Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3844 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. I, 14/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.14/02/2017), n. 3844
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2132-2012 proposto da:
A.S. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MAVILLA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI AVOLA, AC.VI., B.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 190/2011 del TRIBUNALE DI SIRACUSA – SEDE
DISTACCATA DI AVOLA, depositata il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza depositata il 4.5.2011, il Tribunale di Siracusa, sezione staccata di Avola, in riforma della sentenza emessa dal giudice di Pace, ha condannato A.S., responsabile del servizio di manutenzione del Comune di Avola, a pagare a Ac.Vi. la somma di Euro 1.032,91, quale compenso per l’esecuzione di alcuni lavori effettuati in assenza di delibera autorizzativa di spesa e di impegno contabile.
Per la cassazione di tale sentenza, che ha assolto il Comune e B.G., dirigente dell’area tecnica, dalla domanda, ha proposto ricorso l’ A. sulla scorta di due motivi. Gli intimati non ha svolto difese.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. Il ricorso, con cui si deduce la mancata applicazione del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 37, comma 1, lett. e, confluita nell’art. 194 del TUEL e dell’art. 328 c.p., nonchè vizio di motivazione, è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1510 del 2015; n. 25373 del 2013): “Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, ex art. 5 poi trasfuso nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 194, comma 1, lett. e), costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale di far salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l’utilità e l’arricchimento che ne derivano, per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – gli impegni di spesa per l’acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorchè sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam” – nè apporta una deroga al regime di inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144″.
3. Il riferimento all’art. 328 c.p. è totalmente fuor d’opera (non venendo, affatto, in rilievo alcuna omissione penalmente rilevante) laddove il vizio di motivazione non è deducibile in relazione a profili di diritto.
4. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017