Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3844 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 17/02/2020), n.3844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13858-2015 proposto da:

M.V., C.C., Ma.Gi.,

D.M.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via Circumvallazione

Clodia 167, presso lo studio dell’avvocato Antonella Sansone,

rappresentati e difesi dall’avvocato Agostino Maione;

– ricorrenti –

contro

Condominio (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 355/2015 della Corte d’appello di L’Aquila,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso notificato il 22 maggio 2015 da C.C., D.M.G., Ma.Gi. e M.V. nei confronti del Condominio (OMISSIS) (d’ora in poi solo Condominio) avverso la sentenza pubblicata il 12 marzo 2015 della Corte d’appello di L’Aquila e meglio indicata in epigrafe;

– il contenzioso tra le parti trae origine dal impugnazione proposta da C.C., d.M.G., Ma.Gi. e M.V. della delibera condominiale adottata dal Condominio (OMISSIS) il 25 febbraio 2012 nella parte in cui approvava il fondo condomini morosi per procedure esecutive e concorsuali ed il suo adeguamento;

– il tribunale adito accoglieva parzialmente l’impugnazione e il Condominio appellava la sentenza al fine di sentir accertare e dichiarare la validità della deliberazione medesima;

-la Corte d’appello di L’Aquila in riforma della sentenza rigettava il ricorso avverso la delibera ritenendone la validità, con condanna degli appellati al pagamento del doppio grado giudizio;

– a sostegno della conclusione il giudice del gravame richiamava la giurisprudenza di questa corte che ha ritenuto legittima la delibera dell’assemblea di condominio con la quale si costituisca fondo speciale teso a sopperire alle esigenze di cassa allorquando detta decisione sia finalizzata allo scopo di evitare danni più gravi nei confronti di tutti i condomini, derivanti dal pericolo di interdizione di servizi essenziali comuni, come nel caso in esame per mancato pagamento della retribuzione del portiere custode, dell’olio combustibile per assicurare riscaldamento, della pulizia della neve sulle strade comuni, della fornitura di energia elettrica per il funzionamento dell’ascensore e per la illuminazione delle parti comuni e della sua manutenzione ordinaria attraverso la sostituzione dell’ordinario esaurimento del materiale elettrico di consumo come le lampade fulminate;

– precisava che la materia rientrava nel potere discrezionale dell’assemblea condominiale salva la ricorrenza di un eccesso di potere che nel caso di specie non era ravvisabile;

-evidenziava poi l’adempimento degli obblighi informativi e la validità dell’approvazione secondo le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. e l’irrilevanza del richiamo all’art. 63 delle disp. att. c.c.;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di quattro motivi, mentre non ha svolto attività difensiva l’intimato Condominio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il collegio rileva preliminarmente, come da attestazione della Cancelleria, che nel fascicolo del ricorrente è stata depositata copia analogica della sentenza impugnata notificata a mezzo PEC ma priva dell’attestazione di conformità all’originale digitale della sentenza, così come della relata di notificazione;

– a questo riguardo occorre richiamare il principio affermato da questa Corte nella pronuncia delle Sezioni Unite nella sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019 secondo il quale “O deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio”;

– ebbene, nel caso di specie la controparte è rimasta intimata ed i ricorrenti non hanno depositato entro l’odierna udienza nessuna asseverazione di conformità all’originale della copia analogica con la conseguenza che il ricorso va dichiarato improcedibile;

-nulla va disposto in ordine alle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Condominio intimato;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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