Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3844 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 3844 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso 27224-2014 proposto da:
MAGGIO CORSINI MARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI OTTAVI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE COLIVA;
– ricorrente contro

RICCI MOBILI SRL in persona del legale rappresentante
2017

pro tempore;
– intimata –

2801

t2A

avverso la sentenza n. 1554/2013 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 30/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

Data pubblicazione: 16/02/2018

SCALISI.

RG. 27224 del 2017 Maggio Corsini Maria – – Ricci Mobili srl

Rilevato che:
Maria Maggio Corsini convenne innanzi al Pretore di Bologna,
Ricci Mobili s.r.I., proprietaria di un fondo confinante, lamentando
che quest’ultima aveva intrapreso la costruzione di una strada
asfaltata di congiungimento fra il proprio fondo e la pubblica via
a distanza inferiore da quella prescritta dai regolamenti edilizi;

Il Pretore respinse il ricorso, rimettendo le parti innanzi al
Tribunale di Bologna per il giudizio di merito; la Maggio Corsini
riassunse il giudizio chiedendo di accertare la linea di confine fra
le due proprietà e, deducendo la violazione delle prescritte
distanze da parte della società convenuta, con domanda di
riduzione in pristino e risarcimento danni.
Ricci Mobili s.r.l. si costituì, chiedendo il rigetto della domanda e
spiegando riconvenzionale per l’accertamento della proprietà,
mediante usucapione, del preesistente stradello sulla cui sede
aveva realizzato la strada asfaltata.
Il tribunale determinò la linea di confine, respinse la domanda
attorea e la riconvenzionale e compensò le spese.
Maria Maggio Corsini appellò la sentenza e Ricci Mobili si costituì
chiedendone il rigetto.
la Corte d’Appello di Bologna respinse il gravame. A sostegno
-della decisione la Corte rilevò, per quanto qui ancora di
interesse, che la strada privata realizzata da Ricci Mobili non
rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento comunale
con le relative prescrizioni in tema di distanze fra costruzioni,
non presentando in concreto i caratteri tipici della “edificazione”,
quali l’idoneità a creare intercapedini dannose alla salubrità ed a
togliere aria e luce al fondo del vicino.

1

chiese, dunque, l’immediata sospensione della nuova opera.

RG. 27224 del 2017 Maggio Corsini Maria – – Ricci Mobili srl

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Maria Maggio
Corsini con ricorso affidato ad un unico motivo. La società
intimata non ha svolto difese in questa sede.
In data 20 settembre 2017 l’avv. Ottavi Luigi per conto di Maggio
Corsini Maria ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al
ricorso a firma della ricorrente.

Appare preliminare e assorbente, rispetto al merito della
controversia, prendere atto della rinuncia al ricorso depositatq_in
cancelleria ,

E’ ius receptum che la rinuncia al ricorso per cassazione produce
l’estinzione del processo, anche in assenza di accettazione, in
quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede cioè
l’accettazione di controparte per essere produttivo di effetti
processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a
contrastare l’impugnazione.
Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente
giudizio di cassazione, posto che la società Ricci Mobili in questa
sede non ha svolta attività giudiziale.
PQM
Las Corte dichiara estinto d-4 presente giudizio di cassazione
iscritto al numero di RG. 27224 del 2014.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte di Cassazione il 24 ottobre 2017.
Il Consigliere relatore

fu

Ragioni della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA