Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3845 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 15/02/2021), n.3845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4609 – 2020 R.G. proposto da:

P.A. – c.f. PCCNDR71S06G148R – elettivamente domiciliato,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Vallerano, alla via Don

Minzoni, n. 33, presso lo studio dell’avvocato Mara Manfredi che

disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Ferdinando Emilio

Abbate lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma dei 15.4/18.6.2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto dei 15.4/18.6.2019 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter proposta da P.A., condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’opponente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”, la somma di Euro 3.500,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Ferdinando Emilio Abbate ed all’avvocato Manuel Matrogregori, difensori anticipatari del ricorrente, le spese processuali, liquidate in Euro 1.100,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge, ed oltre ad Euro 54,00 per spese vive.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso P.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

3. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

4. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, , dell’art. 91 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 3, punto 5, in relazione al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 37 del 2018.

Deduce che la Corte di Roma, in rapporto all’ammontare – Euro 3.500,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), ha quantificato i compensi in misura inferiore ai minimi, quali risultanti dal D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12 allegata, applicabile anche ai fini della liquidazione dei compensi della fase monitoria dinanzi al consigliere designato.

Deduce in ogni caso che i compensi liquidati non sono adeguati al decoro della professione.

5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini seguenti; nei medesimi termini, evidentemente, il Collegio condivide la proposta del relatore.

6. Sussiste, con specifico riferimento alla fase introdotta dall’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018).

Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 255,00, fase introduttiva Euro 255,00, fase istruttoria Euro 283,50, fase decisionale Euro 405,00.

Quindi i “minimi” sono pari nel complesso ad Euro 1.198,50. Viceversa la Corte di Roma ha liquidato la minor somma di Euro 1.100,00.

Nella liquidazione di Euro 1.198,50 restano assorbiti gli ulteriori compensi che il ricorrente correla alla fase monitoria dinanzi al consigliere designato (il ricorrente ha domandato la liquidazione di somma non inferiore ad Euro 1.708,50 per i due segmenti – di ingiunzione e di opposizione – in cui si è articolato il giudizio ex lege “Pinto”: cfr. ricorso, pag. 4).

7. In accoglimento – nei termini suddetti – del ricorso il decreto della Corte di Appello di Roma dei 15.4/18.6.2019 va cassato.

Nulla osta, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, sia decisa nel merito e quindi a che il Ministero della Giustizia sia condannato a rimborsare all’avvocato Ferdinando Emilio Abbate ed all’avvocato Manuel Matrogregori, difensori anticipatari del ricorrente, che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del giudizio di opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter innanzi alla Corte di Roma nella misura – Euro 1.198,50 – di cui in dispositivo.

8. Il ricorso è stato accolto solo in parte. Si giustifica perciò – alla stregua, per analogia, delle regole in tema di reciproca soccombenza – la declaratoria di integrale irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità, sì che le stesse restino integralmente a carico del ricorrente (reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento: cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438).

9. Al di là del buon esito del ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso, cassa – in relazione e nei limiti del disposto accoglimento del motivo di ricorso – il decreto della Corte d’Appello di Roma dei 15.4/18.6.2019 e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare all’avvocato Ferdinando Emilio Abbate ed all’avvocato Manuel Matrogregori, difensori anticipatari del ricorrente, le spese del giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Roma, che si liquidano nel complesso in Euro 1.198,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

 

 

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