Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3844 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARELO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

G.I.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna (Cagliari), Sez. 6, n. 119/6/05 del 18 luglio 2005,

depositata il 26 giugno 2006, notificata il 20 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente una istanza di rimborso IRAP per difetto del presupposto impositivo, rigettata in primo grado e accolta in appello;

Preso atto che la parte intimata non si è costituita;

Rilevata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’ufficio periferico di Cagliari 1 dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio e stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (così come il ricorso per cassazione) spettava alla sola Agenzia;

Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione alla ritenuta applicabilità dell’imposta al lavoratore autonomo; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione alla nozione di autonoma organizzazione;

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la genericità dei quesiti di diritto formulati omettendo “l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass, S.U. n. 24339 del 2008);

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che non occorra provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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