Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3845 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 07/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 07/02/2022), n.3845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30010-2018 proposto da:

MARE BLU S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

BARBARA AQUILANI, rappresentata e difesa dall’Avvocato GABRIELE

RAPALI, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 7/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Mare Blu S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 666/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara in accoglimento del ricorso proposto avviso di accertamento catastale, a seguito di procedura DOCFA, avente ad oggetto rideterminazione di classamento con aumento della rendita catastale;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.L. n. 16 del 1993, art. 2, D.M. n. 701 del 1994, del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 30 e 61, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34), per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato che, pur trattandosi di immobile a destinazione speciale (edificio adibito a centro commerciale, sul quale era stato realizzato un impianto fotovoltaico sul lastrico solare), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile era stato osservato mediante indicazione dei dati oggettivi conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente;

1.2. con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, L. n. 241 del 1990, art. 3), per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto legittimo il procedimento di classamento anche senza la previa effettuazione del sopralluogo dell’immobile;

2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate e vanno disattese;

2.2. va premesso che l’avviso di cui si tratta, avente ad oggetto immobile a destinazione speciale, è stato emesso in esito a denuncia di variazione catastale (DOCFA) presentata dal contribuente ed in recepimento dei dati tecnici (numero dei pannelli fotovoltaici e degli “inverter”) allegati alla denuncia stessa, salvo diversa stima comparativa dei beni;

2.3. per gli immobili a destinazione speciale, come quello in esame (circostanza incontestata), l’atto di accertamento costituisce l’esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente e che, per gli immobili appartenenti alla indicata categoria, trova il proprio presupposto in una “stima diretta” eseguita dall’ufficio, in relazione alla quale, esprimendo essa un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano non già a fini della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del giudizio accennato, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione (cfr. Cass. n. 15471/2018, n. 5404/2012)

2.4. in proposito, secondo il costante orientamento di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 31809/2018), in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso;

2.5. nel caso in esame, è la stessa società ricorrente ad evidenziare come la divergenza di stima non sia dipesa dalla contestazione, da parte dell’ufficio, di elementi di fatto concernenti la tipologia e composizione dell’immobile, quanto da una diversa valutazione economica (a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa) dei medesimi convergenti elementi di fatto;

2.6. correttamente, l’Ufficio, per l’immobile a destinazione speciale o particolare (cat. D), ha dunque seguito il criterio della stima diretta come dispone il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. in L. n. 1249 del 1939, secondo cui “la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”, ed in base al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), che prevede che “le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell’art. 8. Tuttavia, la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”;

2.7. avendo dato atto che nell’avviso opposto tali elementi erano stati indicati, la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente escluso la sussistenza del difetto di motivazione, essendo sufficiente, per l’adeguata motivazione dell’accertamento, l’indicazione dei criteri applicati e dei dati di riferimento, da dimostrare in giudizio a fronte di contestazione;

2.8. poste tali premesse, il compendio normativo descritto, inoltre, depone – con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale – per la necessità di “stima diretta”, senza tuttavia che ciò debba necessariamente presupporre l’esecuzione del “sopralluogo”, il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell’avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l’amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione;

2.9. ne consegue che la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante “stima diretta”, allorquando l’ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, elementi valutativi che, in tanto possono integrare “stima diretta”, in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento, così da dare conto della peculiarità dal caso di specie, quale criterio alternativo all’applicazione standardizzata di rendite presunte con metodo tariffario o statistico (cfr. Cass. n. 6633/2019, n. 374/2017, n. 22886/2006);

2.10. nel riaffermare questo principio, questa Corte ha precisato che “il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 37, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all’uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo, non costituendo esso né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione” (cfr. Cass. n. 6633/2019; n. 8529/2019; n. 12743/2018, n. 374 e n. 5600/2017);

2.11. va altresì evidenziato che il Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, all’art. 8, riporta più criteri e metodologie di stima, in rapporto alle diverse condizioni del mercato immobiliare ed alla natura del bene, sulla base del seguente schema: a) il procedimento diretto, con derivazione della rendita catastale dal reddito lordo ordinario al netto delle spese e perdite eventuali (Reg., art. 19), se esiste un mercato degli affitti di opifici similari; b) il procedimento indiretto (Reg., art. 27), effettuabile con due sub metodologie operative: b1) con calcolo a partire dalla misura del valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell’immobile, se esiste un mercato delle compravendite di immobili similari; b2) con calcolo a partire dal costo di ricostruzione, tenendo conto di un adeguato “coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari” (deprezzamento), nel caso di inesistenza di un mercato degli affitti e delle compravendita di immobili similari;

2.12. nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale ha dato atto che l’Ufficio era ricorso al secondo procedimento (indiretto), per mancanza di “un mercato delle locazioni per quel tipo d’immobili”, cosicché la rendita era stata “quantificata in misura pari all’interesse del valore venale del bene,… rapportato all’…epoca censuaria (il biennio 1988-1989)”, con retrodatazione indispensabile per potere “attribuire la stessa rendita a tutti gli impianti che presentino le medesime caratteristiche, qualunque sia l’epoca della loro costruzione (“costo di ricostruzione deprezzato”, da accertare sulla base dei costi medi registrati nel biennio 1988-1989)”, precisando inoltre che il costo di tutti gli impianti era stato ragguagliato ad una stessa data (2008, “anno nel quale quel tipo di tecnologia…(aveva)… cominciato a diffondersi, per cui a quei primi impianti…(era)… già stata attribuita una rendita che nelle more s'(…era…) resa definitiva)”, ed tale costo, “identico per tutti,…(era stato)… poi ragguagliato all’epoca censuaria…(il biennio 1988-1989)”, dianzi indicata;

2.13. nessun rilievo assumono, peraltro, le deduzioni di parte ricorrente circa il preteso diritto ad una riduzione del costo degli impianti fotovoltaici in funzione della cd. “tariffa incentivante”;

2.14. invero, con riguardo a tale agevolazione, introdotta dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di dare impulso alla produzione di elettricità attraverso fonti rinnovabili, è stato unicamente previsto, con l’art. 7, comma 2, in merito alle modalità per la determinazione dell’entità dell’incentivazione, che per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sia introdotta una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

2.15. non è stata quindi prevista alcuna riduzione con riferimento al valore del costo degli impianti in relazione al classamento catastale;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

 

 

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