2465/2015, in motiv.; Cass. n. 7927/2017, in motiv.).
Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello, sul
dichiarato presupposto che occorre aver riguardo “all’effettiva
volontà delle parti a seconda che sia volta a rinviare nel tempo
la realizzazione degli effetti programmati ovvero a realizzarli
subito”, ha ritenuto che, “come si evince dalla stessa lettera
dell’atto di cessione del 1991, non siano di fronte ad un pactum
de contraendo, bensì di fronte ad un normale contratto
definitivo che produce tutti i suoi effetti subito, tra i quali,
appunto, il trasferimento del pacchetto azionario”,

ed, a

sostegno di tale conclusione, ha indicato le seguenti ragioni:
intanto, ha osservato la corte, “risulta dalla documentazione
… che le parti hanno dato attuazione all’accordo di cessione
delle quote provvedendo Gasser Wilfried alla corresponsione
della rendita vitalizia attraverso il pagamento delle rate mensili
convenute, quanto meno fino al 1995”, come dimostrato dal
fatto che “le parti abbiano chiesto al commercialista di anno in
anno l’ammontare dell’importo di vitalizio rivalutato ed il calcolo
degli arretrati dovuti per la rivalutazione”;
né sono “idonei a smentire tale circostanza” gli estratti
conto prodotti dagli appellanti e volti a dimostrare che “i/
pagamento dell’importo dovuto a titolo di cessione delle azioni
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

1’11/9/2012, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,

17

in favore di Hildegund abbia avuto luogo solo a partire dal 1997
in attuazione del contratto del 01.01.1997”,

posto che “la

documentazione riguarda solo il periodo a partire dal 1997”;
inoltre – ha aggiunto la corte – “è la stessa lettera dell’atto

qualificare come contratto preliminare: le parti, infatti, si
riportano a preliminari accordi intervenuti tra loro il giorno
prima che prevedevano il pagamento rateale del prezzo della
compravendita e Hildegund conferma che la propria volontà
espressa negli accordi raggiunti per la cessione è quella «di
godere della rendita vitalizia di Lire 2.300.000»”;
“nessun accenno ad una promessa di futura cessione che
potrebbe indicare la natura di preliminare – ha osservato ancora
la corte – è contenuta nell’atto, nel quale, peraltro, la parte è
indicata come acquirente e non come promissaria acquirente”;
infine – ha aggiunto la corte – “a dimostrare la natura di
contratto definitivo, si aggiunge anche la clausola di chiusura
dell’atto”, nel quale le parti hanno dichiarato che l’atto “è vero e
reale ed è l’unico regolante i rapporti economici messi in atto
colla cessione del pacchetto azionario”

e che “pertanto …

sostituisce ed annulla ogni precedente accordo su questa
materia assunto, firmato ed anche registrato che possa
esistere”.
In forza di tali rilievi, la corte ha concluso affermando che,
“seppur con una formulazione poco felice, appare evidente che
l’atto contiene la chiara manifestazione di volontà delle parti di
dare attuazione ai precedenti accordi e di realizzare
effettivamente il trasferimento del pacchetto azionario da
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

r p

di cessione del 19.03.1991 che impedisce che si possa

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Hildegund a Wilfried, verso il pagamento di un corrispettivo”.
Ora, a fronte di tale interpretazione, i ricorrenti hanno,
innanzitutto, affermato che la corte, nella parte in cui ha
escluso che l’atto del 20/3/1991 fosse

“un pactum de

definitivo che produce tutti i suoi effetti subito, tra i quali … il
trasferimento del pacchetto azionario”, ha errato per aver dato
eccessiva rilevanza al titolo “atto di cessione di azioni” e,
comunque, per non aver tenuto conto del fatto che nell’atto
manca l’espressione dell’accettazione di Wilfried Gasser, che le
parole

“per sé, persona o società da nominare”

sono

tipicamente utilizzate in contratti preliminari e che il tempo
grammaticale utilizzato “nell’accordo del 20.3.1997 è il futuro”.
In effetti, come questa Corte ha già avuto modo di
affermare in tema di interpretazione del contratto, risponde ad
orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune
intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è
rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni
utilizzate (Cass. n. 7927/2017, in motiv.).
Nel caso in esame, tuttavia, la censura è priva di
fondamento: escluso, infatti, ogni rilievo, per quanto in
precedenza osservato, alla mancanza della dichiarazione di
accettazione di Wilfried Gasser, rileva la Corte che le
espressioni letterali che il giudice di merito avrebbe trascurato
non depongono, per la loro intrinseca ambiguità,
necessariamente nel senso di attribuire all’atto in questione
natura di contratto meramente preliminare.
La corte d’appello, del resto, ha interpretato l’atto avendo
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

contraendo” e ritenuto che fosse, invece, “un normale contratto

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riguardo al suo intero contenuto. Il rilievo da assegnare alla
formulazione letterale dev’essere, infatti, verificato alla luce
dell’intero contesto contrattuale: le singole clausole devono
essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al

senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione
letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in
ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto,
quale una singola clausola di un contratto composto di più
clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi
e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. 23701/2016, in
motiv.; Cass. n. 7927/2017, in motiv.). Nel caso in esame, la
corte d’appello – con rilievi in fatto che i ricorrenti non hanno
espressamente censurato sotto il profilo della coerenza e della
congruità – ha, in effetti, evidenziato che:
“le parti … si riportano a preliminari accordi intervenuti tra
loro il giorno prima che prevedevano il pagamento rateale del
prezzo della compravendita e Hildegund conferma che la propria
volontà espressa negli accordi raggiunti per la cessione è quella
«di godere della rendita vitalizia di Lire 2.300.000»”;
“nessun accenno ad una promessa di futura cessione che
potrebbe indicare la natura di preliminare è contenuta nell’atto,
nel quale, peraltro, la parte è indicata come acquirente e come
promissaria acquirente”;
“a dimostrare la natura di contratto definitivo, si aggiunge
anche la clausola di chiusura dell’atto”, nel quale le parti hanno
dichiarato che l’atto “è vero e reale ed è l’unico regolante i
rapporti economici messi in atto colla cessione del pacchetto
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacché per

