Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3844 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 16/02/2011), n.3844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CANNAVALE LAZZARO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Taro n. 25, presso lo

studio dell’avv. Maria Vertucci, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Antonio Rivellese e Giovanni Peluso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 12, n. 137, depositata il 3.12.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorsi avverso atti con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare credito d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione, deducendo, tra l’altro, che il recupero era illegittimo, in quanto fondato sull’assenza di requisiti dell’agevolazione prescritti retroattivamente;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale;

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione, in cinque motivi, deducendo: omessa pronunzia per vizio di extrapetizione; violazione di legge per negazione del carattere preminente della disciplina contenuta nel ed.

Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. n. 212 del 2000;

violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del citato Statuto, nella parte in cui stabilisce che “… le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore …”; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo; erronea interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 62;

– che l’Agenzia non si è costituita;

osservato:

che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dai contribuenti sono inammissibili, perchè i quesiti riportati in calce non ottemperano compiutamente alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

– che invero, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08); mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

– che, a prescindere da tale assorbente rilievo, va, altresì, considerato che il primo motivo è inammissibile anche sul piano dell’autosufficienza, per difetto di puntuale indicazione e descrizione delle circostanze che ne costituiscono il fondamento, al fine di consentire, immediatamente, il vaglio della relativa rilevanza e decisività (v. Cass. 21621/07, 18506/06) e che gli ulteriori motivi sono anche infondati alla luce di quanto puntualizzato da Cass. 8254/09 (nonchè da C. cost. 244/09 e Cass. 19875/08), con riferimento al principio secondo cui le norme della L. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse; ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata Agenzia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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