Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3845 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28435-2008 proposto da:

U.B.I. FACTOR S.P.A. – UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING

S.P.A. (già C.B.I. FACTOR – COMPAGNIA DI BANCHE ITALIANE PER IL

FACTORING S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso

l’avvocato FABIO LORENZONI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NATALINO IRTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona

del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3977/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FABIO LORENZONI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, in subordine invio atti alla Corte

Costituzionale;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIANNI DE BELLIS che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 29 maggio 1991 il Consorzio Agrario Provinciale di Venezia cedeva a Factor Nord una parte del maggior credito vantato dalla cedente nei confronti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: credito avente ad oggetto il rimborso dei costi sostenuti dal Consorzio stesso per la gestione degli ammassi di grano e altri cereali per le campagne dal 1947-1948 al 1961-1962. Il credito ceduto aveva il valore di Lire 10.000.000.000.

L’8 maggio 1996 la società otteneva, poi, un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero per l’importo complessivo di Lire 19.045.173.020.

L’ingiunzione era opposta. A seguito della concessione della provvisoria esecuzione, il Ministero erogava l’importo complessivo di 22.671.517.408.

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto opposto, condannando il Ministero a corrispondere a C.B.I. Factor s.p.a. società subentrata all’originaria opposta per effetto di una incorporazione per fusione – la somma di Euro 2.018.284,16, oltre interessi sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorati del 4,40%, con capitalizzazione annuale dal 31 gennaio 1982 al 31 dicembre 1995.

La sentenza era impugnata dal Ministero, il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse liquidato una somma superiore a quella dovuta.

Proponeva gravame incidentale C.B.I. Factor, contestando il mancato riconoscimento, ad essa, degli interessi maturati dal l gennaio 1996 sino al saldo, e ciò nella misura sopra indicata, pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,4 punti percentuali, ma con capitalizzazione semestrale.

La Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva pubblicata l’8 ottobre 2007, accoglieva l’appello proposto dal Ministero e per l’effetto condannava la società appellata alla restituzione della somma che sarebbe stata determinata in prosieguo del giudizio; rigettava poi l’appello incidentale di C.B.I. Factor.

La pronuncia è stata impugnata per cassazione da U.B.I. Factor s.p.a., già C.B.I. Factor, con un ricorso che si articola in quattro motivi. Le difese del Ministero sono affidate ad un controricorso. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi, tutti corredati del quesito di diritto previsto dalla disciplina processuale vigente ratione temporis, possono riassumersi come segue.

Primo motivo: insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deduce in sostanza la ricorrente che la Corte di merito, senza appropriata motivazione, aveva ritenuto che secondo il Tribunale l’importo capitale originario del credito per Lire 3.907.943.069 (importo riconosciuto dal Ministero con propria nota 12 giugno 1989, in cui era determinato il quantum dovuto alla data del 31 gennaio 1982), maggiorato degli interessi, fosse inferiore alla somma richiesta dalla società, pari a Lire 10.000.000.000 alla data del 29 maggio 1991, in cui aveva avuto luogo la cessione del credito.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 410 del 1999, art. 8 nonchè degli artt. 11 e 12 preleggi. Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata aveva rigettato il proprio appello incidentale facendo erronea applicazione dell’art. 8 cit.: infatti, quest’ultima disposizione si applicherebbe ai soli rapporti tra il Ministero e i consorzi agrari esistenti all’epoca dell’entrata in vigore della legge; non si estenderebbe, quindi, ai rapporti obbligatori intercorrenti tra lo stesso Ministero e altri operatori economici. Nel caso in esame il credito per cui è causa non era più, nell’anno 1999, nella titolarità del Consorzio Agrario Provinciale di Venezia, essendo stato ceduto nel 1991.

Terzo motivo: questione di legittimità costituzionale della L. n. 410 del 1999, art. 8, comma 10 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.. Il sospetto di costituzionalità investe la norma sopraindicata nell’ipotesi in cui essa sia interpretata nel senso di ritenere applicabile anche agli operatori economici terzi – cui siano stati ceduti, da parte dei consorzi, i rispettivi crediti – la disciplina normativa relativa alla quantificazione degli interessi (interessi che, come si è visto, risultano commisurati al tasso ufficiale di sconto con la maggiorazione di 4,40 punti percentuali, oltre capitalizzazione annuale).

Quarto motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 410 del 1999, art. 8, del D.L. n. 181 del 2006, art. 9 bis convertito in L. n. 233 del 2006 e dell’art. 15 preleggi, nonchè dei principi generali sull’autonomia privata. Il motivo, svolto in via subordinata rispetto a quelli che lo precedono nella numerazione, muove dal rilievo per cui la L. n. 410 del 1999, art. 8 è stato abrogato dal D.L. n. 181 del 2006, art. 9 bis convertito in L. n. 233 del 2006. Secondo l’istante l’abrogazione consentirebbe la riespansione degli effetti dell’accordo privato, sicchè gli interessi prodotti dal credito della ricorrente andrebbero calcolati fino al di quanto previsto dalla L. n. 410 del 1999 e nel periodo successivo in forza delle norme pattizie. Di contro, la sentenza impugnata avrebbe fatto applicazione della L. n. 410 del 1999 anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della norma abrogatrice.

Il ricorso è infondato.

La L. n. 410 del 1999, art. 8, comma 1 previde: “I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell’interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell’agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonchè le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

In seguito, la L. n. 388 del 2000, art. 130 integrò il cit. art. 8, comma 1 disponendo che vi fosse aggiunto il seguente periodo: “Gli interessi di cui al presente comma 7 sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali”.