20

azionario” e che “pertanto … sostituisce ed annulla ogni
precedente accordo su questa materia assunto, firmato ed
anche registrato che possa esistere”.
I ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata anche

20/3/1991 fosse “un pactum de contraendo” e ritenuto che
fosse, invece, “un normale contratto definitivo che produce tutti
i suoi effetti subito, tra i quali … il trasferimento del pacchetto
azionario”,

avrebbe: omesso di interpretare il successivo

contratto di compravendita dell’1/10/1997 tra le stesse parti,
nel quale è stato previsto il pagamento rateale del prezzo
pattuito, non solo quale comportamento complessivo anche
posteriore alla conclusione dell’accordo del 20/3/1991 ex art.
1362, comma 2°, c.c., ma anche come autonomo contratto tra
le stesse parti; omesso di valutare, in violazione dell’art. 1362,
comma 2°, c.c., il fatto che, a partire dal 1990, tra i coeredi
Hildemund e Wilfried Gasser fosse in corso una divisione
ereditaria del patrimonio paterno, caratterizzata dal fatto che le
parti hanno stipulato, come ammesso dal convenuto, analoghi
accordi preliminari ed obbligatori per altri beni ereditari,
terminati con l’atto di accordo del 23/4/2002; violato il principio
per cui, in caso di contrasto tra il testo finale di un accordo ed
uno precedente sullo stesso oggetto, a prevalere dev’essere il
primo.
In effetti, nell’interpretazione del contratto, il dato testuale,
pur assumendo un fondamentale rilievo, non può essere
ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto
dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

nella parte in cui la corte d’appello, escludendo che l’atto del

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può ritenersi acquisito solo al termine del processo
interpretativo il quale, a sua volta, non può arrestarsi alla
ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve
considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali,

per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi.
Infatti, un’espressione prima facie chiara può non apparire più
tale se collegata ad altre contenute nella stessa dichiarazione o
posta in relazione al comportamento complessivo delle parti
(Cass. 24560/2016, in motiv.).
Nel caso in esame, tuttavia, la corte territoriale ha tenuto
dichiaratamente conto del comportamento complessivo delle
parti quando, in particolare, ha evidenziato che “…

le parti

hanno dato attuazione all’accordo di cessione delle quote
provvedendo Gasser Wilfried alla corresponsione della rendita
vitalizia attraverso il pagamento delle rate mensili convenute,
quanto meno fino al 1995”,

come dimostrato dalla

documentazione prodotta e dal fatto che “le parti abbiano
chiesto al commercialista di anno in anno l’ammontare
dell’importo di vitalizio rivalutato ed il calcolo degli arretrati
dovuti per la rivalutazione”.
D’altra parte, non si vede come e perché l’interpretazione
dell’atto del 1991 debba essere necessariamente orientata
verso la sua qualificazione come contratto preliminare, e non
quale cessione immediatamente traslativa delle azioni,
semplicemente perché le stesse parti hanno, tra il 1990 ed il
2002, stipulato altri contratti, relativi a differenti cespiti,
carattere meramente obbligatorio e preparatorio.
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di

22

E neppure, infine, può rilevare, ai medesimi fini, il fatto che

le parti, dopo l’atto del 1991, abbiano stipulato, nel 1997, il
contratto di compravendita delle stesse azioni, posto che, una
volta attribuito all’accordo del 1991 un’efficacia

validità del contratto del 1997 per la conseguente mancanza di
causa, quest’ultimo, evidentemente, quale che sia la forma
utilizzata (compresa quella della scrittura privata con
sottoscrizioni autenticate dal notaio), non può più assurgere né
quale comportamento successivo delle parti idoneo ad orientare
l’interpretazione dell'(unico) atto valido tra loro intercorso, vale
a dire quello stipulato nel 1991, né, a fortiori, a testo successivo
prevalente su quest’ultimo.
I ricorrenti, infine, hanno censurato la sentenza anche nella
parte in cui la corte d’appello, nell’aver escluso che l’atto del
1991 abbia avuto la natura di contratto preliminare, ha omesso
di considerare, quale fondamentale parametro di
interpretazione dell’intenzione della volontà delle parti, l’accordo
del 23/4/2002, con il quale le parti hanno convenuto “la
definizione globale di ogni rapporto derivante dalla suddivisione
ereditaria”, con l’aggiunta che, a seguito della sottoscrizione del
relativo accordo, sarebbero decaduti tutti gli altri accordi,
contratti preliminari, promesse verbali o che riguardano il
debito di Wilfried Gasser nei confronti della sorella Hildegund,
ad eccezione dell’accordo di pagamento rateale delle quote della
Menz & Gasser s.p.a., che rimane in essere per le sue rate di
prezzo e per l’accordo di possibile affranco.
In realtà, come in precedenza osservato, la cort
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

immediatamente traslativa ed una volta esclusa, quindi, la

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territoriale, con rilievi in fatto che i ricorrenti non hanno
censurato quanto a congruità logica, ha espressamente
evidenziato che “neppure l’atto di accordo del 23.0(4).2002
forma, come pretende parte appellante, ulteriore prova di un

