Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3844 del 18/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3844 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA
sul ricorso 27462-2012 proposto da:
BIONDINI BENITO (BNDBNT41B01H017S) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G MAZZINI 114/B, presso lo studio
dell’avvocato PUCCI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ZAULI MENOTTO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di FORLI’, in persona del Dirigente del Servizio Affari
Generali del Comune di Fori – Al Unità Legale e Contenzioso – giusto
Decreto n. 32/2011 del Sindaco ed in corformità a Determinazione n.
3093 del 17/12/2012, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI
MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Data pubblicazione: 18/02/2014
MISEROCCHI LEOPOLDO giusta mandato speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente nonché contro
Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI
MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MISEROCCHI MARCO giusta mandato speciale in calce al
controricorso;
-controricorrente nonché contro
LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, MARCHINI ROBERTO,
VILLI DERNO;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 1147/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 31/01/2012, depositata il 21/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato Antonio Piccolo (delega avvocato Pucci Giuseppe)
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Vincenti Marco difensore del controricorrente
Comune di Forli che si riporta al controricorso.
Ric. 2012 n. 27462 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-
HERA SPA, in persona del Direttore Centrale Legale e Societario e
RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. La domanda proposta da Benito Biondini per il risarcimento dei danni
patiti in un sinistro stradale fu rigettata dal Tribunale di Forlì. (sentenza del 21 agosto 2012).
2. Avverso la suddetta sentenza, Biondini propone ricorso con tre motivi.
Il Comune di Forlì e Hera spa resistono con distinti controricorsi.
Gli intimati, Assicurazioni d'Italia Spa, Roberto Marchini e Demo Villi, non
svolgono difese.
E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione
1. La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto
la esclusiva responsabilità del sinistro del Biondini. Questi, all2 guida di un
mezzo che seguiva quello della nettezza urbana (di proprietà dell'Hera),
condotto dal Villi, aveva subito danni nell'impatto con il mezzo che lo
precedeva; mezzo che, a sua volta, si era scontrato con la vettura della Polizia
municipale, proveniente dalla direzione opposta e con la segnalazione di
emergenza inserita.
In particolare, la Corte di merito ha ritenuto generico e nuovo il motivo di
appello del Biondini volto al riconoscimento del concorso di colpa del Villi,
conducente del mezzo della nettezza urbana.
Ha ritenuto, come il primo giudice, non provato che — per effetto dello
scontro tra l'auto della Polizia Municipale (condotta da Marchini) e il mezzo
della nettezza urbana (condotto dal Villi), quest'ultimo fosse arretrato
repentinamente, concorrendo a determinare l'impatto con il veicolo del
Biondini che lo seguiva. In proposito ha rilevato, tra l'altro, che per ritenere il
contrario non era idonea la testimonianza del Banani (trasportato nell'auto
3 La Corte di appello di Bologna rigettò l'impugnazione proposta dal Biondini della Polizia Municipale), atteso che dalla stessa risultava solo la successione
cronologica dell'impatto tra il mezzo della nettezza urbana e quello del
Biondini e non l'arretramento del primo per effetto dello scontro con la
Polizia municipale.
Quindi, ha confermato l'esclusiva responsabilità del Biondini, per mancato
rispetto della distanza di sicurezza e per l'eccessiva velocità. 2.1. Con il terzo motivo, logicamente preliminare, si censura — senza
individuare, né in rubrica, né nella parte esplicativa, le norme violate — la
sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il motivo di appello volto
ad ottenere il riconoscimento di un concorso di colpa del Villi (conducente
del mezzo della nettezza urbana) nella causazione dell'evento.
Il motivo è preliminarmente inammissibile, per violazione dell'art. 366 n. 4
cod. proc. civ. Comunque, per indeterminatezza e genericità; infatti, si
sarebbe dovuto impugnare la decisione invocando l'error in pro dendo per
violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.
2.2. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
e si censura la sentenza per il mancato esame della testimonianza del Battani
(trasportato nell'auto della Polizia Municipale), nella parte in cui ha dichiarato
che si è verificato prima l'urto tra l'autovettura della Polizia e il camion della
nettezza urbana e poi l'urto tra quest'ultimo e il mezzo condotto dal Biondini.
Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza esamina proprio quella parte della testimonianza, mettendo in
evidenza che dalla stessa emerge solo la cronologia degli scontri e non
l'arretramento del mezzo della nettezza urbana per effetto del primo urto.
2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione del capoverso
dell'art. 41 cod. pen.; si argomenta nel senso della concorrenza di diversi
soggetti e della attribuzione dell'evento con il normale criterio delle causarla
concorrenti, concludendo nel senso della riconducibilità causale del danno alla
condotta del conducente dell'auto della polizia che, impanando il mezzo della
4 2. I motivi di ricorso non hanno pregio. nettezza urbana, lo avrebbe fatto arretrare, con conseguente inevitabilità
dell'impatto con il mezzo del Biondini che seguiva.
Il motivo è inammissibile. A prescindere dalle affermazioni della Corte di
merito sull'art. 41 cod. pen.- richiamate in un contesto motivazionale nel
quale argomenta in ordine alla non conferenza, rispetto alla decisione della
specie, delle critiche dell'appellante quanto alla colpa dei vigili, stante effetto dell'impatto con l'auto dei vigili - è evidente che nessun rilievo può
avere il profilo del concorso causale dopo che la sentenza di merito, non
idoneamente censurata in questa sede rispetto al profilo, ha negato
l'arretramento del mezzo della nettezza urbana e, quindi, la riconducibilità
causale del tamponamento tra questo e il mezzo che lo seguiva a cause diverse
dalla condotta del Biondini.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dal ricorrente, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza nei confronti del resistenti Comune
di Forli e Hera Spa; sono diversamente quantificate, come in dispositivo,
in ragione della circostanza che il Comune non ha presentato memoria,
né ha partecipato all’adunanza;
che, non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva, non sussistono
le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
5
l’accertata mancanza di arretramento del mezzo della nettezza urbana per
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
Comune di Forlì e della Hera Spa, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida, rispettivamente, in Euro 1.800,00, di cui Euro
200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge per il
Comune e in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 15 gennaio 2014.
spese generali ed agli accessori di legge per la società.