La L. n. 233 del 2006, di conversione del D.L. n. 181 del 2006, statuì, poi, all’art. 1, comma 9 bis, l’abrogazione delle disposizioni della L. n. 410 del 1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell’art. 2, dell’art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell’art. 6.

Ciò posto, il primo motivo va disatteso.

La Corte di merito ha evidenziato che il credito oggetto della cessione era pari a Lire 10.000.000.000 al 29 maggio 1991: somma, questa, che era stata “indicata congiuntamente dalle parti”.

L’importo, accordato dal Tribunale, pari a Euro 2.018.284,16 (maggiorato degli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto più il 4,40%, con capitalizzazione annuale), corrisponde, con tutta evidenza, alla somma di Lire 3.907.943.069: e cioè all’ammontare dell’intero credito del Consorzio, alla data del 31 gennaio 1982, per l’attività svolta fino alla campagna 1962-1963 (cfr. ricorso, pag. 5).

E’ incontestabile che il quantum dovuto dal Ministero a U.B.I. Factor andasse determinato avendo riguardo alla parte del credito oggetto della cessione, non all’intero ammontare di esso. E’ parimenti evidente che il Tribunale non potesse prescindere dalla concorde allegazione delle parti quanto all’importo del credito oggetto del trasferimento. Ed è infine indubbio che il Tribunale, quantificando l’ammontare del credito spettante a C.B.I. Factor, alla data del 31 gennaio 1982, in Euro 2.018.284,16 – somma da maggiorarsi, però, con gli interessi nella misura sopra indicata -, abbia finito con l’accordare alla cessionaria una somma ben superiore all’importo di 10.000.000.000 alla citata data del 29 maggio 1991.

Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo.

Come correttamente osservato dalla Corte di merito, la disposizione di cui alla L. n. 410 del 1999, art. 8 in quanto espressiva di una statuizione generale riferibile ai crediti delle gestioni di ammasso, deve ritenersi applicabile a tutti tali crediti, ancorchè non liquidati con le modalità previste (Cass. 21 giugno 2002, n. 9073): e cioè attraverso l’assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Non si vede, d’altra parte, quale fondamento razionale abbia una differenziazione del trattamento normativo che sia basata sull’intervenuta cessione del credito: infatti quel che rileva, ai fini della disciplina in esame, l’oggetto del rapporto obbligatorio (costituito dai costi degli ammassi) e non la soggettività del creditore.

Manifestamente infondata è, poi, la questione di costituzionalità prospettata col terzo motivo.

Questa Corte si è già pronunciata nel senso che la disciplina in esame non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 Cost., atteso che l’eccezionalità della situazione – nella quale si tratta di consentire la concreta realizzazione di diritti controversi e di tenere conto, al contempo, del rapporto corrente tra l’ingente entità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie dello Stato – giustifica un intervento che, lungi dal tradursi in una sostanziale vanificazione dei diritti invocati ed azionati in giudizio dai singoli consorzi, è teso alla definitiva quantificazione del dovuto ed alla procedimentalizzazione della sua erogazione, e considerato che il sacrificio imposto ai consorzi (in punto di quantificazione della misura degli interessi sulla sorte capitale, di pagamento con titoli a scadenza differita e di spese del giudizio) trova una idonea “compensazione” nell’attenzione mostrata dal legislatore nel “sanare” una situazione resasi, con il decorso del tempo, sempre più intricata e complessa (Cass. 8 settembre 2004, n. 18060; Cass. 2 dicembre 2003, n. 18381). E’ da credere, in definitiva, che il regime introdotto con la L. n. 410 del 1999 trovi giustificazione a fronte della specificità delle situazioni creditorie che qui vengono in esame, rispetto alle quali non rileva se il titolare del diritto sia il consorzio o il diverso soggetto che da quest’ultimo abbia acquistato la posizione obbligatoria attiva.

Nemmeno il quarto motivo coglie nel segno.

Infatti, la disciplina di cui alla L. n. 410 del 1999, art. 8 come integrata e modificata dalla L. n. 388 del 2000, art. 130) che ha previsto l’estinzione d’ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, delle controversie relative ai predetti crediti ed accessori pendenti al momento di entrata in vigore della legge, si applica anche nelle controversie aventi ad oggetto un diritto di credito riveniente da una gestione di ammassi che è stata svolta e ha esaurito i suoi effetti prima dell’abrogazione ad opera del D.L. n. 181 del 2006, atteso che, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell’irretroattività, fissato dall’art. 11 preleggi, comporta che la norma sopravvenuta sia inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso (Cass. 24 luglio 2007, n. 16395). La regola secondo cui fino al 31 dicembre 1995 sono dovuti interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4,40 punti percentuali, con capitalizzazione annuale mentre nel periodo successivo spettano i soli interessi legali – è stata del resto ribadita dal D.L. n. 16 del 2012, art. 12 convertito in L. n. 44 del 2012.

Occorre osservare, da ultimo, che quest’ultima disposizione non contravviene alla disciplina comunitaria in tema di ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali avendo lo Stato italiano fatto uso, attraverso il D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11 della facoltà prevista dall’art. 6 par. 3, lett. b) dir. 2000/35/CE, sicchè lo stesso, nel termine di trasposizione della dir. 2011/7/UE, ben poteva adottare disposizioni legislative (come, appunto, il D.L. n. 16 del 2012, cit. art. 12) idonee a modificare, a sfavore di un creditore dello Stato, gli interessi che si maturino un creditore dello Stato, gli interessi che si maturino su di un credito derivante dall’esecuzione di un contratto concluso prima dell8 agosto 2002 (C. giust. 26 febbraio 2015, C-104/14, Ministero delle politiche agricole c. Federconsorzi).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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