volontà delle parti di dare esecuzione al contratto di
compravendita del 01.10.1997, perché, al contrario, conferma
proprio la volontà delle parti di tenere fermi gli accordi presi con
l’atto di cessione del 1991. Tale accordo del 2002, infatti,
contiene la regolamentazione dei rapporti tra le parti derivanti
dalla successione del padre, ad eccezione dell’accordo di
pagamento rateale delle quote della Menz e Gasser s.p.a., che
rimane in essere per le sue rate di prezzo e verso l’accordi di
possibile affranco”, sicché – ha osservato la corte – “nessun
riferimento è fatto al contratto del 1997, mentre l’indicazione
della possibilità di affranco, contenuta unicamente nell’atto di
cessione del 1991 e non riportata nel contratto di
compravendita del 1997, consente di affermare che le parti,
nell’accordo del 23.04.2002 intendessero riferirsi proprio all’atto
di cessione del 1991 o comunque di escludere che si riferissero
al contratto di compravendita del 1997″.
Del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i
profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal
giudice al contratto non deve invero essere l’unica
interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una
delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una
clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni
(plausibili), non è consentito alla parte che aveva prG eosto
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

comportamento successivo, da cui desumere l’intenzione e la

24

l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in
sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra
(Cass. n. 16254/2012).
Il motivo, in definitiva, è, nel suo complesso, infondato.

omesso esame di documenti rilevanti nonché omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio contestato tra le parti, rilevante
ex art. 360 comma i n. 5 c.p.c.”, i ricorrenti hanno censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha
omesso di esaminare tanto il documento n. 3 del fascicolo
attoreo di primo grado, nel quale Hildegund Gasser ha
quietanzato il pagamento della prima rata del prezzo di
compravendita concordato con il fratello per le azioni cedute,
pari a 3.000.000 di lire, sia del documento n. 11 del medesimo
fascicolo, e cioè l’estratto conto di Hildegund Gasser
dall’1/1/1996 al 31/12/1996, laddove i ricorrenti, in appello,
avevano puntualizzato che il tribunale aveva trascurato di
considerare che Wilfried Gasser aveva iniziato ad eseguire la
controprestazione pattuita solo sei anni e mezzo dopo la
redazione dell’atto del 1991, iniziando a pagare solo dopo la
stipula del contratto notarile definitivo del 1997, come,
appunto, dimostrato con gli estratti conto tra 1’1/1/1996 ed il
31/12/1996. E la corte, hanno aggiunto i ricorrenti, così
facendo, è incorsa in un ulteriore vizio motivatorio della
sentenza, vale a dire l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio e dibattuto tra le parti, avendo, appunto, omesso di
esaminare, in relazione all’estratto conto di Hildegund Gasser
tra 1’1/1/1996 ed il 31/12/1996, la circostanza che prima del
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

4.Con il secondo motivo, intitolato “vizio motivatorio per

25

1997 non vi era stato alcun pagamento da parte di Wilfried
Gasser, pur trattandosi di un fatto non solo decisivo ai fini
dell’avvenuta esecuzione o meno dell’atto del 1991 e, quindi,
della nullità per mancanza di causa del contratto successivo del

parti.
5.

Il

motivo, nella sua complessa articolazione, è

infondato. La sentenza impugnata, come già detto, è stata
depositata dopo l’11/9/2012 e trova, dunque, applicazione
l’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo in vigore successivamente alle
modifiche apportate dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni con la I. n. 134 del 2012, a norma
del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per
cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed
è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053/2014), la
norma consente di denunciare in cassazione – oltre
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale
anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

1997, ma anche dibattuto, in quanto tra loro controverso, dalle

26

parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia (in
senso conf., Cass. n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n.
9253/2017, in motiv.; Cass. n. 7472/2017).

pertanto, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie
(Cass. n. 9253/2017, in motiv.), così come il mancato esame
di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a
fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame
di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non
esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza
e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre
risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio
decidendi” viene a trovarsi priva di fondamento (Cass. n.
20188/2017, in motiv.).
Ora, come detto, i ricorrenti hanno dedotto, quale fatto
che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare, la
circostanza, decisiva e dibattuta tra le parti, che Wilfried
Gasser aveva iniziato ad eseguire la controprestazione pattuita
solo sei anni e mezzo dopo la redazione dell’atto del 1991,
iniziando a pagare solo dopo la stipula del contratto notarile
definitivo del 1997, come, appunto, dimostrato con gli estratti
conto tra 1’1/1/1996 ed il 31/12/1996, laddove, invece, prima
del 1997, non vi era stato alcun pagamento da parte di
Wilfried Gasser.
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

L’omesso esame di elementi istruttori non integra,

27

Il fatto, tuttavia, risulta esaminato dalla corte d’appello
per la quale, infatti, “risulta dalla documentazione … che le
parti hanno dato attuazione all’accordo di cessione delle quote
provvedendo Gasser Wilfried alla corresponsione della rendita

quanto meno fino al 1995”, come dimostrato dal fatto che “le
parti abbiano chiesto al commercialista di anno in anno
l’ammontare dell’importo di vitalizio rivalutato ed il calcolo
degli arretrati dovuti per la rivalutazione”.
Né – ha aggiunto la corte – sono “idonei a smentire tale
circostanza” gli estratti conto prodotti dagli appellanti e volti a
dimostrare che “il pagamento dell’importo dovuto a titolo di
cessione delle azioni in favore di Hildegund abbia avuto luogo
solo a partire dal 1997 in attuazione del contratto del
01.01.1997”, posto che “la documentazione riguarda solo il
periodo a partire dal 1997”.
Risulta, quindi, evidente che la corte non ha
completamente omesso l’esame del fatto concernente l’inizio
del pagamento da parte di Wilfried Gasser del corrispettivo (e
della documentazione dalla quale lo stesso avrebbe dovuto
emergere).
D’altra parte – escluso ogni rilievo alla circostanza che i
ricorrenti invocano il mancato esame di estratti conto tra
l’1/1/1996 ed il 31/12/1996, laddove la corte fa riferimento ad
estratti conto che partono dal 1997, posto che, in parte qua, si
tratterebbe di un vizio di non corretta percezione delle prove
documentali offerte, a carattere, quindi, meramente
revocatorio e, come tale, in questa sede inammissiti
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

