Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3845 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 16/02/2011), n.3845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PESO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Cavillo Sabatini n. 150,

presso lo studio dell’avv. Amatucci Andrea, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale Campania, sez. 5, n. 392, depositata il 10.12.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso :

che la società contribuente propose ricorsi avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare il credito d’imposta utilizzato in compensazione, deducendo, tra l’altro, che il recupero era illegittimo, in quanto fondato su disposizione emessa in violazione del principio dell’irretroattività delle norme tributarie, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che la decisione di appello risulta, in particolare, così motivata:

“… il collegio non condivide la decisione assunta per quanto riguarda il dichiarato contrasto della L. n. 289, art. 62 con il principio irretroattività e con le norme previste dallo Statuto del contribuente. In merito alla asserita violazione dell’art. 3 dello Statuto, va precisato che il medesimo è stato approvato con legge ordinaria dello Stato per cui se è vero che è certamente vincolante nei confronti di norme regolamentari o provvedimenti amministrativi, è pur vero che, a sua volta, può essere modificato, revocato o abrogato da altra norma di legge di pari forza o valore. Per quanto concerne poi la violazione del principio di irretroattività delle leggi tributarie , rileva, in via generale, che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, e principio generale dell’ordinamento, non è stato elevato a dignità costituzionale, sicchè il legislatore ordinario, può emanare, nel rispetto di tale limite, norme retroattive purchè esse trovino adeguata, giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente protetti In ordine alla efficacia del richiamato art. 62, va ricordato quanto affermato dalla Corte Costituzionale che con la ordinanza del 24.3.06 ha dichiarato manifestamente infondata la censura relativa alla violazione del principio di irretroattività e, per l’effetto, del principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica, perchè (contrariamente a guanto ritenuto dai giudici di prime cure), non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati, a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione, in unico motivo, deducendo violazione di legge e formulando il seguente quesito: “… le affermazioni contenute nella decisione della C.T.R. impugnata si rivelano errate e giuridicamente infondate e 1 ‘atto impugnato appare suscettibile di cassazione, dovendosi dare soluzione affermativa al seguente quesito:

“Dica codesta. Ecc.ma Corte se, le disposizioni previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 nel prevedere a pena di decadenza del credito d’imposta un nuovo adempimento nei confronti di chi ha prima della entrata in vigore già maturato diritto al contributo, hanno violato i principi della tutela dell’affidamento, della certezze del diritto di eguaglianza e della irretroattività delle leggi tributarie”. – che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente infondato;

– che questa Corte ha, infatti, già puntualizzato (cfr. Cass. 8254/09) che le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (ed. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria con la conseguenza che, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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