Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3845 del 15/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3845 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 7821-2011 proposto da:
CONSORZIO AGRARIO DELLA MAREMMA TOSCANA SOCIETA’
COOPERATIVA 00119660538, in persona del legale
rappresentante pro tempore, quale incorporante del
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LIVORNO, SOCIETA’
COOPERATIVA a responsabilità limitata, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAN BASILIO 72, presso lo
studio dell’avvocato PINGUE FILIPPO, rappresentato e
2012
9863

difeso

dall’avvocato CORDEIRO GUERRA ROBERTO giusta

mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI CECINA 00199700493, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente

domiciliato

in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 15/02/2013

SAVOIA 72, presso lo STUDIO LEGALE CASO-CIAGLIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato NAPOLEONI
NICCOLINO giusta delibera n. 44 del 30/03/2011 e
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente

TRIBUTARIA REGIONAOLE di FIRENZE, SEZIONE DISTACCATA
di LIVORNO del 4/12/02009, depositata il 20/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del

19/12/2012

dal

Consigliere Relatore2

Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito l’Avvocato Laura Rosa(delega Roberto Cordeiro
Guerra) difensore del ricorrente che si riporta agli
scritti e insiste per raccoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 129/23/2010 della COMMISSIONE


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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7821/11

Ricorrente: soc. Consorzio Agrario della Maremma Toscana Società Cooperativa ci.

Oggetto: opposizione ad avviso Liquidazione imposta complementare registro,
Ordinanza

6,21.1

Svolgimento del processo

1. La società Consorzio Agrario della Maremma Toscana Società
Cooperativa rl., che aveva Incorporato l’altra denominata Consorzio Agrario Provinciale di Livorno, anch’essa soc. coop. rl., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la
sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana,
sez. stacc. di Livorno, n. 129/23/10, depositata il 20 ottobre
2010, con la quale, accolto l’appello del Comune di Cecina contro
la decisione di quella provincia2e, l’opposizione dell’originario
contribuente, inerente alL’avviso di accertamento dell’I – ci per
l’anno 2004 sugli immobili di sua proprietà, veniva respinta. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che cessate lo
stato di liquidazione coatta ammin i strativa, col conseguente tornare in “bonis” da parte del Consorzio stesso, ed il venire meno
dell’incarico del commissario governativo, tale contribuente doveva provvedere a presentare la dichLarazione lei e a pagarla entro
tre mesi dalla sentenza di chiusura della relativa procedura concorsuale, per tutto il periodo di essa; e ciò a prescindere dalla
vendita dei cespiti e dal reallzzo del prezzo. L’ente impositore
resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col secondo motivo, che viene esaminato prima, avendo esso
carattere preliminare, il ricorrente Consorzio deduce il vizio di
omessa motivazione, in quanto la CTR non delibava la questione
proposta in ordine alla carente o inadeguata indicazione degli e-

2G.5
772;

Controricorrente: Comune di Cecina

lementi necessari a sorreggere l’avviso di accertamento, per il
quale non era stato posto nella condizione d.ì svolgere un’adeguata
difesa, e ciò nonostante la doglianza fosse stata riproposta aL
giudice di secondo grado con “appello incidentale”.
Il motivo è generico, azteso che il ricorrente non ha ripro-

sui quali esso si fonda, onde consentire alla Corte l’esame crillco della doglianza, senza la necessità di verificare gli atti dei
gradi di merito, e quindi sotto questo profilo esso è inammissibile. Tuttavia la censura, oltre a riguardare una questione sostanzialmente in fatto, disattesa Lmplicitamente dal giudice di appello attraverso la enunciazione del giudizio sul merito, comunque è
parimenti inammissibile per a]tro verso, atteso che è stata prospettata come omissione di motivazione, e non piuttosto mancai_
pronuncia su punto decisivo della controversia ai sensi dell’art.
112 in relazione all’art. 360, n. 4 cpc., anzidchè con
l’indicazione del n. 5 dei medesimo. Invero, com’è noto, l’omessa
pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere,
l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmenteintradotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e i L pronunciato, integra un difetto di
attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o del
vizio di motivazione ex art. 360 n.5 stesso codice, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso
in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta

lei

modo giuridicamente non corrcf:o ovvero senza giustificare (o non
giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduziono del relativo “error in procedendo”
– ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal
caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame,

dotto la motivazione dell’alto impositivo, né tutti gli elementi

3

altrimenti precluso, degli at i del giudizio di merito e, così,
anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei
termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del
preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex
actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il

del 2004).
3. Col primo motivo il Consorzio ricorrente denunzia violazione di norma di legge, giacche i_ giudice di appello non considerava che nel corso della procedura il consorzio non aveva la disponibilità del bene, per il quale percib non era tenuto ad alcun adempimento di carattere fiscale, essendo esso gestito dal commissario liquidatore, cui semmai ogni relativo onere spettava, con la
conseguenza che esso, tornato “in bonls”, non doveva adempiere ad
alcun onere di carattere fiscale inerente al periodo di procedura
concorsuale, dovendo solo rispondere di quello successivo.
La censura non ha pregio, in quanto, =n’e noto, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell’ipotesi in cui il cespite sia compreso nel fallimento, o nella liquidazione coatta amministrativa, l’art. 10, coma io,

del

d.lgs. n. 504 del 1992, nel

testo “ratione temporis” vigente, stabilisce che l’imposta – dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata
del procedimento – è prelevata direttamente sul prezzo ricavato
dalla vendita, con soddisfacimento in prededuzione del soggetto
attivo (non tenuto ad insinuarsi al passivo), e che il termine per
il versamento e la presentazione della dichiarazione, nel frattempo sospeso, è di tre mesi dalla data di incasso del prezzo. Ne
consegue che ove il fallimento o la liquidazione coatta vengano
chiusi senza farsi luogo alla vendita e con il ritorno “in bonàs”
dell’ex fallito o del soggetto sottoposto alla liquidazione, la
predetta obbligazione tributaria, quale progressivamente maturata,
posta a carico del medesimi, tenuti da quel momento sia alla

de-

nuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativa al periodo
concorsuale, senza che nell’ammontare complessivo finale siano compresi

motivo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 1155 del 27/01/2006, n. 12415

4

gli interessi, di cui non fa menzione la legge (V. pure Sentenze n. 15178
del 30/06/2012, n. 24670 del 2007).

4. Quindi anche in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche
svolte dal giudice di appello, le doglianze della società contribuente
non riescono ad intaccare quelle del medesimo, onde queste vanno com-

5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza,
e vengono liquidate come in dispositivo.

La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente al

rim-

borso delle spese a favore del controrjcbrrente, e che liquida in
C200,00 per esborsi, ed in C1.000,00(mille/00) per onorario, olLre
a quelle generali ed agli accessori di legge.
Roma, così deciso il 19 dicembre 2012.

plessivamente condivise, con il conseguenle rigetto del ricorso.

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