vitalizia attraverso il pagamento delle rate mensili convenute,

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documenti che la corte non avrebbe esaminato, pur a voler
ammettere che depongano nel senso dagli stessi divisato, e
cioè che, tra 1’1/1/1996 ed il 31/12/1996, Wilfried Gasser non
(risulterebbe) avere eseguito alcun pagamento, non per

dimostrare il fatto il cui esame è stato asseritamente omesso,
se non altro perché, come la corte d’appello ha espressamente
affermato – con accertamento in fatto che, anche alla luce di
quanto emergerà di qui a poco con l’esame del terzo e del
quarto motivo, non risulta attinto da alcuna fondata censura
da parte dei ricorrenti – Wilfried Gasser ha provveduto “alla
corresponsione della rendita vitalizia attraverso il pagamento
delle rate mensili convenute, quanto meno fino al 1995”, come
dimostrato dal fatto che

“le parti abbiano chiesto al

commercialista di anno in anno l’ammontare dell’importo di
vitalizio rivalutato ed il calcolo degli arretrati dovuti per la
rivalutazione”.
6.Con il terzo motivo, intitolato

“violazione o falsa

applicazione degli artt. 2697 c. c., 2727 c. c. e 2729 c. c.
(presunzione semplice) rilevante ex art. 360 comma 1 n. 3
c.p.c., per avere la sentenza gravata fatto mal governo della
regola dell’onere della prova in materia di inadempimento
contrattuale, nonché per avere fatto illegittimo ricorso a
presunzioni, non ricorrendone i presupposti di legge”,

i

ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte
in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’atto del 20/3/1991 sia
un normale contratto definitivo di cessione di azioni fondando
tale assunto sul fatto, risultante dalla documentazion
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

questo sarebbero, come è invece necessario, decisive a

29

prodotta dalla parte appellante, che le parti hanno dato
attuazione all’accordo di cessione: secondo la sentenza, infatti,
“risulta dalla documentazione … che le parti hanno dato
attuazione all’accordo di cessione delle quote provvedendo

attraverso il pagamento delle rate mensili convenute, quanto
meno fino al 1995”, come dimostrato dal fatto che “le parti
abbiano chiesto al commercialista di anno in anno l’ammontare
dell’importo di vitalizio rivalutato ed il calcolo degli arretrati
dovuti per la rivalutazione”.

Così facendo, però, hanno

affermato i ricorrenti, la corte d’appello ha ritenuto sufficienti
prove presuntive prive dei requisiti della gravità, precisione e
concordanza, ed ha, quindi, per un verso, violato le norme
previste dagli artt. 2727 ss c.c., in tema di presunzioni,
avendo ritenuto sufficienti, ai fini della prova del pagamento
delle rate mensili del vitalizio, le comunicazioni con le quali il
commercialista ha individuato l’importo che sarebbe stato
dovuto, senza dire nulla, però, sull’effettivo pagamento da
parte di Wilfried Gasser, e, per altro verso, violato le norme
dettate in tema di onere della prova dall’art. 2697 c.c. e
dall’art. 1218 c.c., poiché la prova dell’avvenuta esecuzione
del contratto di rendita vitalizia del 1991 sarebbe spettata al
convenuto.
7.11 motivo non è fondato. Le presunzioni semplici
consistono, come è noto, nel ragionamento del giudice il quale,
una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche „,
tramite il notorio o a seguito della non contestazione)
conoscenza di un fatto secondario, deduce da
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

Gasser Wilfried alla corresponsione della rendita vitalizia

30

l’esistenza del fatto principale ignoto. L’apprezzamento del
giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la
valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità
e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di

legittimità, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di
legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa
motivazione (Cass. n. 2431/2004). Allorquando la prova
addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole
possono formare il convincimento del giudice del merito,
rientra, infatti, nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa
l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che
ne discendano secondo il criterio delrid
accidit”,

quod prelumque

essendo il relativo apprezzamento sottratto al

controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione
immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al
principio secondo il quale i requisiti della gravità, della
precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono
essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti
ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a
ciascuno di questi (Cass. n. 12002/2017). Si aggiunga, poi,
che, al fine di controllare la validità del ragionamento
presuntivo, per un verso, non è necessario che tutti gli
elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in
quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli
indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e
processuale (Cass. n. 26022/2011), e che, per altro verso, in
tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di

31

ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità
causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile
dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile,
secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il

sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con
riferimento ad una connessione possibile e verosimile di
accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi
secondo regole di esperienza (Cass. n. 22656/2011).
Nel caso di specie, come detto, la corte d’appello ha così
motivato,

in parte qua,

la sua decisione:

“risulta dalla

documentazione … che le parti hanno dato attuazione
all’accordo di cessione delle quote provvedendo Gasser Wilfried
alla corresponsione della rendita vitalizia attraverso il
pagamento delle rate mensili convenute, quanto meno fino al
1995”, come dimostrato dal fatto che “le parti abbiano chiesto
al commercialista di anno in anno l’ammontare dell’importo di
vitalizio rivalutato ed il calcolo degli arretrati dovuti per la
rivalutazione”.
Si tratta, come è evidente, di una motivazione che, in modo
logico e coerente, spiega le ragioni per le quali il giudice di
merito ha ritenuto di trarre, in termini di connessione possibile
e verosimile tra accadimenti, dai fatti noti acquisiti e provati in
giudizio, come sopra esposti, il fatto ignoto, rappresentato,
appunto, dall’intervenuto pagamento, almeno fino al 1995, delle
rate mensili di rendita vitalizia previste dall’atto del 20/1/1991.
Tale conclusione, peraltro, non cambia neppure se si
aderisce alla tesi, di recente affermata da questa Corte,
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto

32

secondo la quale, in tema di presunzioni, ove il giudice di merito
sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della
presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti
che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo

ciò, in particolare, accade quando: a) il giudice di merito (caso
scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729, comma 1°,
c.c., affermando (e quindi facendo le concreta applicazione) che
un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni
(rectius: fatti) che non siano gravi precise e concordanti (ed è
questo un errore di diretta violazione della norma); b) ovvero
quando il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto
storico privo di gravità o di precisione o di còncordanza, ai fini
della inferenza del fatto noto della conseguenza ignota,
sussumendo, cioè, sotto la norma dell’articolo 2729 c.c. fatti
privi di quelle caratteristiche ed incorrendo, quindi, in una falsa
applicazione della norma, nel senso che la applica, esattamente
assumendola nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo
ad una fattispecie che non si presta ad essere ricondotta sotto
tale contenuto, perché priva di aderenza agli elementi della
norma astratta (Cass. n. 19485/2017; Cass. n. 17535/2008).
Ora, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico,
generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in
genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per
esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis),
che esprime nient’altro, almeno secondo l’opinione preferibile,
che la presunzione si deve fondare su un ragionamento
probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabi che si
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c.: e

33

sia verificato il fatto B (non è condivisibile invece l’idea che
vorrebbe sotteso alla gravità che l’inferenza presuntiva sia
“certa”).
La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica

probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio,
sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso
diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.
La concordanza esprime – almeno secondo l’opinione
preferibile – un requisito del ragionamento presuntivo, che non
lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come
invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel
quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori,
volendo esprimere l’idea che, intanto la presunzione è
ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in
modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro,
possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente
sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti
che non sono invece rispondenti a quei caratteri, il
ragionamento del giudice di merito è censurabile, nella
prospettiva in esame, alla stregua dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della
funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729
c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di
proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche
a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente
risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di

34

La Corte di cassazione può, quindi, essere investita, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore in cui il giudice di merito sia
incorso nel considerare grave, precisa e concordante una
presunzione (e cioè un’inferenza) che non lo sia, e ciò accade:

essa manchi, perché difetta la c.d. inferenza probabilistica; b)
con riguardo a quello della precisione, tutte le volte in cui la
presunzione presenti inferenze probabilistiche plurime e non la
sola assunta dal giudice di merito; c) rispetto alla concordanza,
quando vi siano elementi probatori dissonanti rispetto alla
presunzione (Cass. n. 19485/2017).
Ora, ritiene la Corte che pure alla stregua di tali rilievi la
denunciata violazione delle norme previste dagli artt. 2727 e
2729 c.c., contenuta nel motivo di ricorso in esame, non risulta
sussistente.
La censura in esame, infatti, si è limitata ad affermare che
gli elementi indiziari utilizzati dal tribunale non sono gravi,
precisi e concordanti.
Si tratta, tuttavia, di rilievi che, a ben vedere, al di là della
generica censura svolta alla sentenza in ordine agli indizi
utilizzati ed alle conclusioni che ne ha tratto, non spiegano dove
e come essa avrebbe violato, nei sensi indicati dalla sopra
ricordata giurisprudenza, il paradigma normativo dell’art. 2729
c.c.: nel senso, cioè, di aver fatto uso di presunzioni prive, in
concreto, dei requisiti di gravità, di precisione e di concordanza,
in termini, rispettivamente: di mancanza di un rapporto di
probabile inferenza tra i fatti utilizzati e quello noto che ne è
stato desunto e/o di sussistenza di un rappo
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

ile

a) in riferimento al requisito della gravità, tutte le volte che

35

inferenza dai medesimi fatti utilizzati di un fatto diverso che,
invece, non ne è stato tratto, e/o della sussistenza di altri
elementi probatori, anche presuntivi, che non siano coerenti con
il fatto noto che il tribunale ha desunto.

violazione delle norme previste dagli artt. 2697 e 1218 c.c., in
materia di onere della prova, non risultando in alcun modo che
la sentenza abbia deciso sul punto applicando e, quindi, in
ipotesi, violando o malamente applicando, le regole di giudizio
rispettivamente previste, a fronte di fatti storici rimasti incerti,
dalle disposizioni invocate.
8.Con il quarto motivo, intitolato “nullità della sentenza,
rilevante ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in relazione alla
violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la sentenza valutato del
tutto arbitrariamente le prove offerte dalle parti”, i ricorrenti
hanno censurato la sentenza gravata nella parte in cui la corte
d’appello ha affermato che dalla documentazione dimessa dalla
parte convenuta risulta che le parti abbiano dato attuazione
all’accordo di cessione delle quote del 1991, avendo Wilfried
Gasser provveduto alla corresponsione della rendita vitalizia
attraverso il pagamento di rate mensili quanto meno fino al
1995, come dimostrato dal fatto che le parti abbiano chiesto al
commercialista di anno in anno l’ammontare dell’importo del
vitalizio rivalutato ed il calcolo degli arretrati dovuti per la
rivalutazione, così esprimendo

“un’argomentazione che non

corrisponde al contenuto dei documenti dimessi dal convenuto”,
cui fa riferimento. Ed infatti, hanno osservato i ricorrenti,
mentre nelle missive del commercialista in d. . 9/1994 e
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

Né, infine, la censura appare fondata relativamente alla

36

18/11/1996 si fa espresso riferimento all’aggiornamento
mensile del vitalizio, nelle missive del 18/9/2000 e 8/6/2000
dello stesso commercialista si parla chiaramente di
aggiornamento della quota mensile. I ricorrenti, inoltre, hanno

sono idonei a smentire tale circostanza” gli estratti conto
prodotti dagli appellanti e volti a dimostrare che “il pagamento
dell’importo dovuto a titolo di cessione delle azioni in favore di
Hildegund abbia avuto luogo solo a partire dal 1997 in
attuazione del contratto del 01.01.1997”,

posto che

“la

documentazione riguarda solo il periodo a partire dal 1997”, ha
del pari proceduto ad una valutazione arbitraria delle prove,
avendo gli attori depositato in giudizio l’estratto conto di
Hildegund Gasser dall’1/1/1996 al 31/12/1996 e, quindi, non
solo dal 1997.
9.11 motivo, per quest’ultima parte, configurandosi come
una censura di erronea percezione della documentazione
prodotta, ha carattere revocatorio ed è, come tale,
inammissibile. Per la prima parte, invece, il motivo non è
fondato. Intanto, i ricorrenti incorrono nell’equivoco di ritenere
che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge
processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate
dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al
contrario, un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 116
c.p.c. può porsi solo quando il ricorrente alleghi che il giudice di
merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente
apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato
come facenti piena prova, recependoli senza apprezzament
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

evidenziato che la corte, nella parte in cui ha ritenuto che “non

37

critico, elementi

di

prova che invece siano soggetti a

valutazione (Cass. n. 27000/2016; conf. Cass. n. 11892/2016,
per la quale la violazione dell’art. 116 c.p.c., che sancisce il
principio della libera valutazione delle prove, salva diversa

360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale
principio in assenza di una deroga normativamente prevista,
ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento
una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso
regime; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20112/2009; Cass. n.
26965/2007). Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che
sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai
sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 13960/2014).
Piuttosto, la circostanza che il giudice abbia male esercitato il
prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi
del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 26965/2007; Cass. n.
13960/2014).
La valutazione degli elementi istruttori costituisce, del resto,
un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento
discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine
alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in
cassazione (Cass. n. 11176/2017, in motiv.). Ed è noto, invece,
che non è compito di questa Corte quello di condividere o non
condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione
impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di
sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta
dal giudici di merito (Cass. n. 3267/2008), dovendo, invece,
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art.

38

solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della
loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso
manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si
sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass.

in esame.
La corte, infatti, ha ritenuto che le parti abbiano dato
esecuzione all’accordo di cessione del 1991 avendo accertato
che Wilfried Gasser aveva provveduto, quanto meno fino al
1995, alla corresponsione della rendita vitalizia attraverso il
pagamento delle rate mensili convenute, come dimostrato dal
fatto che “le parti abbiano chiesto al commercialista di anno in
anno l’ammontare dell’importo di vitalizio rivalutato ed il calcolo
degli arretrati dovuti per la rivalutazione”,
Si tratta, come è evidente, di una motivazione senz’altro
congrua, essendo del tutto sufficiente, ai fini dell’accertamento
del fatto che le parti avevano richiesto al commercialista di
determinare l’ammontare dell’importo del vitalizio, che la
relativa prova sia desunta anche solo dalle prime due e non
necessariamente da tutte e quattro lettere trasmesse dal
professionista.
10.

Con il quinto motivo, intitolato “violazione o falsa

applicazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. nonché dell’art. 1322
c.c., rilevante ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la
sentenza gravata violato il principio secondo cui le parti, nella
loro autonomia negoziale, sono sempre libere di modificare il
precedente assetto di interessi”, i ricorrenti hanno censurato la
sentenza gravata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 20

n. 11176/2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso

39

che l’atto di cessione del 20/3/1991 fosse un negozio ad effetti
traslativi pienamente valido, cui le parti hanno dato attuazione,
e che il contratto di compravendita del 1997 fosse, per l’effetto,
nullo per mancanza di causa, risultando l’oggetto della

contratto del 1991 e, quindi, non più di proprietà del cedente.
Così facendo, però, hanno aggiunto i ricorrenti, la corte, non
accorgendosi della palese divergenza tra l’atto del 20/3/1991 ed
il contratto di compravendita del 1/10/1997, quanto meno in
merito alle modalità di pagamento rateale originariamente
pattuite, ha erroneamente applicato gli artt. 1418 e 1325 c.c.,
avendo ritenuto nullo il contratto dell’1/10/1997 per mancanza
di causa, laddove, al contrario, le parti, per il principio
dell’autonomia causale previsto dall’art. 1322 c.c., dopo aver
stipulato un contratto, ben possono, successivamente,
ritornare, con una nuova manifestazione di volontà, sull’assetto
di interessi scaturito dal precedente atto negoziale, apportando,
ad esso, variazioni, come la soppressione, la sostituzione o
l’aggiunta di clausole, ovvero anche semplicemente
manifestando una seconda volta il medesimo intento negoziale
che le stesse avevano esternato in un momento anteriore,
procedendo alla ripetizione in senso tecnico del negozio.
11. Con il sesto motivo, intitolato “violazione e falsa
applicazione dell’art. 1230, comma 1 e 2 c.c., rilevante ex art.
360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata
escluso il ricorrere di una fattispecie di novazione oggettiva, pur
in presenza dei presupposti di legge”,

i ricorrenti hanno

censurato la sentenza impugnata nella parte i
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

ui la corte

compravendita, e cioè le azioni, già validamente ceduto con il

40

d’appello, in violazione dell’art. 1230, comma 2°, c.c., ha
escluso il carattere novativo del contratto di compravendita del
1/10/1997 ritenendo che “non risulta dimostrata in modo in
equivoco, come esige l’art. 1230 c. c., la comune volontà delle

facta concludentia, sostituendola con una nuova” e che “già dal
tenore letterale del contratto dd 01.10.1997 va esclusa la
volontà di novazione non risultando alcun accenno né al
precedente accordo del 1991 né all’effetto estintivo del nuovo
contratto rispetto al precedente o anche a precedenti accordi”,
trascurando, in tal modo, di considerare che la novazione, oltre
che espressa, può essere anche tacita, ossia per
concludentia,

facta

e sussiste quando la volontà di estinguere

l’obbligazione originaria e di costituirne una nuova con titolo
diverso non risulta dal tenore letterale del contratto ma dalla
condizione di oggettiva incompatibilità tra la nuova e la vecchia
obbligazione, come è accaduto nel caso in esame, nel quale,
con il contratto di compravendita del 1/10/1997, le parti,
estinguendo gli originari accordi del 1991 e costituendo un
nuovo rapporto contrattuale, e cioè la compravendita, hanno
sostituito l’obbligazione originaria di versare una rendita
mensile, con la relativa aleatorietà, come previsto nell’accordo
del 20/3/1991, un’obbligazione nuova, e cioè il pagamento
rateale del prezzo delle azioni, con la conseguente diversa
disciplina.
12.

Con il settimo motivo, intitolato “violazione o falsa

applicazione degli artt. 1321 c. c. e 1322 c. c., rilevante ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

parti di distinguere la precedente obbligazione, neppure per

41

riconosciuto che le parti, nella loro autonomia contrattuale,
sono libere di modificare il precedente assetto di interessi”, i
ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in
cui la corte d’appello non ha considerato la divergenza di

la firma dell’atto di cessione del 20/3/1991 si sono recate dal
notaio firmando davanti a lui il contratto di compravendita
dell’1/10/1997, con il quale è stato previsto il pagamento
rateale del prezzo della compravendita, pari a £.
1.002.000.000, senza considerare, quindi, che, a norma
dell’art. 1321 c.c., il contratto può ben avere contenuto
modificativo di un rapporto giuridico intercorrente tra le parti,
come accade nel caso della modificazione accessoria
dell’obbligazione preesistente prevista dall’art. 1231 c.c.. La
corte d’appello, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti, ha violato il
principio di autonomia contrattuale previsto dall’art. 1322 c.c. e
della libera determinabilità del prezzo, quando ha ritenuto che,
a fronte delle perdite che la società presentava alla data del
30/4/1998 e del valore intrinseco dei titoli, il prezzo indicato nel
contratto del 1997 non fosse reale ed effettivo, così trascurando
non solo che le azioni sono state vendute nell’attuale stato
giuridico ed effettivo della società, nota all’acquirente, che era
l’amministratore e socio di maggioranza della società, ma anche•
che l’oggetto del contratto non erano i beni della società, ma le
azioni, con l’insieme delle facoltà e diritti che attribuiscno al
titolare.
13.

Il quinto ed il settimo motivo, per la loro evidente

connessione, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

contenuto consapevolmente voluta dalle parti, che sei anni dopo

42

I ricorrenti hanno mostrato di non aver colto la ratio decidendi
della sentenza impugnata la quale, infatti, non ha affatto
escluso, in violazione dell’art. 1321 c.c., che il contratto possa
avere effetti meramente modificativi di un preesistente rapporto

ritenuto che un contratto con il quale le parti convengono il
trasferimento di un bene, quali sono le azioni in questione, che
lo stesso cedente ha già in precedenza alienato al medesimo
cessionario, è nullo per mancanza di causa.
14.

Quanto, invece, al sesto motivo, occorre rilevare

che la corte d’appello, dopo aver evidenziato che “per stabilire
l’esistenza della novazione”, Vanimus novandi deve risultare
dalla “inequivoca manifestazione della comune intenzione di
estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una
nuova”, ha escluso che il contratto del 1997 costituisca una
novazione rispetto al contratto concluso tra le parti nel 1991 sul
rilievo che “… non risulta dimostrata in modo inequivoco, come
esige l’art. 1230 c.c., la comune volontà delle parti di
estinguere la precedente obbligazione, neppure per facta
concludentia, sostituendola con una nuova”:

ed infatti, ha

aggiunto la corte, “già dal tenore letterale del contratto dd
01.10.1997 va esclusa la volontà di novazione non risultando
alcun accenno né al precedente accordo del 1991 né all’effetto
estintivo del nuovo contratto rispetto al precedente o anche a
precedenti accordi”; “né –

ha aggiunto la corte – può dal

comportamento tenuto dalle parti successivamente alla
conclusione dell’atto del 1991 trarsi la loro volontà di estinguere
proprio quella convenzione per dare vita al nuovo contratto del
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

giuridico intercorrente tra le parti, ma, più semplicemente, ha

43

1997”, posto che “in tal senso non possono essere interpretate
le trattative in corso per la definizione dei rapporti fra i fratelli
conseguenti alla successione del loro padre, rapporti che
comprendevano anche altre poste”; inoltre, “prive di pertinenza

palesano” – ha affermato la corte – “le affermazioni di parte
appellante circa le motivazioni personali che avrebbero indotto
le parti a modificare i termini del precedente negozio di vitalizio
ed a concludere il contratto di compravendita del 1997 perché
semmai potrebbero rilevare sotto tutt’altro aspetto dei vizi del
consenso in capo a Hildegund comunque restano assolutamente
indimostrate”; e neppure – ha concluso la corte – può attribuirsi
il valore di “prova della novazione” al fatto che “la rata del
prezzo determinata nel contratto del 1997 e la rata del vitalizio
concordato nel 1991 avesse lo stesso valore”,

posto che

“permane comunque Io squilibrio di prestazioni dovuto al fatto
che il prezzo di vendita non è giustificato dal valore delle
azioni”. La corte, in definitiva, alla luce delle prove raccolte, ha
ritenuto che non fosse sussistente, in punto di fatto, dell’animus
novandi ed, a fronte di tale accertamento, è evidente che
l’intervenuta esclusione della invocata novazione oggettiva non
può che essere del tutto conforme alla norma prevista dall’art.
1230 c.c..
15.

Con l’ottavo motivo, intitolato

“nullità della

sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione
dell’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia su specifica eccezione di
parte”, i ricorrenti hanno censurato la sentenza gravata nella
parte in cui la corte d’appello non ha esaminato n
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

ai fini … della dimostrazione della volontà novativa delle parti, si

44

pronunciata sull’eccezione – proposta dagli appellanti sin dal
primo grado e poi nel primo motivo d’appello – secondo la
quale il contratto dell’1/10/1997, nella parte in cui ha
sostituito la rendita vitalizia con il pagamento rateale del

dall’art. 1321 c.c., le modalità di pagamento previste
dall’accordo del 20/3/1991.
16.

Il motivo, intanto, è ammissibile. Il vizio di omessa

pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. può essere dedotto, in
sede di legittimità, anche nel caso in cui il giudice ometta di
pronunciarsi su una eccezione, oltre che su una domanda
(Cass. n. 25299/2014; Cass. n. 13785/2004, in motiv.; in
senso contrario, tra le altre, Cass. n. 10001/2003 e Cass. n.
5786/2000, per le quali, invece, il vizio di omessa pronuncia
correlato alla violazione dell’art. 112 c.p.c. è configurabile
soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad
una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di
accoglimento o di rigetto e dev’essere, pertanto, escluso in
relazione alla omessa decisione di questioni preliminari o
pregiudiziali rispetto alla pronuncia di accoglimento ovvero di
rigetto della domanda o di eventuali eccezioni formulate dalle
parti), sempre che risulti, da un lato, che al giudice del merito
siano state rivolte una domanda od un’eccezione
autonomamente apprezzabili, ritualmente ed
inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si
sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze
siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non
genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre

prezzo di £. 1.002.000.000, ha modificato, come consentito

45

ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì,
dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o
l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di
verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in

(Cass. n. 25299/2014).
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno puntualmente
riportato nel ricorso per cassazione i passi in cui, a loro dire,
tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello,
avrebbero addotto l’eccezione secondo cui il contratto
dell’1/10/1997, nella parte in cui ha sostituito la rendita
vitalizia con il pagamento rateale del prezzo di £.
1.002.000.000, ha modificato l’accordo del 20/3/1991,
indicando anche gli atti processuali in cui ciò è avvenuto.
Il motivo è, tuttavia, infondato. L’omessa pronuncia, quale
vizio della sentenza, dev’essere, infatti, esclusa nel caso in cui
ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o
dell’eccezione proposta o del suo assorbimento in altre
statuizioni (Cass. n. 264/2006; Cass. n. 3435/2001;
Cass. n. 17580/2014). Nel caso di specie, risulta evidente la
sussistenza degli estremi della decisione implicita e
dell’assorbimento dell’eccezione asseritamente ignorata dalla
sentenza impugnata, se solo si considera che il rigetto
dell’eccezione di novazione, nei termini in prectenza esposti,
comporta a maggior ragione la reiezione dell’eccezione
secondo la quale le parti, con il contratto dell’1/10/1997,
avrebbero inteso modificare, come conse o dall’art. 1321
c.c., le modalità di pagamento previste dall’accorqo del
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi

46

20/3/1991, sostituendo la rendita vitalizia ivi prevista con il
pagamento rateale del prezzo di £. 1.002.000.000, in ragione,
appunto, dell’accertata mancanza della “comune volontà delle
parti di estinguere la precedente obbligazione (avente ad

concludentia, sostituendola con una nuova (avente ad oggetto
il pagamento del prezzo)”, tanto più che “dal tenore letterale
del contratto dd 01.10.1997” non risulta “alcun accenno né al
precedente accordo del 1991 …”
17.

Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi

formulati, dev’essere, quindi, rigettato.
18.

Il ricorso incidentale dei controricorrenti, in quanto

dichiaratamente condizionato all’accoglimento del ricorso
principale, è assorbito.
19.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono

liquidate in dispositivo.
20.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti

per l’applicabilità dell’art. 13, comma

1-quater, del d.P.R. n.

115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Assorbito il ricorso incidentale.
Condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese
di lite, che liquida in C. 7.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi,
oltre SG per il 15% ed accessori di legge. Dà atto della
sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012.
Ric. 2013 n. 22112, Sez. 2, UP del 8 novembre 2017

oggetto l’erogazione della rendita vitalizia), neppure per facta

47

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione

Seconda Civile, il 8 novembre 2017.

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